Council Directive 91/492/EEC of 15 July 1991 laying down the health conditions for the production and the placing on the market of live bivalve molluscs

Published date24 September 1991
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 268, 24 September 1991
EUR-Lex - 31991L0492 - IT

Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 24/09/1991 pag. 0001 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0010
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0010


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1991 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (91/492/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, per l'attuazione del mercato interno e in particolare per garantire un armonioso funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca istituita con il regolamento (CEE) n. 3796/81 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 (5), è necessario che la commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi non sia più ostacolata dalle divergenze fra le normative sanitarie in vigore negli Stati membri; che si potrà così armonizzare maggiormente la produzione e la commercializzazione, garantire pari condizioni di concorrenza e fornire al tempo stesso un prodotto di qualità al consumatore;

considerando che la direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (6), dispone che è necessario stabilire i requisiti sanitari cui devono rispondere i prodotti della molluschicoltura;

considerando che, per tutelare la salute dei consumatori, si devono fissare requisiti per tutte le fasi di raccolta, manipolazione, conservazione, trasporto e distribuzione dei molluschi bivalvi vivi; che tali requisiti si applicano anche agli echinodermi, ai tunicati ed ai gasteropodi marini;

considerando che è importante, qualora sorga un problema sanitario dopo l'immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi, poter risalire allo stabilimento speditore e alla zona di raccolta d'origine; che è quindi necessario istituire un sistema di registrazione e di bollatura che consenta di identificare il percorso di un lotto dopo la raccolta;

considerando che è importante stabilire norme sanitarie per il prodotto finale; che tuttavia le conoscenze scientifiche e tecniche non sono ancora sufficientemente sviluppate per risolvere definitivamente taluni problemi sanitari, sicché è necessario instaurare, per garantire una protezione sanitaria ottimale della collettività, un sistema comunitario che consenta di adottare rapidamente e, se del caso, di rafforzare le norme sanitarie onde prevenire contaminazioni virali o altri rischi per la salute dell'uomo;

considerando che i molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di raccolta che non consentono un consumo diretto e senza rischi possono essere resi salubri con un processo di depurazione o mediante stabulazione in acqua pulita per un periodo adeguato; che occorre quindi redigere un elenco sia delle zone nelle quali possono essere raccolti molluschi destinati al consumo umano diretto nonché delle zone di produzione i cui molluschi devono essere depurati o stabulati;

considerando che spetta anzitutto al produttore accertare che i molluschi bivalvi vivi siano conformi alle presenti disposizioni sanitarie; che incombe alle autorità competenti degli Stati membri provvedere, mediante controlli e ispezioni,

affinché il produttore rispetti le disposizioni sanitarie suddette; che le autorità competenti devono in particolare controllare regolarmente le zone di raccolta in modo da accertare che i molluschi di dette zone non contengano microrganismi né sostanze tossiche in quantità ritenute pericolose per la salute dell'uomo;

considerando che si devono istituire misure di controllo comunitario per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni della presente direttiva in tutti gli Stati membri;

considerando che le norme, i principi e le misure di salvaguardia di cui alla direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (7), devono applicarsi nel caso di specie;

considerando che nell'ambito degli scambi intracomunitari si applicano anche le norme fissate dalla direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (8), modificate dalla direttiva 90/675/CEE;

considerando che i molluschi bivalvi vivi prodotti in un paese terzo e destinati ad essere commercializzati nel territorio della Comunità non devono fruire di un regime più favorevole di quello vigente nella Comunità; che, per il controllo delle norme di produzione e di commercializzazione nei paesi terzi, è opportuno istituire una procedura comunitaria che consenta alla Comunità di applicare un regime comune d'importazione fondato su norme equivalenti;

considerando che per tener conto di certe situazioni particolari conviene accordare deroghe a taluni stabilimenti in attività prima del 1o gennaio 1993, per consentire loro di adeguarsi all'insieme delle condizioni stabilite dalla presente direttiva;

considerando che nel caso degli animali vivi che si possono consumare mentre sono vivi conviene derogare, per quanto concerne la data di scadenza, alle norme della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (9), modificata da ultimo dalla direttiva 91/72/CEE (10);

considerando che conviene prevedere la possibilità di adottare misure transitorie per fronteggiare l'assenza di talune norme di applicazione;

considerando che è opportuno affidare alla Commissione il compito di adottare determinate misure di applicazione della presente direttiva; che occorre istituire a tale scopo procedure di stretta ed efficace collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le norme sanitarie che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo.

La presente direttiva si applica, escluse le disposizioni relative alla depurazione, agli echinodermi, ai tunicati ed ai gasteropodi marini.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) molluschi bivalvi: i molluschi lamellibranchi filtratori;

2) biotossine marine: le sostanze tossiche accumulate dai molluschi bivalvi con l'assorbimento di plancton contenente tossine;

3) acqua di mare pulita: l'acqua marina o l'acqua salmastra, da utilizzare alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, che non presenta contaminazioni microbiologiche e composti tossici o nocivi di origine naturale o immessi nell'ambiente, come quelli elencati nell'allegato della direttiva 79/923/CEE, in quantità tali da compromettere i requisiti sanitari o alterare il gusto dei molluschi bivalvi;

4) autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente ad effettuare i controlli veterinari o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza;

5) rifinitura: la conservazione di molluschi bivalvi vivi che per la loro qualità non richiedono la stabulazione o il trattamento in uno stabilimento di depurazione, in bacini o in qualsiasi altro impianto contenente acqua di mare pulita o in bacini naturali allo scopo di asportarne sabbia, fanghi o muco;

6) produttore: la persona fisica o giuridica che raccoglie molluschi bivalvi vivi con qualsiasi mezzo in una zona di raccolta allo scopo di trattarli e immetterli sul mercato;

7) zona di produzione: le parti di mare, di laguna o di estuario dove si trovano giacimenti naturali di molluschi bivalvi oppure luoghi utilizzati per la coltivazione di molluschi bivalvi, dove questi ultimi vengono raccolti vivi;

8) zona di stabulazione: le parti di mare, di laguna o di estuario riconosciute dall'autorità competente, chiaramente delimitate e segnalate mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinate esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi bivalvi vivi;

9) centro di spedizione: l'impianto, a terra o galleggiante, riconosciuto, riservato al ricevimento, alla rifinitura, al lavaggio, alla pulitura, alla calibratura e al confezionamento dei molluschi bivalvi vivi idonei al consumo umano;

10) centro di depurazione: lo stabilimento riconosciuto comprendente bacini alimentati con acqua marina naturalmente pulita o resa pulita con adeguato trattamento, in cui i molluschi bivalvi vivi sono collocati per il tempo necessario all'eliminazione dei contaminanti microbiologici affinché diventino idonei al consumo umano;

11) stabulazione: l'operazione che consiste nel trasferire molluschi bivalvi vivi in zone marine o lagunari riconosciute o in zone di estuari riconosciute, sotto la sorveglianza dell'autorità competente, per il tempo necessario all'eliminazione dei contaminanti. Ciò non include l'operazione specifica di trasferimento di molluschi bivalvi in zone più adatte ad una crescita o ingrasso ulteriori;

12) mezzi di trasporto: le parti riservate al carico negli autoveicoli, nei veicoli su rotaia e negli aeromobili, nonché le stive dei pescherecci o i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo;

13) confezionamento: l'operazione mediante la quale i molluschi...

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