Council Regulation (EC) No 475/2000 of 28 February 2000 amending Regulation (EC) No 3605/93 on the application of the Protocol on the excessive deficit procedure annexed to the Treaty establishing the European Community

Published date03 March 2000
Subject MatterEconomic policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 58, 03 March 2000
EUR-Lex - 32000R0475 - IT 32000R0475

Regolamento (CE) n. 475/2000 del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea

Gazzetta ufficiale n. L 058 del 03/03/2000 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 475/2000 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 14, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Le definizioni dei termini "pubblico", "disavanzo" e "investimento" sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea e nel regolamento (CE) n. 3605/93(2) con riferimento al sistema europeo di conti economici integrati; il regolamento (CE) n. 2223/96(3) ha sostituito il predetto sistema con il sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (denominato in seguito "SEC 95").

(2) La definizione di "debito pubblico" contenuta nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e nel regolamento (CE) n. 3605/93 deve essere nuovamente precisata con riferimento ai codici della nomenclatura del SEC 95; nel caso degli strumenti finanziari derivati, quali definiti nel SEC 95, non esiste valore nominale identico a quello che si osserva per gli altri strumenti di debito; pertanto, gli strumenti finanziari derivati non devono essere inclusi nelle passività costitutive del debito pubblico ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi; per le passività che sono oggetto di accordi sul tasso di cambio occorrerebbe tener conto di questo tasso al momento della conversione nella moneta nazionale.

(3) Il SEC 95 fornisce una definizione dettagliata del prodotto interno lordo agli attuali prezzi di mercato, che è appropriata ai fini del calcolo dei rapporti tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo e tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo di cui all'articolo 104 del trattato.

(4) Le spese consolidate per interessi delle...

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