Council Regulation (EC) No 2153/96 of 25 October 1996 amending Commission Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
Published date | 12 November 1996 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Harmonisation of customs law: various,Commercial policy,Customs Union |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 289, 12 November 1996 |
Regolamento (CE) n. 2153/96 del Consiglio del 25 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 289 del 12/11/1996 pag. 0001 - 0001
REGOLAMENTO (CE) N. 2153/96 DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 249,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'importo della garanzia globale in transito comunitario esterno stabilito dall'articolo 361 ad almeno il 30 % dei dazi e delle altre imposizioni esigibili non consente di garantire sempre il recupero delle risorse proprie in caso di frode; che è pertanto opportuno aumentare tale importo, in linea di principio al 100 %, salvo in casi determinati;
considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 361 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:
1) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. L'importo della garanzia globale è fissato al 100 % dei dazi e delle altre imposizioni esigibili, e comunque ad almeno 7 000 ecu, secondo le modalità previste dal paragrafo 4, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2.
2. L'autorità doganale ha la facoltà di stabilire l'importo della garanzia globale almeno al 30 % dei dazi e delle altre imposizioni esigibili, e comunque ad almeno 7 000 ecu, secondo le modalità previste dal paragrafo 4, a condizione che:
- nel corso del periodo di due anni l'operatore abbia regolarmente svolto operazioni di transito comunitario nel quadro del regime della garanzia globale,
- non sia venuto meno ai propri obblighi durante tale periodo,
- la garanzia ridotta copra almeno l'importo del debito doganale,
- i beni non siano compresi nell'elenco dell'allegato 52 e non siano esclusi dalla garanzia globale.
3. L'eccezione di cui al...
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