Council Directive 77/96/EEC of 21 December 1976 on the examination for trichinae (trichinella spiralis) upon importation from third countries of fresh meat derived from domestic swine
Published date | 31 January 1977 |
Subject Matter | Veterinary legislation,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 26, 31 January 1977 |
Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina
Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/1977 pag. 0067 - 0077
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0041
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0041
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0156
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0156
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1976
concernente la ricerca delle trichine all ' importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina
( 77/96/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 21 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che , nella direttiva 72/462/CEE , il Consiglio ha previsto , all ' articolo 21 , l ' elaborazione di un metodo e delle modalità necessarie per rivelare la presenza di trichine nelle carni fresche di animali della specie suina ;
considerando che l ' applicazione della direttiva 72/462/CEE non potrà avere gli effetti previsti finchù esisteranno tra gli Stati membri disparità nelle garanzie richieste relativamente alla ricerca delle trichine all ' importazione di carni fresche provenienti dai paesi terzi ; che , per eliminare tali disparità , è necessario stabilire un regime comunitario in materia ;
considerando che , per tutelare la salute del consumatore , è necessario che le carni suine fresche siano sottoposte sistematicamente ad un esame svolto secondo metodi riconosciuti efficaci , in modo da permettere l ' eliminazione di quelle contenenti trichine ;
considerando che , se l ' esame ha luogo nel paese terzo esportatore , deve essere effettuato in macelli rispondenti a determinati requisiti e comprendenti in particolare un laboratorio d ' esame dotato di materiale idoneo ;
considerando che , per poter distinguere le carni esaminate dalle altre , è necessario disporre che sulle carni esaminate con esito negativo venga apposto un bollo speciale ;
considerando che occorre istituire una procedura che instauri una stretta ed efficace cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per valutare l ' opportunità di ammettere stabilimenti situati nei paesi terzi all ' esecuzione dell ' esame o al lavoro sulle carni esaminate e per adeguare all ' evoluzione tecnica e all ' esperienza acquisita le disposizioni tecniche riguardanti in particolare i metodi d ' esame , i requisiti dei laboratori d ' esame e le modalità di bollature delle carni esaminate ;
considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad ammettere le carni fresche non sottoposte ad esame per accertare la presenza di trichine nel paese terzo speditore a condizione che tali carni siano sottoposte ad un trattamento mediante freddo che garantisca l ' eliminazione delle trichin eventualmente presenti nel paese terzo speditore o nello Stato membro destinatario ; che tale trattamento deve tuttavia essere eseguito secondo le modalità ben definite e i stabilimenti che soddisfino a determinati requisiti ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La presente direttiva riprende le definizioni previste nella direttiva 72/462/CEE .
Si intende inoltre per :
a ) carni fresche : le carni fresche di animali domestici della specie suina ;
b ) esame : l ' esame per accertare la presenza di trichine nelle carni fresche .
Articolo 2
1 . Per essere ammesse al traffico intracomunitario , le carni fresche provenienti da paesi terzi contenenti muscoli scheletrici ( muscoli striati ) devono essere sottoposte ad un esame effettuato sotto il controllo e la responsabilità di un veterinario ufficiale .
2 . L ' esame deve essere effettuato secondo uno dei metodi indicati nell ' allegato I sull ' animale intero o , in mancanza , su ogni mezzena , quarto o pezzo destinato ad essere importato nella Comunità .
3 . L ' esame deve essere effettuato in un macello riconosciuto nel paese speditore , conformemente all ' articolo 4 della direttiva 72/462/CEE , ed autorizzato ad eseguire tale esame conformemente all ' articolo 4 della presente direttiva .
4 . L ' esame deve essere effettuato prima dell ' apposizione del bollo sanitario di cui all ' allegato B , capitolo X , della direttiva 72/462/CEE .
5 . Qualora l ' esame non possa essere effettuato nel paese speditore , lo Stato membro destinatario può autorizzare l ' importazione di carni fresche a condizione che l ' esame venga effettuato sul suo territorio al momento del controllo sanitario di cui all ' articolo 24 , paragrafo 2 , della direttiva 72/462/CEE , in un posto di controllo ai sensi dell ' articolo 27 , paragrafo 1 , lettera b ) , di detta direttiva .
6 . a ) Se il risultato dell ' esame è negativo le carni fresche devono essere bollate immediatamente dopo il termine dell ' esame , conformemente all ' allegato III .
b ) Per la bollatura ad inchiostro deve essere utilizzate un colorante ai sensi dell ' articolo 17 , paragrafo 3 , della direttiva 72/462/CEE .
Articolo 3
1 . In deroga all ' articolo 2 , lo Stato membro destinatario può autorizzare che le carni fresche provenienti da alcuni paese terzi o parti di essi non siano assoggettate ad un esame a condizione che siano sottoposte ad un trattamento mediante freddo effettuato in conformità dell ' allegato IV .
2 . Tale trattamento è effettuato in uno stabilimento situato nel territori del paese terzo speditore di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 .
L ' esecuzione del trattamento mediante freddo nel paese terzo speditore deve risultare da un ' attestazione da parte del veterinario ufficiale nei certificati di salubrità che accompagnano le carni fresche , citati all ' articolo 22 , paragrafo 3 , della direttiva 72/462/CEE .
3 . Qualora tale trattamento non sia effettuato nel paese terzo esso deve esserlo in un posto di controllo di cui all ' articolo 2 , paragrafo 5 .
L ' esecuzione del trattamento mediante freddo nello Stato membro deve risultare da un ' attestazione del veterinario ufficiale nei certificati di controllo che accompagnano le carni fresche citati all ' articolo 25 della direttiva 72/462/CEE .
Articolo 4
1 . L ' autorizzazione di un macello ad eseguire l ' esame e quella di un laboratorio di sezionamento a sezionare o a disossare carni fresche che hanno subito detto esame o di uno stabilimento ad eseguire trattamenti mediante freddo di cui all ' articolo 3 sono deciso secondo la procedura prevista all ' articolo 9 . Oltre ai requisiti previsti all ' articolo 4 della direttiva 72/462/CEE , si tiene conto delle garanzie che sono offerte ai fini del rispetto delle disposizioni della presente direttiva e , per quanto concerne i macelli :
a ) dell ' esistenza dei locali e dell ' apparecchiatura necessaria per l ' esecuzione dell ' esame ;
b ) della qualificazione del personale incaricato dell ' esecuzione dell ' esame .
I macelli e i laboratori di sezionamento sono autorizzati soltanto se le autorità competenti del paese terzo hanno ufficialmente riconosciuto che tale macello o laboratorio di sezionamento è in grado di soddisfare alle disposizioni dell ' articolo 5 e a quelle dell ' allegato III . Inoltre , per quanto riguarda un macello , esso deve disporre di un laboratorio conforme ai requisiti di cui al capitolo I dell ' allegato II e in grado di soddisfare alle disposizioni dell ' allegato I e a quelle degli altri capitolo dell ' allegato II .
L ' autorizzazione di uno stabilimento ad eseguire il trattamento mediante freddo può...
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