Council Directive 91/494/EEC of 26 June 1991 on animal health conditions governing intra-Community trade in and imports from third countries of fresh poultrymeat

Published date24 September 1991
Subject MatterEggs and poultry,Veterinary legislation,Internal market - Principles,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 268, 24 September 1991
EUR-Lex - 31991L0494 - IT

Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 24/09/1991 pag. 0035 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0024
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0024


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1991 relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (91/494/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le carni di volatili da cortile figurano nell'elenco dei prodotti dell'allegato II del trattato; che l'allevamento di volatili da cortile rientra nel quadro delle attività agricole e costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione rurale;

considerando che occorre sopprimere le disparità esistenti tra gli Stati membri fissando le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari di carni fresche di volatili da cortile, onde garantire lo sviluppo razionale di questo settore e migliorarne la produttività favorendo gli scambi intracomunitari nella prospettiva del completamento del mercato interno;

considerando in particolare che, ai fini di una migliore conoscenza delle condizioni sanitarie dei volatili da cortile da cui provengono le carni fresche destinate ad essere spedite in altri Stati membri, occorre prescrivere che tali volatili siano stati allevati nel territorio della Comunità o importati da paesi terzi conformemente al capitolo III della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (4);

considerando che, per evitare la propagazione di epizoozie attraverso carni fresche, occorre escludere dagli scambi intracomunitari le carni fresche provenienti da un'azienda o zona nei cui confronti esistano, conformemente alla regolamentazione comunitaria, divieti di polizia sanitaria o provenienti da una zona infetta dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle;

considerando che occorre vigilare affinché le carni fresche di volatili da cortile non conformi alla regolamentazione comunitaria non siano munite del bollo sanitario previsto dalla

direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (5), modificata da ultimo dalla direttiva 90/484/CEE (6); che tali carni possono essere tuttavia destinate ad altri usi se hanno subito un trattamento in grado di distruggere i germi di malattie e se sono quindi munite di un contrassegno particolare;

considerando che, per quanto riguarda l'organizzazione ed il seguito da dare ai controlli effettuati dallo Stato membro di destinazione e le misure di salvaguardia da instaurare, è opportuno riferirsi alle regole generali previste nella direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (7);

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di controlli da parte della Commissione;

considerando che, per consentire lo sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari, è opportuno definire un regime comunitario applicabile alle importazioni in provenienza da paesi terzi;

considerando che la definizione di questo regime comunitario presuppone in particolare la stesura di un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi a partire da cui possono essere importate nella Comunità le carni fresche di volatili da cortile nonché l'obbligo di presentare un certificato;

considerando che è opportuno incaricare gli esperti veterinari della Comunità di accertare il rispetto della regolamentazione comunitaria nei paesi terzi;

considerando che le norme ed i principi generali applicabili nei controlli delle carni fresche di volatili da cortile saranno determinati in un momento successivo, nel quadro delle misure da prendere per la realizzazione del mercato interno;

considerando che è opportuno modificare la direttiva 90/539/CEE per tener conto del contenuto della presente direttiva, allo scopo in particolare di assicurare un parallelismo per quanto riguarda la data in cui gli Stati membri dovranno conformarsi alle nuove norme sanitarie;

considerando che le disposizioni della presente direttiva dovranno essere rivedute nel quadro del completamento del mercato interno;

considerando che è opportuno prevedere una procedura di stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente;

considerando che è opportuno prevedere un periodo di tempo per mettere in atto misure armonizzate nei confronti della malattia di Newcastle,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva definisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni, in particolare quelle dei volatili da cortile, che figurano all'articolo 2 della direttiva 90/539/CEE.

Inoltre, si intende per:

a) carni: tutte le paerti dei volatili da cortile idonee al consumo umano;

b) carni fresche: tutte le carni, comprese quelle confezionate sottovuoto o in atmosfera controllata, che non abbiano subito alcun trattamento per assicurarne la conservazione, se non l'azione del freddo.

...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT