| Published date | 05 January 2002 |
| Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 3, 05 gennaio 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 3, 05 de enero de 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 3, 05 janvier 2002 |
2002R0006 — IT — 01.07.2013 — 003.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
| ►B | REGOLAMENTO (CE) N. 6/2002 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari (GU L 003, 5.1.2002, p.1) |
Modificato da:
| | Gazzetta ufficiale |
| No | page | date |
| ►M1 | REGOLAMENTO (CE) N. 1891/2006 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 | L 386 | 14 | 29.12.2006 |
Modificato da:
| ►A1 | | L 236 | 33 | 23.9.2003 |
| A2 | | L 157 | 203 | 21.6.2005 |
| ►A3 | | L 112 | 10 | 24.4.2012 |
▼B
REGOLAMENTO (CE) N. 6/2002 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2001
su disegni e modelli comunitari
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando quanto segue:
| (1) | Un regime unificato per la concessione di disegni o modelli comunitari che fruisca di una protezione uniforme ed abbia efficacia uniforme in tutto il territorio della Comunità favorirebbe il conseguimento degli obiettivi della Comunità sanciti dal trattato. |
| (2) | Soltanto i paesi del Benelux hanno introdotto una legge uniforme sulla protezione dei disegni e modelli. In tutti gli altri Stati membri la protezione di disegni e modelli si esplica soltanto in forza della legge nazionale ed ha un'efficacia circoscritta al territorio dei singoli Stati membri. I disegni o modelli identici possono dunque essere protetti secondo modalità diverse in Stati membri diversi e nell'interesse di titolari diversi. Questa situazione determina inevitabilmente conflitti nel commercio intracomunitario. |
| (3) | Le notevoli divergenze riscontrabili tra le legislazioni nazionali in materia di disegni e modelli impediscono e falsano la concorrenza su scala comunitaria. A differenza di quanto avviene sui mercati nazionali, nella Comunità il commercio e la concorrenza dei prodotti in cui è attuato un disegno o un modello risultano ostacolati e falsati dal grande numero di domande, uffici, procedure, leggi, diritti esclusivi con efficacia nazionale e dal cumulo delle spese amministrative, con la conseguenza che chi richiede la protezione deve far fronte a costi e tasse elevati. La direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (4) contribuisce a porre rimedio a questa situazione. |
| (4) | Indipendentemente dal grado di armonizzazione delle leggi nazionali, il fatto che la protezione di questi disegni o modelli sia limitata al territorio dei singoli Stati membri può determinare una compartimentazione del mercato interno per i prodotti che attuino un disegno o modello oggetto di diritti nazionali di cui sono titolari persone diverse, e costituisce quindi un ostacolo alla libera circolazione delle merci. |
| (5) | S'impone dunque l'istituzione di un disegno o modello comunitario che sia direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri poiché solo in tal modo sarà possibile ottenere, depositando un'unica domanda presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) secondo un'unica procedura ed applicando un'unica legge, un disegno o modello soggetto ad una disciplina unitaria applicabile su un territorio esteso all'insieme degli Stati membri. |
| (6) | Poiché gli scopi dell'azione proposta, in particolare la protezione di un disegno o modello in un territorio unico comprendente tutti gli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della creazione di un disegno o modello comunitario e di un'autorità comunitaria in materia, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
| (7) | Una migliore protezione dei disegni e modelli non solo promuove la contribuzione dei singoli disegnatori all'eccellenza della produzione comunitaria in questo campo, ma incoraggia anche i processi innovativi e l'emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi. |
| (8) | Di conseguenza un sistema di protezione dei disegni e dei modelli più accessibile e adeguato alle esigenze del mercato interno risulta di fondamentale importanza per l'industria comunitaria. |
| (9) | Le disposizioni sostanziali di questo regolamento nel campo della disciplina dei disegni e modelli dovrebbero essere allineate alle corrispondenti disposizioni della direttiva 98/71/CE. |
| (10) | Non si dovrebbe intralciare l'innovazione tecnologica accordando a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche la protezione riservata a disegni e modelli, restando inteso che tale principio non comporta la necessità che disegni e modelli possiedano un valore estetico. Allo stesso modo, non si dovrebbe ostacolare l'interfunzionalità di prodotti di differente fabbricazione estendendo la protezione al disegno o modello dei particolari meccanici. Di conseguenza le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali motivi non dovrebbero essere prese in considerazione al fine di determinare se altre caratteristiche del disegno o modello presentino i requisiti per godere della protezione. |
| (11) | I particolari meccanici dei prodotti modulari possono peraltro costituire un elemento importante delle loro caratteristiche innovative nonché un loro punto di forza sotto il profilo commerciale e dovrebbero quindi essere ammesse ad usufruire della protezione. |
| (12) | La protezione non dovrebbe invece essere accordata alle componenti di un prodotto che non sono visibili nel corso del suo normale impiego, né a quelle caratteristiche di dette parti che non sono visibili una volta che la componente è montata ovvero che non risultano soddisfare di per se stesse i requisiti della novità e dell'individualità. Le caratteristiche di un disegno o modello che non beneficiano della protezione per questi motivi non dovrebbero dunque essere prese in considerazione al fine di valutare se altre caratteristiche dello stesso disegno o modello possiedono i requisiti necessari per usufruire della protezione. |
| (13) | La direttiva 98/71/CE non ha consentito di realizzare un completo ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti l'impiego di disegni e modelli tutelati allo scopo di permettere la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario, qualora il disegno o modello sia applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisca una componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto. Nell'ambito della procedura di conciliazione su detta direttiva, la Commissione si è impegnata a passare in rassegna le conseguenze delle disposizioni contenute nella direttiva stessa tre anni dopo il termine di recepimento, con particolare riferimento ai settori industriali maggiormente interessati. In tali circostanze è opportuno non conferire protezione in quanto disegno o modello comunitario a un disegno o modello, qualora sia applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisca una componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello e che sia utilizzato allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario, fino a quando il Consiglio non avrà deciso, in base ad una proposta della Commissione, quale politica perseguire in questo campo. |
| (14) | Per valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità si dovrebbe stabilire se l'impressione globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini il disegno o modello in questione differisce o no nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall'insieme dei disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell'autore nell'elaborare il disegno o modello. |
| (15) | Un disegno o modello comunitario dovrebbe nei limiti del possibile rispondere alle esigenze di tutti i settori economici della Comunità. |
| (16) | Alcuni dei summenzionati settori industriali realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione stessa ha un'importanza secondaria. Per contro altri settori apprezzano i vantaggi offerti dalla registrazione in funzione della superiore certezza del diritto che fornisce e chiedono quindi che i loro prodotti possano essere protetti per un periodo più lungo, correlato alla loro vita commerciale prevedibile. |
| (17) | Da quanto precede scaturisce l'esigenza d'istituire due forme di protezione, la prima delle quali consisterà in una protezione di breve periodo accordata ai disegni e modelli non registrati, mentre la seconda sarà concessa per un periodo più lungo ai disegni e modelli registrati. |
| (18) | Un disegno o modello comunitario registrato esige l'istituzione e la tenuta di un registro nel quale saranno iscritte tutte le domande di disegno o modello che possiedano i requisiti formali prescritti dal regolamento ed alle quali sia stata assegnata una data di deposito. In |
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