Council Regulation (EC) No 3381/94 of 19 December 1994 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use goods

Published date31 December 1994
Subject MatterCustoms procedures,Free movement of goods
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 367, 31 December 1994
EUR-Lex - 31994R3381 - IT 31994R3381

Regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso

Gazzetta ufficiale n. L 367 del 31/12/1994 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 15 pag. 0084
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 15 pag. 0084


REGOLAMENTO (CE) N. 3381/94 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1994 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, nella realizzazione del mercato interno, la libera circolazione delle merci, ivi compresa quella dei beni a duplice uso, dev'essere assicurata in conformità alle pertinenti disposizioni del trattato; che gli scambi intracomunitari di taluni beni a duplice uso sono attualmente assoggettati a controlli da parte degli Stati membri; che una condizione per l'abolizione di detti controlli è costituita dall'applicazione ad opera degli Stati membri di controlli il più efficaci possibile all'esportazione dei suddetti beni, sulla base di norme comuni, nel quadro di un regime comunitario; che l'abolizione di tali controlli migliorerà la competitività internazionale dell'industria europea;

considerando che scopo del presente regolamento è altresì quello di sottoporre a controlli efficaci i beni a duplice uso quando sono esportati dalla Comunità;

considerando che è necessario un efficace sistema di controllo all'esportazione dei beni a duplice uso su una base comune anche per rispettare gli impegni internazionali degli Stati membri e dell'Unione europea, segnatamente in materia di non proliferazione;

considerando che degli elenchi comuni di beni a duplice uso, di destinazioni e di linee direttrici sono essenziali per un sistema di controllo efficace; che le decisioni riguardanti il contenuto di detti elenchi hanno natura strategica e sono quindi di competenza degli Stati membri; che tali decisioni sono oggetto di un'azione comune in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea;

considerando che i ministri degli Affari esteri della Comunità hanno adottato il 20 novembre 1984 la dichiarazione di politica comune, successivamente adottata dalla Spagna e dal Portogallo, riguardante in particolare le modalità relative ai trasferimenti intracomunitari di plutonio separato e di uranio arricchito al di là del 20 %, nonché gli impianti, le componenti principali di fondamentale importanza e la tecnologia per il trattamento, l'arricchimento e la produzione di acqua pesante;

considerando che la suddetta azione comune e il presente regolamento costituiscono un sistema integrato;

considerando che tale sistema costituisce un primo passo verso la creazione di un sistema comune di controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso, completo e coerente in tutti i suoi elementi; che è particolarmente auspicabile che le procedure di autorizzazione applicate dagli Stati membri siano armonizzate progressivamente e rapidamente;

considerando che la Comunità ha adottato un insieme di norme doganali che costituiscono il codice doganale comunitario (3) e le relative disposizioni d'applicazione (4), i quali stabiliscono, tra l'altro, le disposizioni relative all'esportazione e riesportazione di beni; che il presente regolamento non pone alcuna restrizione ai poteri attribuiti dal codice e dalle relative disposizioni d'applicazione ovvero da questi ultimi derivanti;

considerando che è opportuno che, nell'esaminare le condizioni riguardanti la riesportazione o l'utilizzazione finale dei beni a duplice uso, gli Stati membri tengano conto dei pertinenti principi del diritto internazionale;

considerando che le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente regolamento hanno lo scopo di assicurare un controllo efficace delle esportazioni di beni a duplice uso; che tali disposizioni non pregiudicano la possibilità degli Stati membri di adottare o di mantenere, allo stesso scopo e nel pieno rispetto del mercato interno, misure supplementari di controllo delle esportazioni che siano compatibili con gli obiettivi del presente regolamento;

considerando che, per eliminare i rischi di deviazioni di traffico di beni a duplice uso dalla destinazione dichiarata in un altro Stato membro verso una destinazione fuori della Comunità, durante la fase iniziale di adeguamento degli Stati membri alle disposizioni del presente regolamento, è opportuno prevedere per detto periodo l'applicazione di controlli semplificati sugli scambi intracomunitari dei beni a duplice uso; che tale applicazione può comprendere un sistema di autorizzazioni generali; che il periodo di applicazione deve avere una durata limitata; che durante il periodo di applicazione gli scambi intracomunitari di beni a duplice uso non devono essere soggetti a controlli più rigorosi di quelli applicati alle esportazioni dalla Comunità;

considerando che, in virtù ed entro i limiti dell'articolo 36 del trattato e in attesa di un'armonizzazione più approfondita, gli Stati membri conserveranno sia durante che dopo il periodo transitorio la possibilità di effettuare controlli su beni a duplice uso per garantire l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza;

considerando che per garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro adotterà provvedimenti intesi a conferire adeguati poteri alle autorità competenti;

considerando che ciascuno Stato membro stabilisce le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso:

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «beni a duplice uso» i beni che possono avere un utilizzo sia civile che militare;

b) «esportazione» il regime che permette l'uscita temporanea o definitiva di merci comunitarie dal territorio doganale della Comunità conformemente all'articolo 161 del codice doganale comunitario; tale regime comprende anche la riesportazione, ossia l'operazione che consiste nell'uscita di merci non comunitarie dal territorio doganale della Comunità, ai sensi dell'articolo 182 di detto codice;

c)...

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