Council Directive 77/99/EEC of 21 December 1976 on health problems affecting intra-Community trade in meat products

Published date31 January 1977
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 26, 31 January 1977
EUR-Lex - 31977L0099 - IT 31977L0099

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/1977 pag. 0085 - 0100
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0056
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0060
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0056
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0174
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0174


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne

( 77/99/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che , in seguito all ' attuazione delle organizzazioni comuni dei mercati , i prodotti a base di carne possono circolare liberamente all ' interno della Comunità ; che , tuttavia , gli scambi intracomunitari di tali prodotti sono frenati dall ' esistenza , in questo campo , di prescrizioni sanitarie differenti tra i vari Stati membri ; che , al fine segnatamente di eliminare queste disparità , è opportuno sostituire le disposizioni nazionali con disposizioni comuni ;

considerando che , al fine di garantire la qualità dei prodotti in questione sul piano sanitario , è opportuno utilizzare per la loro fabbricazione unicamente carni fresche ottenute conformemente alle prescrizioni comunitarie fissate con la direttiva 64/433/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1964 , relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ( 2 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE ( 3 ) , con la direttiva 71/118/CEE del Consiglio , del 15 febbraio 1971 , relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE , nonchù con la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 5 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE ;

considerando che i prodotti a base di carne devono essere fabbricati , immagazzinati e trasportati in condizioni che offrano tutte le garanzie per quanto riguarda l ' igiene ; che la necessità di un riconoscimento per gli stabilimenti di fabbricazione e di trasformazione rende più facile il controllo dell ' osservanza di queste condizioni ; che è opportuno prevedere una procedura destinata a comporre i conflitti che potrebbero sorgere fra Stati membri circa la fondatezza del riconoscimento di uno stabilimento di fabbricazione ;

considerando che occorre inoltre instaurare un controllo comunitario per verificare che le norme prescritte siano uniformemente applicate in tutti gli Stati membri ; che è opportuno prevedere che le modalità di tali controlli debbano essere precisate secondo una procedura comunitaria nell ' ambito del comitato veterinario permanente , istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968 ( 6 ) ;

considerando che occorre prevedere la possibilità di derogare ad alcune disposizioni della presente direttiva per taluni prodotti a base di carne che contengono altre derrate alimentari e nella cui composizione la percentuale di carne è minima ; che è opportuno che tali deroghe siano concesse secondo una procedura comunitaria nell ' ambito del comitato veterinario permanente ;

considerando che , per quanto riguarda gli scambi intracomunitari , il rilascio di un certificato sanitario , compilato dall ' autorità competente , costituisce il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del paese destinatario la garanzia che una spedizione di prodotti a base di carne è conforme alle disposizioni della presente direttiva ; che tale certificato deve accompagnare la spedizione di questi prodotti fino al luogo di destinazione ;

considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di rifiutare la messa in circolazione sul loro territorio di prodotti a base di carne provenienti da un altro Stato membro che risultino inadatti al consumo umano o che non rispondano alle disposizioni comunitarie in materia ;

considerando che , in tale caso , se motivi di ordine sanitario non vi si oppongono e se lo speditore o il suo mandatario ne fa richiesta , occorre acconsentire alla rispedizione dei prodotti a base di carne ;

considerando che , per permettere agli interessati di valutare le ragione che hanno dato luogo ad un divieto o ad una restrizione , occorre che i relativi motivi siano resi noti allo speditore o al suo mandatario ed , in taluni casi , anche alle autorità competenti del paese speditore ;

considerando che occorre dare allo speditore , in caso di controversia fra lo stesso e le autorità dello Stato membro destinatario circa la fondatezza di un divieto o di una restrizione , la possibilità di chiedere il parere di un perito ;

considerando che per facilitare l ' applicazione delle disposizioni proposte , è opportuno prevedere una procedura che stabilisca una cooperazione stretta tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato veterinario permanente ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva fissa prescrizioni sanitarie relative ai prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari .

Articolo 2

1 . Ai sensi della presente direttiva si intendono per :

a ) prodotti a bases di carne : i prodotti elaborati a partire da carne o con carne che è stata sottoposta ad un trattamento per assicurare una certa conservazione .

Non sono tuttavia considerati prodotti a base di carne le carni che sono state trattate soltanto col freddo .

Non rientrano nel settore di applicazione della presente direttiva :

i ) gli estratti di carne , i consommù di carne , i brodi di carne e le salse di carne nonchù i prodotti analoghi , senza frammenti di carne ;

ii ) le ossa intere , frantumate o macinate , i peptoni di carne , le gelatine animali , le farine di carni , le cotenne in polvere , il plasma sanguigno , il sangue essiccato , il plasma sanguigno essiccato , le proteine cellulari , gli estratti di ossa e i prodotti analoghi ;

iii ) i grassi fusi provenienti dai tessuti animali ;

iv ) gli stomaci , le vesciche e le budella , puliti e lavati , salati o essiccati ;

b ) carni : le carni di cui

- all ' articolo 1 della direttiva 64/433/CEE ,

- all ' articolo 1 della direttiva 71/118/CEE ,

- all ' articolo 2 della direttiva 72/462/CEE ;

c ) carni fresche : le carni fresche di cui rispettivamente all ' articolo 1 delle direttiva 64/433/CEE e 71/118/CEE e all ' articolo 2 della direttiva 72/462/CEE ;

d )trattamento : il riscaldamento , la salatura o l ' essiccazione delle carni fresche , associate o no ad altre derrate alimentari , oppure la combinazione di questi procedimenti ;

e ) trattamento completo ; il trattamento i cui effetti sono sufficienti a garantire la successiva salubrità dei prodotti in condizioni normali di temperatura ambiente ;

f ) trattamento incompleto : il trattamento che non soddisfa ai requisiti previsti per il trattamento completo di cui all ' allegato A , capitolo V , punto 27 ;

g ) riscaldamento : l ' utilizzazione del calore secco o umido ;

h ) salatura : l ' utilizzazione di sale commestibile ( NaCI ) ;

i ) essiccazione : la riduzione naturale o artificiale dell ' umidità ;

j ) paese speditore : lo Stato membro dal quale i prodotti a base di carne sono spediti in un altro Stato membro ;

k ) paese destinatario : lo Stato membro cui sono spediti i prodotti a base di carne provenienti da un altro Stato membro ;

l ) partita : il quantitativo di prodotto a base di carne , scortato dallo stesso certificato sanitario ;

m ) consizionamento : l ' operazione destinata a realizzare la protezione di un prodotto a base di carne mediante un primo involucro o un primo contenitore posti a diretto contatto con il prodotto stesso , nonchù il primo involucro o il primo contenitore stesso ;

n ) imballaggio : l ' operazione consistente nel porre in un contenitore uno o più prodotti a base di carne condizionati o no , nonchù il contenitore stesso .

2 . Finchù , a seguito della proposta presentata ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , non si adotteranno disposizioni per le carni che hanno subito un trattamento non comportante riscaldamento , salatura o essiccazione o un trattamento non rispondente alle condizioni dell 'allegato A , capitolo V , punto 26 , a queste carni si applicano le direttive di cui al paragrafo 1 , lettera b ) .

Articolo 3

1 . Ogni Stato membro vigila affinchù siano spediti dal suo territorio verso il territorio di un altro Stato membro unicamente i prodotti a base di carne che rispondono alle seguenti condizioni generali :

i ) devono essere stati preparati in uno stabilimento riconosciuto e ispezionato in conformità dell ' articolo 6 ;

ii ) devono essere stati preparati , immagazzinati e trasporti conformemente all 'allegato A ;

iii ) devono essere stati preparati

a ) con carni fresche , definite nell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera c ) , fermo restando che tali carni possono provenire :

i ) conformemente alle direttiva 64/433/CEE , dallo Stato membro nel quale si effettua la preparazione o da qualsiasi altro Stato membro ;

ii ) conformemente alla direttiva 72/462/CEE , direttamente da un paese terzo o tramite un altro Stato membro ;

iii ) conformemente all ' articolo 15 della direttiva 71/118/CEE , da un paese terzo , purchù

- i prodotti ottenuti da tali carni soddisfino alle esigenze della presente direttiva ;

- tali prodotti non siano sottoposti alla bollatura sanitaria...

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