Reglamento (CE) no 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Unión y terceros países
Published date | 11 December 2008 |
02005R0111 — IT — 13.01.2021 — 004.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
►B | REGOLAMENTO (CE) N. 111/2005 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2004 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra ►M1 l'Unione ◄ e i paesi terzi (GU L 022 del 26.1.2005, pag. 1) |
Modificato da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
►M1 | REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 | L 330 | 30 | 10.12.2013 |
►M2 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1443 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2016 | L 235 | 6 | 1.9.2016 |
►M3 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/729 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2018 | L 123 | 4 | 18.5.2018 |
►M4 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1737 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2020 | L 392 | 1 | 23.11.2020 |
Rettificato da:
►C1 | Rettifica, GU L 061, 2.3.2006, pag. 23 (111/2005) |
▼B
REGOLAMENTO (CE) N. 111/2005 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2004
recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra ►M1 l'Unione ◄ e i paesi terzi
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le norme per il controllo degli scambi di talune sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope (in seguito denominate «precursori di droghe») tra ►M1 l'Unione ◄ e i paesi terzi, al fine di prevenire la diversione di tali sostanze. Esso si applica alle importazioni, alle esportazioni ►C1 e alle attività di intermediazione. ◄
Il presente regolamento non pregiudica i regimi speciali di altri settori attinenti agli scambi di merci tra ►M1 l'Unione ◄ e i paesi terzi.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
▼M1
«sostanza classificata»: qualsiasi sostanza elencata nell’allegato che può essere usata per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, compresi le miscele e i prodotti naturali contenenti tali sostanze, ma esclusi le miscele e i prodotti naturali contenenti sostanze classificate, composti in modo che le sostanze classificate non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici, i medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e i medicinali veterinari quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ad eccezione dei medicinali e dei medicinali veterinari elencati nell’allegato;
▼B
«sostanze non classificate»: tutte le sostanze non elencate nell'allegato ma di cui è noto l'uso nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
▼M1
«importazione»: l’introduzione di sostanze classificate aventi lo status di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione, compresi la custodia temporanea, la collocazione in zona franca o deposito franco, il vincolo ad un regime sospensivo e l’immissione in libera pratica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (3);
▼B
«esportazione»: l'uscita di sostanze classificate dal territorio doganale ►M1 dell'Unione ◄ , compresa l'uscita di sostanze classificate oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di sostanze classificate dopo il loro deposito in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92;
«attività intermedie»: tutte le attività intese a concludere la compravendita o la fornitura di sostanze classificate, svolte da persone fisiche o giuridiche che cercano di ottenere un accordo tra due parti o agiscono a nome di almeno una di dette parti senza prendere possesso di tali sostanze e senza assumere il controllo dell'esecuzione di una siffatta operazione; la definizione comprende anche le attività svolte da persone fisiche o giuridiche stabilite ►M1 nell'Unione ◄ che comportano la compravendita o la fornitura di sostanze classificate senza che tali sostanze siano introdotte nel territorio ►M1 territorio doganale dell'Unione ◄ ;
«operatore»: una persona fisica o giuridica che operi nell'ambito dell'importazione o dell'esportazione di sostanze classificate ►C1 o svolga attività di intermediazione ad esse ◄ relative, comprese le persone la cui attività autonoma consiste nel fare dichiarazioni in dogana per i clienti sia a titolo principale, sia a titolo accessorio rispetto ad un'altra attività;
«esportatore»: la persona fisica o giuridica principalmente responsabile delle attività di esportazione in virtù dei suoi vincoli economici ►C1 e giuridici con le sostanze classificate e con il destinatario ◄ che, se del caso, presenta, o per conto della quale viene presentata, la dichiarazione in dogana;
«importatore»: la persona fisica o giuridica principalmente responsabile delle attività di importazione in virtù dei suoi vincoli economici ►C1 e giuridici con le sostanze classificate e con lo speditore ◄ che presenta, o per conto della quale viene presentata, la dichiarazione in dogana;
«destinatario finale»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale vengono fornite le sostanze classificate; tale persona può essere diversa dal consumatore finale;
▼M1
«prodotto naturale»: un organismo o una sua parte, in qualsiasi forma, o qualsiasi sostanza presente in natura quale definita all’articolo 3, punto 39, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
▼B
«organo internazionale di controllo degli stupefacenti»: l'organo istituito dalla convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972.
CAPO II
CONTROLLO DEL COMMERCIO
SEZIONE 1
Documentazione e etichettatura
Articolo 3
▼M1
Tutte le importazioni, esportazioni o attività di intermediazione che riguardano sostanze classificate, fatta eccezione per le sostanze elencate alla categoria 4 dell’allegato, sono documentate dagli operatori con documenti doganali e commerciali quali dichiarazioni sommarie, dichiarazioni doganali, fatture, manifesti di carico, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione.
▼B
Detti documenti devono contenere le seguenti informazioni:
nome della sostanza classificata, come indicato nell'allegato, o, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il suo nome e il nome della o delle sostanze classificate, come indicato nell'allegato, contenute nella miscela o nel prodotto naturale, seguiti dall'espressione «DRUG PRECURSORS»;
quantitativo e peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, quantitativo, peso e, se nota, percentuale della o delle sostanze classificate in essa contenute;
nome e indirizzo dell'esportatore, dell'importatore, del destinatario finale e, se del caso, della persona coinvolta nelle ►C1 attività di intermediazione ◄ .
Articolo 4
La documentazione di cui all'articolo 3 viene conservata dagli operatori per un periodo di tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni. La documentazione deve essere organizzata in modo tale, in forma elettronica o su carta, da essere messa immediatamente a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, per un eventuale controllo. La documentazione può essere fornita su supporto di immagine o altro supporto di dati, purché, alla lettura, i dati corrispondano alla documentazione sia nella presentazione che nel contenuto, siano disponibili ininterrottamente, siano leggibili immediatamente e possano essere analizzati con dispositivi automatizzati.
▼M1
Articolo 5
Gli operatori assicurano che su tutte le spedizioni contenenti sostanze classificate, fatta eccezione per le sostanze elencate alla categoria 4 dell’allegato, siano apposte etichette indicanti il nome di tali sostanze, quale figura in allegato, o, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il suo nome e il nome della sostanza o delle sostanze classificate, fatta eccezione per le sostanze elencate alla categoria 4 dell’allegato, come indicato nell’allegato, contenute nella miscela o nel prodotto naturale. Gli operatori possono inoltre apporre le loro abituali etichette.
▼B
SEZIONE 2
Rilascio di licenze e registrazione degli operatori
Articolo 6
▼M1
Nel valutare se rilasciare la licenza, l’autorità competente prende in considerazione la competenza e l’integrità del richiedente, in particolare il fatto che non esistano violazioni gravi o ripetute della normativa in materia di precursori di droghe né precedenti di reati penali gravi.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter per fissare le condizioni per il rilascio delle licenze e...
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