Council Regulation (EC) No 2468/98 of 3 November 1998 laying down the criteria and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries and aquaculture sector and the processing and marketing of its products
Published date | 20 November 1998 |
Subject Matter | Fisheries policy,economic, social and territorial cohesion,Coordination of structural instruments |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 312, 20 November 1998 |
Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio del 3 novembre 1998 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti
Gazzetta ufficiale n. L 312 del 20/11/1998 pag. 0019 - 0035
REGOLAMENTO (CE) N. 2468/98 DEL CONSIGLIO del 3 novembre 1998 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
(1) considerando che il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (3) è stato modificato più volte ed in maniera sostanziale (4); che a fini di razionalità e chiarezza occorre procedere alla codificazione di tale regolamento;
(2) considerando che il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (5), e il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 (6), stabiliscono gli obiettivi generali e le missioni dei Fondi strutturali e dello strumento finanziario di orientamento della pesca, (in prosieguo: SFOP), nonché la loro organizzazione, i metodi d'intervento, la programmazione e l'organizzazione generale dei contributi dei Fondi nonché le disposizioni finanziarie a carattere generale;
(3) considerando che il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (7), stabilisce gli obiettivi e le regole generali della politica comune; che è in particolare importante inquadrare l'evoluzione della flotta comunitaria di pesca in applicazione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere in base all'articolo 11; che spetta alla Commissione trasformare tali decisioni in disposizioni precise a livello di ogni Stato membro; che occorre altresì rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo nell'ambito della politica comune della pesca (8);
(4) considerando che, inoltre, il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, relativamente allo strumento finanziario d'orientamento della pesca (9), stabilisce le missioni specifiche degli interventi comunitari a finalità strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, in appresso denominato «settore»; che ai sensi dell'articolo 6 del suddetto regolamento spetta al Consiglio di decidere le modalità e le condizioni del contributo dello SFOP per quanto riguarda le misure di adeguamento delle strutture del settore;
(5) considerando la necessità che il Consiglio stabilisca le modalità di attuazione delle azioni legate all'adeguamento delle strutture del settore onde garantire che gli interventi dello SFOP servano a realizzare gli obiettivi assegnati alla politica strutturale del settore per l'insieme degli interventi strutturali della Comunità e per l'intera politica comune della pesca, che è di competenza esclusiva della Comunità, e affinché ogni Stato membro possa garantire la gestione degli interventi strutturali nel settore; che, nella misura in cui tali interventi non si limitano alla concessione di un contributo comunitario, è opportuno tra l'altro inserire in modo coerente la programmazione e la ristrutturazione delle flottiglie comunitarie di pesca nell'insieme degli interventi strutturali;
(6) considerando che si dovrebbe incoraggiare la promozione di prodotti o di processi di produzione nei casi particolari in cui il riconoscimento ufficiale dell'origine con riferimento a una zona geografica specifica è concesso dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (10); che tali riferimenti geografici possono essere fatti unicamente se è stato concesso il riconoscimento ufficiale d'origine:
(7) considerando che l'articolo 7 ter del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (11), prevede un regime di aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori che attuino un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione dei propri prodotti; che, al fine di assicurare la coerenza giuridica e finanziaria di tale regime, il presente regolamento dovrebbe far riferimento a tale aiuto;
(8) considerando che il contributo finanziario dello SFOP nel caso di fermo temporaneo dell'attività, tenuto conto di questo tipo di intervento, deve mantenere il suo carattere di misura eccezionale; che conviene dunque fissare un massimale per i crediti destinati a questa misura, fatto salvo il possibile ricorso, caso per caso, alle misure specifiche di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2080/93;
(9) considerando che il settore della pesca è impegnato in un processo di profonda trasformazione in un contesto di crisi grave; che gli indispensabili adeguamenti strutturali derivanti dall'applicazione della politica comune della pesca così come definita dal regolamento (CEE) n. 3760/92 richiedono l'attuazione di una vasta serie di misure di accompagnamento di carattere socioeconomico;
(10) considerando che una serie di misure di accompagnamento socioeconomiche, a favore delle imprese e dei singoli operatori del settore della pesca nonché delle zone dipendenti dalla pesca, è già disponibile a livello comunitario nel quadro generale dei Fondi strutturali;
(11) considerando tuttavia che queste misure non sono sufficienti per impedire che il settore della pesca con la riduzione delle capacità di pesca perda elementi dinamici e qualificati; che è pertanto opportuno attuare a livello comunitario misure appropriate, segnatamente a favore dei pescatori più anziani;
(12) considerando che le disposizioni della Convenzione di Londra (ITC 69) sono state estese a tutte le navi da pesca con il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (12); che l'attuazione delle disposizioni della suddetta convenzione renderà generale, a lungo termine e al massimo entro il 1° gennaio 2004, l'uso della stazza lorda quale unità di stazza per tutte le navi della flotta da pesca della Comunità;
(13) considerando che, per quanto attiene alle navi da pesca immatricolate in porti situati a nord del Baltico, è necessario prevedere la soglia d'attività specifica sulla cui base una nave da pesca è ammissibile alle misure di arresto definitivo in considerazione delle condizioni climatiche particolari di tali regioni che provocano il gelo delle acque poco salate durante gran parte dell'anno;
(14) considerando che le normative nazionali e comunitarie hanno reso più restrittive le condizioni di accesso alle zone di pesca, in particolare instaurando dei regimi di licenze e permessi di pesca; che questi nuovi vincoli determinano un aumento del valore di cessione delle navi, segnatamente di quelle di più di trent'anni; che ciò non permette più di garantirne il ritiro dalla flotta così facilmente come in passato;
(15) considerando che occorre provvedere di preferenza al ritiro dalla flotta delle navi da pesca più vecchie; che a tal fine è opportuno mantenere un livello di premi sufficientemente elevato per tale categoria di navi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Campo d'applicazione
Lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) può, secondo le condizioni previste dal presente regolamento, concedere un contributo a favore delle azioni di cui ai titoli II, III e IV entro i limiti del campo d'applicazione della politica comune della pesca, quale definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
TITOLO I PROGRAMMAZIONE
Articolo 2 Disposizioni generali
1. Le azioni di cui all'articolo 1 prevedono una programmazione in due fasi, secondo le condizioni stabilite dagli articoli 3 e 4.
2. La ristrutturazione delle flotte da pesca comunitarie rientra nei programmi di orientamento pluriennali di cui all'articolo 5.
Articolo 3 Programmi settoriali e domande di contributo
1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione, sotto forma di documento unico di programmazione, in appresso denominato «documento»:
- un programma settoriale,
- una domanda di contributo.
Ciascun documento riguarda un periodo di sei anni ed il primo periodo di programmazione inizia il 1° gennaio 1994.
Per la parte del periodo di programmazione contemplata da un programma di orientamento pluriennale già approvato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, il documento è conforme al paragrafo 2 del presente articolo.
Per il restante periodo di programmazione non ancora contemplato da un programma di orientamento pluriennale approvato dalla Commissione, gli elementi di programmazione che figurano nel documento sono puramente indicativi e vengono precisati dagli Stati membri al momento dell'approvazione del nuovo...
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