Council Regulation (EC) No 807/2003 of 14 April 2003 adapting to Decision 1999/468/EC the provisions relating to committees which assist the Commission in the exercise of its implementing powers laid down in Council instruments adopted in accordance with the consultation procedure (unanimity)

Published date16 May 2003
Subject MatterProvisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 122, 16 May 2003
EUR-Lex - 32003R0807 - IT 32003R0807

Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (unanimità)

Gazzetta ufficiale n. L 122 del 16/05/2003 pag. 0036 - 0062


Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio

del 14 aprile 2003

recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (unanimità)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93, 94, 269, 279 e 308,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

previa consultazione della Corte dei conti per quanto riguarda il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto(4),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5), ha sostituito la decisione 87/373/CEE(6).

(2) Secondo la dichiarazione del Consiglio e della Commissione(7) relativa alla decisione 1999/468/CE, è opportuno adeguare le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste in applicazione della decisione 87/373/CEE, al fine di farle risultare conformi agli articoli 3, 4 e 5 della decisione 1999/468/CE.

(3) La suddetta dichiarazione indica le modalità per l'adeguamento delle procedure dei comitati, adeguamento automatico dal momento che non influisce sulla natura del comitato prevista dall'atto di base.

(4) I termini fissati nelle disposizioni da adeguare devono rimanere in vigore. Nei casi in cui non sia previsto alcun termine preciso per l'adozione delle misure di esecuzione, è opportuno che tale termine sia fissato a tre mesi.

(5) Occorre pertanto sostituire le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alla procedura di comitato di tipo I stabilita dalla decisione 87/373/CEE mediante disposizioni che rinviino alla procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE.

(6) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIa e IIb stabilite dalla decisione 87/373/CEE devono essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

(7) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIIa e IIIb stabilite dalla decisione 87/373/CEE devono essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

(8) Il presente regolamento riguarda esclusivamente l'allineamento delle procedure di comitato. La denominazione dei comitati relativi a queste procedure è stata, se del caso, modificata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto concerne la procedura consultiva, gli atti elencati all'allegato I sono adeguati, a norma dell'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.

Articolo 2

Per quanto concerne la procedura di gestione, gli atti elencati all'allegato II sono adeguati, a norma dell'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.

Articolo 3

Per quanto concerne la procedura di regolamentazione, gli atti elencati all'allegato III sono adeguati, a norma dell'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.

Articolo 4

I riferimenti alle disposizioni degli atti figuranti negli allegati I, II e III si intendono in relazione alle disposizioni come adeguate dal presente regolamento.

I riferimenti nel presente regolamento alle precedenti denominazioni dei comitati s'intendono fatti alle nuove denominazioni.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Giannitsis

(1) GU C 75 E del 26.3.2000, pag. 448.

(2) Parere reso l'11 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 241 del 7.10.2002, pag. 128.

(4) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6) GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

(7) GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1.

ALLEGATO I

PROCEDURA CONSULTIVA

Elenco degli atti soggetti alla procedura consultiva e adeguati alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE secondo le seguenti modifiche:

1) Decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni(1).

All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. a) Nel perseguimento degli obiettivi e nella gestione delle attività stabilite dalla presente decisione la Commissione è assistita da un comitato, denominato 'gruppo degli alti funzionari per la normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione'.

Per le questioni relative alle telecomunicazioni, la Commissione è assistita dal comitato denominato 'gruppo degli alti funzionari delle telecomunicazioni' di cui all'articolo 5 della direttiva 86/361/CEE.

b) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE(2)."

2) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto(3).

All'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE(4)."

È aggiunto il paragrafo seguente:

"6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno."

(1) GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31.

(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999 (GU L 126 del 20.5.1999, pag. 1).

(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

ALLEGATO II

PROCEDURA DI GESTIONE

Elenco degli atti soggetti alla procedura di gestione e adeguati alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE secondo le seguenti modalità:

1) Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale(1).

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato 'comitato per l'aiuto alla ristrutturazione economica dei paesi di cui all'articolo 1'. Un osservatore della Banca europea per gli investimenti partecipa ai lavori del comitato per i problemi che riguardano la Banca.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(2).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a sei settimane.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno."

2) Decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002) e misure connesse(3).

All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. a) La Commissione è assistita, nella gestione del presente programma quadro, da un comitato.

b) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(4).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

c) Il comitato adotta il proprio regolamento interno."

(1) GU L 375 del 23.12.1989, p. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).

(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3) GU L 7 del 13.1.1999, pag. 16.

(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

ALLEGATO III

PROCEDURA DI REGOLAMENTAZIONE

Elenco degli atti soggetti alla procedura di regolamentazione e adeguati alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE secondo le seguenti modifiche:

1) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(1).

All'articolo 27, paragrafo 2, i termini "paragrafo 4, lettera a)" sono soppressi.

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29

Procedura per l'adeguamento al progresso tecnico

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(2).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno."

2) Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(3).

L'articolo 13 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato 'comitato per l'adeguamento al progresso tecnico';"

b) il paragrafo 3 è sostituito dal...

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