Council Regulation (EC) No 12/98 of 11 December 1997 laying down the conditions under which non-resident carriers may operate national road passenger transport services within a Member State

Published date08 January 1998
Subject MatterFreedom of establishment,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 4, 08 January 1998
EUR-Lex - 31998R0012 - IT 31998R0012

Regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio dell'11 dicembre 1997 che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro

Gazzetta ufficiale n. L 004 del 08/01/1998 pag. 0010 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 12/98 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1997 che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (4), è stato annullato dalla Corte di giustizia con sentenza pronunciata il 1° giugno 1994 (5);

(2) considerando che l'istituzione di una politica comune dei trasporti comporta, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera b) del trattato, che siano stabilite le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

(3) considerando che tale disposizione comporta l'eliminazione di tutte le restrizioni nei confronti del prestatore di servizi motivate dalla sua nazionalità o dal fatto che questi si è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita;

(4) considerando che è opportuno sottoporre tali prestatori a regimi comparabili, in modo da limitare le disparità nelle condizioni di concorrenza dovute alla loro nazionalità e allo Stato di stabilimento, favorendo così il progressivo ravvicinamento delle legislazioni nazionali;

(5) considerando che è opportuno che le definizioni dei vari servizi di trasporto in autobus siano uguali a quelle adottate nell'ambito del trasporto internazionale;

(6) considerando che è opportuno assicurare l'accesso dei vettori non residenti a determinate modalità di servizio di trasporto in autobus, tenendo conto delle caratteristiche particolari di ciascuna modalità di servizio;

(7) considerando che è opportuno determinare le disposizioni applicabili ai trasporti di cabotaggio;

(8) considerando che le disposizioni della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi (6), si applicano qualora, per la prestazione di servizi regolari specializzati, i trasportatori distacchino, dallo Stato membro dove essi abitualmente lavorano, dei lavoratori che hanno con loro un rapporto di lavoro;

(9) considerando che, per quanto riguarda i servizi regolari, è opportuno ammettere al cabotaggio, a determinate condizioni, tra cui in particolare l'applicazione della legislazione dello Stato membro ospitante, solo i servizi regolari effettuati durante un servizio regolare internazionale ad esclusione dei servizi urbani e suburbani;

(10) considerando che occorre adottare disposizioni che consentano di intervenire sul mercato dei trasporti di cui trattasi in caso di grave perturbazione;

(11) considerando che è opportuno creare un comitato consultivo incaricato di assistere la Commissione nell'elaborazione di documenti relativi all'esecuzione dei trasporti di cabotaggio in forma di servizi occasionali, e di consigliare la Commissione in materia di misure di salvaguardia;

(12) considerando che è opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, in particolare in materia di sanzioni da applicare in caso di infrazioni;

(13) considerando che spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento;

(14) considerando che è opportuno seguire l'applicazione del presente regolamento basandosi su una relazione da presentarsi ad opera della Commissione;

(15) considerando che la sentenza della Corte di giustizia di cui sopra, che ha annullato il regolamento (CEE) n. 2454/92, mantiene gli effetti di tale regolamento fino a quando il Consiglio non abbia adottato una nuova normativa in materia; che il presente regolamento si applicherà soltanto diciotto mesi dopo la sua entrata in vigore; che è opportuno pertanto, considerando che il regolamento annullato continuerà ad essere efficace fino alla completa entrata in applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Qualsiasi vettore che svolga l'attività di trasporto di viaggiatori su strada per conto terzi, titolare della licenza comunitaria prevista all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (7), è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente...

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