Council Regulation (EC) No 120/97 of 20 January 1997 amending Regulation (EC) No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community

Published date24 January 1997
Subject MatterInternal market - Principles,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 22, 24 January 1997
EUR-Lex - 31997R0120 - IT 31997R0120

Regolamento (CE) n. 120/97 del Consiglio del 20 gennaio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

Gazzetta ufficiale n. L 022 del 24/01/1997 pag. 0014 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 120/97 DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C (3),

visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (4), in particolare l'articolo 16,

considerando che dal 7 febbraio 1994 la Comunità europea è parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;

considerando che alla seconda conferenza dei paesi aderenti alla Convenzione di Basilea è stata adottata all'unanimità la decisione II/12 che vieta, da subito, tutte le esportazioni da Stati membri dell'OCSE a Stati non membri dell'OCSE di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento finale, nonché, a partire dal 1° gennaio 1998 al più tardi, tutte le esportazioni da Stati membri dell'OCSE a Stati non membri dell'OCSE di rifiuti pericolosi destinati a operazioni di riciclo o di ricupero;

considerando che alla terza conferenza dei paesi aderenti alla Convenzione di Basilea è stata adottata all'unanimità la decisione (decisione III/1) di modificare la convenzione onde vietare tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento da Stati elencati nell'allegato VII della convenzione a Stati che non figurano in tale elenco, nonché vietare dal 1° gennaio 1998 tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) della convenzione destinati ad operazioni di ricupero da Stati elencati...

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