Council Regulation (EC) No 2205/97 of 30 October 1997 amending Regulation (EEC) No 2847/93 establishing a control system applicable to the common fisheries policy
Published date | 07 November 1997 |
Subject Matter | Fisheries policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 304, 7 November 1997 |
Regolamento (CE) n. 2205/97 del Consiglio del 30 ottobre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 304 del 07/11/1997 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 2205/97 DEL CONSIGLIO del 30 ottobre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che, a norma dell'articolo 19 quinquies del regolamento (CEE) n. 2847/93 (4) spetta al Consiglio decidere, tra l'altro, in merito alle disposizioni sulla comunicazione delle catture;
considerando che l'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (5), prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per obbligare i pescherecci battenti la loro bandiera a comunicare altresì all'entrata e all'uscita da una zona le catture detenute a bordo, a decorrere dall'entrata in funzione - non oltre il 1° gennaio 1998 - delle infrastrutture comunitarie di gestione dei dati relativi alle catture dei pescherecci nelle acque comunitarie;
considerando che è necessario adottare le modalità d'applicazione relative al rapporto denominato «effort report»:
considerando che, siccome il sistema comunitario di sorveglianza delle navi via satellite assicura che le comunicazioni a partire dai pescherecci siano ricevute dallo Stato membro di bandiera nonché, se del caso, dallo Stato membro costiero, dovrebbe essere prevista la possibilità di utilizzarlo per comunicare le catture;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2847/93 dovrebbe essere modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2847/93 è modificato come segue:
1) all'articolo 19 ter, paragrafo 1, è aggiunto il seguente trattino:
«- le catture detenute a bordo per specie, in chilogrammi peso vivo»;
2) all'articolo 19 ter è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. Norme particolareggiate per...
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