Council Regulation (EC) No 241/1999 of 25 January 1999 amending Regulation (EC) No 3295/94 laying down measures to prohibit the release for free circulation, export, re-export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods

Published date02 February 1999
Subject MatterFree movement of goods,Intellectual, industrial and commercial property
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 27, 02 February 1999
EUR-Lex - 31999R0241 - IT

Regolamento (CE) n. 241/1999 del Consiglio del 25 gennaio 1999 recante modificazione del regolamento (CE) n. 3295/94 che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative

Gazzetta ufficiale n. L 027 del 02/02/1999 pag. 0001 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 241/1999 DEL CONSIGLIO del 25 gennaio 1999 recante modificazione del regolamento (CE) n. 3295/94 che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che è opportuno, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 3295/94 (4), trarre le conclusioni dall'esperienza dei suoi primi anni di applicazione al fine di migliorare il funzionamento del sistema da esso istituito;

(2) considerando che la commercializzazione di merci che violano diritti relativi a brevetti o a certificati protettivi complementari per i medicinali, previsti dal regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (5), o a certificati protettivi complementari per i prodotti fitosanitari, previsti dal regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (6), reca grave pregiudizio ai loro titolari e costituisce un'attività commerciale sleale e illegale; che occorre impedire, per quanto possibile, l'immissione sul mercato di tali merci e adottare a tal fine misure volte a contrastare efficacemente tale attività illegale, pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo; che tale obiettivo è peraltro conforme agli interventi nello stesso senso sul piano internazionale;

(3) considerando che, per garantire una perfetta impermeabilità della frontiera esterna della Comunità, occorre permettere alle autorità doganali di bloccare tutte le situazioni doganali nelle quali possono trovarsi merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e merci assimilate; che, di conseguenza, occorre vietare la loro immissione in libera pratica nella Comunità o il loro vincolo ad un regime sospensivo, la loro riesportazione, come pure la loro collocazione in zona franca o deposito franco; che, inoltre, è necessario rendere possibile un intervento delle autorità doganali fin dalla fase d'introduzione delle suddette merci nella Comunità;

(4) considerando che, per quanto concerne i regimi sospensivi, le zone franche e i depositi franchi, la riesportazione previa notifica e il deposito temporaneo, l'intervento delle autorità doganali ha luogo soltanto quando merci sospettate di essere merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale sono scoperte in occasione di un controllo;

(5) considerando che il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (7), ha istituito un regime comunitario dei marchi che conferisce ai titolari il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi comunitari che usufruiscono di una tutela uniforme e producono i loro effetti in tutta la Comunità;

(6) considerando che, per rafforzare il carattere comunitario del marchio comunitario, occorre agevolare sul piano amministrativo la tutela doganale del suddetto marchio;

(7) considerando che occorre mettere a disposizione dei titolari di tali marchi un sistema basato su una decisione unica d'intervento, adottata dall'autorità competente di uno degli Stati membri avente effetto per uno o più altri Stati membri; che occorre prendere in considerazione gli sviluppi nel settore dello scambio elettronico di dati nell'ambito delle procedure amministrative, in particolare in ordine alla trasmissione delle decisioni e delle informazioni;

(8) considerando che, per consentire la sua applicazione uniforme negli Stati membri interessati, occorre fissare una durata di efficacia unica della suddetta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3295/94 è così modificato:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure riguardanti l'introduzione nella Comunità, l'esportazione e la riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale»

2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. Il presente...

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