Council Directive of 14 June 1966 on the marketing of cereal seed (66/402/EEC)

Published date30 November 2012
Subject Matteraproximación de las legislaciones,semillas y plantas,rapprochement des législations,semences et plants
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, P 125, 11 juillet 1966
TESTO consolidato: 31966L0402 — IT — 01.09.2022

01966L0402 — IT — 01.09.2022 — 021.001


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►B DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (66/402/CEE) (GU P 125 del 11.7.1966, pag. 2309)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 1969 L 48 1 26.2.1969
►M2 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 marzo 1971 L 87 24 17.4.1971
►M3 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1972 L 171 37 29.7.1972
►M4 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1972 L 287 22 26.12.1972
►M5 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1973 L 356 79 27.12.1973
►M6 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1975 L 196 6 26.7.1975
►M7 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1977 L 16 23 20.1.1978
M8 PRIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1978 L 113 13 25.4.1978
►M9 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1978 L 236 13 26.8.1978
M10 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 1978 L 350 27 14.12.1978
►M11 DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1979 L 183 13 19.7.1979
►M12 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1979 L 205 1 13.8.1979
M13 DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1981 L 67 36 12.3.1981
M14 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1981 L 203 52 23.7.1981
M15 REGOLAMENTO (CEE) N. 3768/85 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 L 362 8 31.12.1985
►M16 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dei 22 aprile 1986 L 118 23 7.5.1986
►M17 DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1986 L 200 38 23.7.1986
►M18 DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 1987 L 49 39 18.2.1987
M19 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1988 L 151 82 17.6.1988
►M20 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1988 L 187 31 16.7.1988
M21 DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 1988 L 274 44 6.10.1988
M22 DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1988 L 5 31 7.1.1989
M23 DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1990 L 333 65 30.11.1990
►M24 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1990 L 353 48 17.12.1990
M25 DIRETTIVA 93/2/CEE DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 1993 L 54 20 5.3.1993
M26 DIRETTIVA 95/6/CE DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 1995 L 67 30 25.3.1995
►M27 DIRETTIVA 96/72/CE DEL CONSIGLIO del 18 novembre 1996 L 304 10 27.11.1996
►M28 DIRETTIVA 98/95/CE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1998 L 25 1 1.2.1999
►M29 DIRETTIVA 98/96/CE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1998 L 25 27 1.2.1999
M30 DIRETTIVA 1999/8/CE DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 1999 L 50 26 26.2.1999
►M31 DIRETTIVA 1999/54/CE DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 1999 L 142 30 5.6.1999
►M32 DIRETTIVA 2001/64/CE DEL CONSIGLIO del 31 agosto 2001 L 234 60 1.9.2001
►M33 DIRETTIVA 2003/61/CE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2003 L 165 23 3.7.2003
►M34 DIRETTIVA 2004/117/CE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2004 L 14 18 18.1.2005
M35 DIRETTIVA 2006/55/CE DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2006 L 159 13 13.6.2006
►M36 DIRETTIVA 2009/74/CE DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2009 L 166 40 27.6.2009
M37 DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/1/UE DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 2012 L 4 8 7.1.2012
►M38 DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/37/UE DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2012 L 325 13 23.11.2012
►M39 DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2015/1955 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2015 L 284 142 30.10.2015
►M40 DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/317 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2016 L 60 72 5.3.2016
►M41 DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/1027 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2018 L 184 4 20.7.2018
►M42 DIRETTIVA DI ESECUZIONE (Ue) 2020/177 DELLA COMMISSIONE dell’11 febbraio 2020 L 41 1 13.2.2020
►M43 DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2021/415 DELLA COMMISSION dell’8 marzo 2021 L 81 65 9.3.2021
►M44 DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2021/971 DELLA COMMISSION del 16 giugno 2021 L 214 62 17.6.2021
►M45 DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2021/1927 DELLA COMMISSION del 5 novembre 2021 L 393 13 8.11.2021
►M46 DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2021/2171 DELLA COMMISSION del 7 dicembre 2021 L 438 84 8.12.2021


Modificata da:

A1 ATTO relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati L 73 14 27.3.1972
L 002 1 ..
A2 ATTO relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati L 291 17 19.11.1979
A3 ATTO (94/C 241/08) C 241 21 29.8.1994
L 001 1 ..


Rettificata da:

C1 Rettifica, GU L 049, 25.2.1999, pag. 46 (1998/96)
C2 Rettifica, GU L 161, 16.6.2001, pag. 48 (1998/96)




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1966

relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

(66/402/CEE)



▼M28

Articolo 1

La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di cereali all'interno della Comunità.

▼M28

Articolo 1 bis

Ai fini della presente direttiva, per «commercializzazione» s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, con o senza compenso, mirante allo sfruttamento commerciale.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼B

Articolo 2

1.
Ai sensi della presente direttiva s'intende per
A.

▼M4

Cereali: le piante delle specie seguenti destinate alla produzione agricola od orticola, escluse le piante ornamentali:



▼M36
Avena nuda L. Avena nuda
Avena sativa L. (compresa Avena byzantina K. Koch) Avena comune e avena bizantina
Avena strigosa Schreb. Avena forestiera
▼M11
Hordeum vulgare L. Orzo
▼B
Oryza sativa L. Riso
▼M1
Phalaris canariensis L. Scagliola
▼B
Secale cereale L. Segale
▼M43
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor Sorgo
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Erba sudanese
▼M36
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Triticum e una specie del genere Secale
▼M43
Triticum aestivum L. subsp. aestivum Frumento
Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren Frumento duro
Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. Spelta
▼M2
Zea mais L. ►M18 (Partim) Granturco, escluso il popcorn ed il granturco dolce

▼M17

Questa definizione si applica anche ai seguenti ibridi risultanti dall'incrocio delle specie sopra elencate:



▼M43
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Ibridi risultanti dall’incrocio di Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor e Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
▼M17

Salvo disposizione contraria, le sementi dei suddetti ibridi devono essere conformi alle norme o altre condizioni previste per le sementi di ognuna delle specie dalle quali derivano.

▼B

B.

Varietà, ibridi e linee «inbred» di granturco ►M16 e Sorghum spp.:

a)

Varietà a impollinazione libera: varietà sufficientemente omogenea e stabile.

b)

Linea «inbred»: linea sufficientemente omogenea e stabile ottenuta sia per autofecondazione artificiale accompagnata da selezione durante parecchie generazioni successive, sia con operazioni equivalenti.

c)

Ibrido semplice: prima generazione di un incrocio fra due linee «inbred», definito dal costitutore.

d)

Ibrido doppio: prima generazione di un incrocio fra due ibridi semplici, definito dal costitutore.

e)

Ibrido a tre vie: prima generazione di un incrocio fra una linea «inbred» e un ibrido semplice, definito dal costitutore.

f)

Ibrido «Top Cross»: prima generazione di un incrocio fra una linea «inbred» o un ibrido semplice e una varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore.

g)

Ibrido...

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