Council Directive 2013/25/EU of 13 May 2013 adapting certain directives in the field of right of establishment and freedom to provide services, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Published date | 10 June 2013 |
Subject Matter | Freedom of establishment,Accession |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 158, 10 June 2013 |
10.6.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 158/368 |
DIRETTIVA 2013/25/UE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in detto atto di adesione o negli allegati dello stesso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione. |
(2) | Come risulta dall’atto finale della Conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. |
(3) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 74/557/CEE (1), 77/249/CEE (2), 98/5/CE (3) e 2005/36/CE (4), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 74/557/CEE, 77/249/CEE, 98/5/CE e 2005/36/CE sono modificate conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Croazia all’Unione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5).
(2) Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).
(3) Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36).
(4) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
ALLEGATO
PARTE A
RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI
La direttiva 2005/36/CE è così modificata:
1. | all’articolo 49, paragrafo 2, primo comma, è inserito il punto seguente:
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2. | l’allegato V è così modificato:
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