Council Directive 90/220/EEC of 23 April 1990 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms

Published date08 May 1990
Subject MatterApproximation of laws,Environment,Research and technological development,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 117, 8 May 1990
EUR-Lex - 31990L0220 - IT 31990L0220

Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati

Gazzetta ufficiale n. L 117 del 08/05/1990 pag. 0015 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0212
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0212


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 1990

sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati

(90/220/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, ai sensi del trattato, l'azione della Comunità per la tutela dell'ambiente dovrebbe essere basata sui principi dell'azione preventiva;

considerando che gli organismi viventi immessi nell'ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati membri; che gli effetti di tali emissioni possono essere irreversibili;

considerando che la tutela della salute umana e dell'ambiente richiede la debita attenzione per il controllo di rischi derivanti dall'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati (OGM) nell'ambiente;

considerando che le differenze tra le norme già in vigore o in elaborazione negli Stati membri disciplinanti l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM possono provocare disuguaglianze nelle condizioni di concorrenza od ostacoli al commercio dei prodotti contenenti tali organismi, influendo quindi direttamente sul funzionamento del mercato comune; che è quindi necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri al riguardo;

considerando che le misure per il ravvicinamento dei provvedimenti degli Stati membri che hanno come oggetto la costituzione e il funzionamento del mercato interno dovrebbero essere basate su un alto livello di protezione nell'insieme della Comunità nella misura in cui riguardino la salute, la sicurezza, l'ambiente e la tutela del consumatore;

considerando che è necessario garantire uno sviluppo sicuro di prodotti industriali contenenti OGM;

considerando che la presente direttiva non concerne gli organismi ottenuti attraverso determinate tecniche di modificazione genetica utilizzate convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza;

considerando che è necessario stabilire procedure e criteri armonizzati per la valutazione, caso per caso, dei rischi potenziali derivanti dall'emissione deliberata nell'ambiente di OGM;

considerando che si dovrebbe sempre procedere ad una valutazione, caso per caso, del rischio ambientale prima di effettuare un'emissione;

considerando che l'emissione deliberata di OGM nella fase di ricerca è in molti casi una tappa fondamentale nello sviluppo di nuovi prodotti che derivano da OGM o che ne contengono;

considerando che l'introduzione di OGM nell'ambiente deve essere effettuata secondo il principio «per gradi»; che ciò significa che si riduce il confinamento di OGM e si aumenta progressivamente la dimensione di emissione, per gradi, solo se la valutazione del grado precedente, in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente, indica che è possibile passare al grado successivo;

considerando che nessun prodotto contenente OGM o costituito da essi e progettato per l'emissione deliberata deve essere immesso sul mercato senza che prima sia stato sottoposto, nella fase di ricerca e di sviluppo, ad idonee verifiche sul campo negli ecosistemi che potrebbero essere interessati dal suo utilizzo;

considerando che è necessario istituire una procedura comunitaria di autorizzazione per l'immissione sul mercato di prodotti contenenti OGM o costituiti da essi, qualora l'uso previsto dei prodotti comporti l'emissione deliberata dell'organismo o degli organismi nell'ambiente;

considerando che qualsiasi persona che intenda effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di OGM o immettere sul mercato un prodotto contenente OGM o costituito da essi, qualora l'uso previsto di tale prodotto ne comporti l'emissione deliberata nell'ambiente, deve presentare una notifica all'autorità nazionale competente;

considerando che la notifica deve essere corredata di un fascicolo di informazioni tecniche, ivi comprese una relazione completa sugli eventuali rischi ambientali, le opportune misure di sicurezza e di intervento in caso di emergenza e, nel caso di prodotti, precise istruzioni e condizioni per l'uso, nonché di proposte per l'etichettatura e l'imballaggio;

considerando che, dopo la notifica, non devono essere effettuate emissioni deliberate di OGM senza il consenso dell'autorità competente;

considerando che è opportuno che le autorità competenti diano il proprio consenso soltanto dopo che si sia accertato che l'emissione non presenterà rischi per la salute umana e per l'ambiente;

considerando che in taluni casi si può ritenere opportuno consultare il pubblico sull'emissione deliberata di OGM nell'ambiente;

considerando che è opportuno che la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, stabilisca una procedura per lo scambio d'informazioni sulle emissioni deliberate di OGM notificate ai sensi della presente direttiva;

considerando che è importante seguire attentamente lo sviluppo e l'uso di OGM; che occorre pubblicare un elenco di tutti i prodotti autorizzati ai sensi della presente direttiva;

considerando che, se un prodotto contenente un OGM o una combinazione di essi è immesso sul mercato e se è stato debitamente autorizzato ai sensi della presente direttiva, uno Stato membro non può proibire, limitare o impedire, per motivi attinenti a questioni disciplinate dalla stessa, l'emissione deliberata dell'organismo contenuto in quel prodotto sul suo territorio, ove siano rispettate le condizioni stabilite nell'autorizzazione; che occorre prevedere una clausola di salvaguardia in caso di rischio per la salute umana o l'ambiente;

considerando che le disposizioni della presente direttiva riguardanti l'immissione sul mercato non concernono i prodotti contenenti o costituiti da OGM disciplinati da altre normative comunitarie che prevedano una valutazione specifica del rischio ambientale simile a quella contenuta nella presente direttiva;

considerando che è opportuno istituire un comitato che assista la Commissione nelle questioni inerenti all'attuazione della presente direttiva e all'adeguamento della stessa al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

PARTE A

Disposizioni generali

Articolo 1

1. Lo scopo della presente direttiva è di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e di proteggere la salute umana e l'ambiente nei confronti della:

- emissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell'ambiente;

- immissione sul mercato di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o costituiti da essi, destinati alla successiva emissione deliberata nell'ambiente.

2. La presente direttiva non concerne il trasporto di organismi geneticamente modificati per ferrovia, strada, vie navigabili interne, mare o aria.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) organismo, un'ente biologico capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico;

2) organismo geneticamente modificato (OGM), un organismo il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale.

Nell'ambito di questa definizione:

ii) la modificazione genetica avviene almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1;

ii) le tecniche elencate nell'allegato I A, parte 2 non sono considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica;

3) emissione deliberata, qualsiasi introduzione intenzionale nell'ambiente di un OGM o di una combinazione di OGM, senza provvedimenti per il loro contenimento, come barriere fisiche o una combinazione di barriere fisiche con barriere chimiche e/o biologiche utilizzate per limitarne il contatto con la popolazione e l'ambiente;

4) prodotto, un preparato costituito da OGM o contenente OGM, il quale viene immesso sul mercato;

5) immissione sul mercato, la fornitura o la messa a disposizione a terzi;

6) notifica, la presentazione di documenti contenenti le informazioni richieste all'autorità competente di uno Stato membro. La persona che li presenta è in seguito denominata «notificante».

7) uso, l'emissione deliberata di un prodotto che è stato immesso sul mercato. Le persone che eseguono un'emissione deliberata sono in seguito denominate «utenti».

8) valutazione del rischio ambientale, la valutazione del rischio per la salute umana e per l'ambiente (inclusivo di piante ed animali) connesso con l'emissione di OGM o di prodotti contenenti OGM.

Articolo 3

La presente direttiva non concerne gli organismi ottenuti con le tecniche della modificazione genetica di cui all'allegato I B.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano presi tutti i provvedimenti idonei ad evitare eventuali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dall'emissione deliberata o dall'immissione sul mercato di OGM.

2. Gli Stati membri designano l'autorità competente o le autorità responsabili dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente organizzi ispezioni e, se del caso, altre misure di controllo per garantire il rispetto della presente direttiva.

PARTE B

Emissione deliberata nell'ambiente di OGM a scopo di ricerca e sviluppo o per scopi diversi dall'immissione sul mercato

Articolo 5

Gli Stati...

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