Council Directive 91/493/EEC of 22 July 1991 laying down the health conditions for the production and the placing on the market of fishery products

Published date24 September 1991
Subject MatterFisheries policy,Approximation of laws,Veterinary legislation,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 268, 24 September 1991
EUR-Lex - 31991L0493 - IT

Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 24/09/1991 pag. 0015 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 3 pag. 0192
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 3 pag. 0192


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1991 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (91/493/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

viste le proposte della Commissione (1),

visti i pareri del Parlamento europeo (2),

visti i pareri del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in vista della realizzazione del mercato interno e in particolare per garantire un armonioso funzionamento dell'organizzazione comune del mercato nel settore dei prodotti della pesca, istituita dal regolamento (CEE) n. 3796/81 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 (5), è necessario che la commercializzazione dei pesci e dei prodotti ittici non sia più ostacolata da divergenti normative sanitarie in vigore negli Stati membri; che si potrà così realizzare una maggiore armonizzazione della produzione e della commercializzazione e assicurare pari condizioni di concorrenza, garantendo nel contempo al consumatore prodotti di qualità;

considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione legislativa del 17 marzo 1989 (6), ha chiesto alla Commissione di elaborare proposte globali sull'igiene della produzione e della commercializzazione dei prodotti della pesca, che contengano anche soluzioni per il problema dei nematodi;

considerando che i prodotti della pesca appena catturati sono, in linea di massima, indenni da contaminazioni ad opera di microrganismi; che possono essere tuttavia successivamente soggetti a contaminazione e decomposizione se vengono manipolati e trasformati in maniera non igienica;

considerando che occorre stabilire le norme essenziali a garanzia di una corretta igiene durante la manipolazione dei

prodotti della pesca freschi o trasformati in tutte le fasi della produzione, della conservazione e del trasporto;

considerando che è opportuno applicare, per analogia, alcune norme di commercializzazione che sono state fissate in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 per determinare i requisiti sanitari di questi prodotti;

considerando che spetta anzitutto all'industria ittica accertare che i prodotti della pesca siano conformi alle norme sanitarie della presente direttiva;

considerando che le autorità competenti degli Stati membri devono verificare, per mezzo di ispezioni e controlli, che i produttori e i fabbricanti rispettino le norme sanitarie suddette;

considerando che si devono istituire misure comunitarie di controllo per garantire l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri delle disposizioni della presente direttiva;

considerando che, per garantire un funzionamento armonioso del mercato unico, le misure adottate devono applicarsi nello stesso modo agli scambi del mercato nazionale e agli scambi intracomunitari;

considerando che, nell'ambito degli scambi intracomunitari, si applicano ai prodotti della pesca le norme stabilite dalla direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (7), modificata dalla direttiva 90/675/CEE (8);

considerando che i prodotti della pesca provenienti da paesi terzi e destinati alla commercializzazione nella Comunità non devono fruire di un regime più favorevole di quello in vigore nella Comunità; che è pertanto opportuno istituire una procedura comunitaria per il controllo delle condizioni di produzione e di commercializzazione nei paesi terzi affinché possa applicarsi un regime comune d'importazione fondato su condizioni equivalenti;

considerando che le importazioni in questione sono sottoposte alle norme di controllo ed alle misure di salvaguardia che formano oggetto della direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità;

considerando che, per tener conto di situazioni particolari, conviene concedere deroghe ad alcuni stabilimenti in attività

anteriormente al 1o gennaio 1993 per consentire loro di adeguarsi alla totalità delle condizioni previste dalla presente direttiva;

considerando che è opportuno affidare alla Commissione il compito di prendere alcune misure di applicazione della presente direttiva; che occorre istituire a tale scopo procedure di stretta ed efficace collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente;

considerando che le disposizioni fondamentali stabilite dalla presente direttiva potranno essere ulteriormente precisate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le norme sanitarie che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca destinati al consumo umano.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) prodotti della pesca: tutti gli animali marini o di acqua dolce o parti di essi, comprese le loro uova e lattime, esclusi i mammiferi acquatici, le rane e gli animali acquatici oggetto di altri atti comunitari;

2) prodotti dell'acquacoltura: tutti i prodotti della pesca nati ed allevati in condizioni controllate dall'uomo fino al momento della loro commercializzazione come prodotti alimentari. Si considerano tuttavia prodotti dell'acquacoltura anche i pesci o crostacei d'acqua dolce o di mare catturati giovani nel loro ambiente naturale ed allevati in cattività fino a quando abbiano raggiunto la taglia commerciale richiesta per il consumo umano. I pesci ed i crostacei di taglia commerciale catturati nel loro ambiente naturale e conservati vivi per essere venduti più tardi non sono considerati prodotti dell'acquacoltura se vengono semplicemente conservati in vivai senza che venga fatto nulla per aumentarne la taglia o il peso;

3) refrigerazione: il procedimento che consiste nell'abbassare la temperatura dei prodotti della pesca tanto da avvicinarla a quella del ghiaccio fondente;

4) prodotti freschi: i prodotti della pesca, interi o preparati, compresi i prodotti condizionati sotto vuoto o in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione;

5) prodotti preparati: i prodotti della pesca sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato l'integrità anatomica, quali l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la tritatura, ecc.;

6) prodotti trasformati: i prodotti della pesca che hanno subito un procedimento chimico o fisico, ad esempio cottura, affumicamento, salagione, essiccazione, marinatura, ecc., applicato ai prodotti refrigerati o congelati, associati o meno ad altri prodotti alimentari, oppure una combinazione di questi procedimenti;

7) conserva: il procedimento che consiste nel confezionare i prodotti in recipienti ermeticamente chiusi e nel sottoporli ad un trattamento termico sufficiente a distruggere o inattivare tutti i microrganismi che potrebbero proliferare, independentemente dalla temperatura alla quale il prodotto è destinato ad essere conservato;

8) prodotti congelati: i prodotti della pesca sottoposti ad un procedimento di congelazione con cui è stata raggiunta al centro del prodotto una temperatura minima di almeno -18 oC, previa stabilizzazione termica;

9) confezionamento: l'operazione destinata a proteggere i prodotti della pesca mediante un involucro, un contenitore o altro materiale idoneo;

10) lotto: il quantitativo di prodotti della pesca ottenuto in circostanze praticamente identiche;

11) partita: il quantitativo di prodotti della pesca destinato ad uno o più acquirenti nel paese destinatario ed inoltrato con un solo mezzo di trasporto;

12) mezzi di trasporto: le parti riservate al carico negli autoveicoli, nei veicoli su rotaia e negli aeromobili, nonché le stive dei pescherecci o i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo;

13) autorità competente: l'autorità centrale d'uno Stato membro competente per effettuare i controlli veterinari, o qualsiasi autorità cui essa ha delegato tale competenza;

14) stabilimento: ogni locale in cui dei prodotti della pesca sono preparati, trasformati, refrigerati, congelati, confezionati o immagazzinati. Gli impianti collettivi per le aste e i mercati all'ingrosso in cui si effettuano soltanto l'esposizione e la vendita all'ingrosso non sono considerati stabilimenti;

15) commercializzazione: la detenzione o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato nella Comunità, ad esclusione della cessione diretta, sul mercato locale, di piccole quantità da un pescatore al venditore al minuto o al consumatore, che devono essere sottoposte ai controlli sanitari prescritti dalle normative nazionali per il controllo del commercio al minuto;

16) importazione: l'introduzione nel territorio della Comunità di prodotti della pesca provenienti da paesi terzi;

17) acqua di mare pulita: l'acqua marina o salmastra che non presenta contaminazioni microbiologiche, sostanze nocive e/o plancton marino tossico in quantità tali da incidere sui requisiti sanitari dei prodotti della pesca, da utilizzare alle condizioni stabilite dalla presente direttiva;

18) nave officina: la nave a bordo della quale i prodotti della pesca sono...

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