Council Directive 82/605/EEC of 28 July 1982 on the protection of workers from the risks related to exposure to metallic lead and its ionic compounds at work (first individual Directive within the meaning of Article 8 of Directive 80/1107/EEC)

Published date23 August 1982
Subject MatterSafety at work and elsewhere,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 247, 23 August 1982
EUR-Lex - 31982L0605 - IT 31982L0605

Direttiva 82/605/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 247 del 23/08/1982 pag. 0012 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 3 pag. 0026
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 3 pag. 0026


++++

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1982

sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un ' esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro ( prima direttiva particolare ai sensi dell ' articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE )

( 82/605/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la risoluzione del Consiglio , del 29 giugno 1978 , sul programma d ' azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro ( 4 ) , prevede la creazione di specifiche procedure armonizzate per la protezione dei lavoratori contro il rischio saturnino ;

considerando che la direttiva del Consiglio 80/1107/CEE , del 27 novembre 1980 , sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un ' esposizione ad agenti chimici , fisici e biologici durante il lavoro ( 5 ) , prevede disposizioni da osservare per la protezione in questione ; che tale direttiva prevede che per gli agenti di cui all ' allegato I , tra i quali il piombo , si prescrivano in direttive particolari valori limite e requisiti specifici ;

considerando che il piombo metallico ed i suoi composti ionici sono agenti tossici presenti in numerose situazioni sul luogo di lavoro e che pertanto un elevato numero di lavoratori risulta esposto ad un potenziale rischio per la salute ;

considerando pertanto l ' importanza delle misure preventive ai fini della protezione sanitaria dei lavoratori esposti al piombo e dell ' impegno previsto per gli Stati membri in materia di sorveglianza della salute di detti lavoratori ;

considerando che i lavoratori esposti al piombo nelle attività di estrazione devono beneficiare di una protezione sanitaria analoga a quella stabilita dalla presente direttiva , ma che , considerato il carattere specifico di tali attività , l ' attuazione di tale protezione dovrà formare oggetto di disposizioni particolari in una direttiva successiva ;

considerando che la presente direttiva comporta prescrizioni minime che saranno rivedute sulla base dell ' esperienza acquisita e dell ' evoluzione della tecnica e delle conoscenze mediche in questo campo , l ' obiettivo essendo quello di giungere ad una maggiore protezione dei lavoratori ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva è la prima direttiva particolare ai sensi dell ' articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE ed ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare alla loro salute dall ' esposizione durante il lavoro al piombo metallico e ai suoi composti ionici , nonchù la prevenzione di tali rischi ; essa non verte sui composti alchilati del piombo . Essa fissa valori limite e disposizioni specifiche .

2 . La presente direttiva non si applica :

- alla navigazione marittima ;

- alla navigazione aerea ;

- alle attività estrattive di minerali contenenti piombo e alla preparazione di concentrati di minerale di piombo nel sito della miniera .

3 . La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative , regolamentari o amministrative che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori o di una categoria specifica di lavoratori .

Articolo 2

1 . Per i lavori che possono presentare un rischio di assorbimento di piombo , questo rischio deve essere valutato in modo da determinare la natura e il grado di esposizione dei lavoratori al piombo .

L ' allegato I contiene un elenco indicativo , ma non esauriente delle attività per le quali può esistere un rischio di assorbimento di piombo .

2 . Qualora dalla valutazione di cui al paragrafo 1 risulti l ' esistenza di almeno una delle seguenti condizioni :

- esposizione ad una concentrazione di piombo nell ' aria superiore a 40 g/m3 , media ponderata in funzione del tempo per un periodo di 40 ore settimanali ;

- livelli individuali di piombemia superiori a 40 g Pb/100 ml di sangue ,

si applicano le disposizioni dell ' articolo 11 , paragrafo 1 in materia di informazione e devono essere adottate adeguate misure per minimizzare il rischio nel luogo di lavoro di assorbimento di piombo legato all ' ingerimento di cibi e bevande e al fumo .

3 . Se la valutazione di cui al paragrafo 1 rivela che i livelli individuali di piombemia dovuti all ' assorbimento di piombo sono compresi tra 40 g e 50 g Pb/100 ml di sangue , gli Stati membri si sforzeranno di effettuare , secondo modalità dagli stessi previste , un controllo biologico dei lavoratori interessati .

4 . Qualora dalla valutazione di cui al paragrafo 1 risulti l ' esistenza di almeno una delle seguenti condizioni :

- esposizione ad una concentrazione di piombo nell ' aria superiore a 75 g/m3 , media ponderata in funzione del tempo per un periodo di 40 ore settimanali ;

- livelli individuali di piombemia superiori a 50 g Pb/100 ml di sangue ,

i lavoratori interessati godranno della protezione prevista dalla presente direttiva , in particolare mediante il controllo del piombo nell ' aria e il controllo sanitario di cui agli articoli 3 e 4 .

5 . La valutazione prevista al paragrafo 1 forma oggetto di una consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell ' ambito dell ' impresa o dello stabilimento e viene sottoposta a revisione quando sia giustificato ritenere che non sia corretta o quando intervenga nel lavoro una modifica materiale .

Articolo 3

1 . Tutte le misurazioni del piombo contenuto nell ' aria devono essere rappresentative dell ' esposizione dei lavoratori alle particelle contenenti piombo .

Ai sensi della presente direttiva , sono considerate « particelle contenenti piombo » le particelle raccolte mediante l ' attrezzatura di campionamento le cui caratteristiche sono fissate nell ' allegato II , punto I e analizzate secondo i metodi indicati nell ' allegato II , punto 2 .

2 . Il controllo della concentrazione di piombo nell ' aria deve avvenire almeno ogni tre mesi .

Tuttavia tale frequenza può venire ridotta...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT