Council Regulation (EC) No 1287/95 of 22 May 1995 amending Regulation (EEC) No 729/70 on the financing of the common agricultural policy

Published date08 June 1995
Subject MatterFinancial provisions,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 125, 8 June 1995
EUR-Lex - 31995R1287 - IT

Regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune

Gazzetta ufficiale n. L 125 del 08/06/1995 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 1287/95 DEL CONSIGLIO del 22 maggio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

considerando che la responsabilità di controllare le spese del FEAOG, « sezione garanzia », spetta innanzi tutto agli Stati membri, i quali designano i servizi e gli organismi competenti per il pagamento delle spese; che gli Stati membri devono assumersi tale responsabilità in modo pieno ed effettivo; che la Commissione, responsabile dell'esecuzione del bilancio comunitario, deve verificare le condizioni nelle quali sono avvenuti i pagamenti e i controlli e può finanziare le spese solamente qualora tali condizioni offrano tutte le garanzie necessarie riguardo alla conformità con le norme comunitarie; che nell'ambito di un sistema decentralizzato di gestione delle spese comunitarie è essenziale che la Commissione, istituzione responsabile dei finanziamenti, abbia il diritto ed i mezzi di effettuare tutti i controlli sulla gestione delle spese che essa ritiene necessari e che siano piene ed effettive la trasparenza e l'assistenza reciproca tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, al momento della liquidazione dei conti, la Commissione può solamente determinare, entro un lasso di tempo ragionevole, la spesa totale da iscrivere nei conti generali per la sezione « garanzia » del FEAOG solamente se ci si è preventivamente assicurati che i controlli nazionali sono sufficienti e trasparenti e che gli organismi pagatori verificano l'ammissibilità e la regolarità delle domande di pagamento che evadono; che occorre pertanto prevedere il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri; che, al fine di garantire l'uniformità delle condizioni richieste per tale riconoscimento negli Stati membri, la Commissione indica delle linee guida sui criteri da applicare; che, a tal fine, è opportuno finanziare solamente le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri; che, inoltre, la trasparenza dei controlli nazionali, in particolare per quanto riguarda le procedure di ordinazione, di liquidazione e di pagamento, esige inoltre che sia limitato, se del caso, il numero di servizi e di organismi ai quali sono delegate tali responsabilità, tenuto conto delle disposizioni costituzionali di ciascuno Stato membro;

considerando che la gestione decentralizzata dei fondi comunitari, in particolare in seguito alla riforma della politica agricola comune, comporta la designazione di vari organismi pagatori; che ne consegue che, qualora uno Stato membro riconosca più di un organismo pagatore, esso deve necessariamente prevedere un interlocutore unico, per garantire una gestione coerente dei fondi ed il collegamento fra la Commissione ed i vari...

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