Council Regulation (EC) No 952/97 of 20 May 1997 on producer groups and associations thereof

Published date02 June 1997
Subject MatterAgricultural structures,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 142, 2 June 1997
EUR-Lex - 31997R0952 - IT

Regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 02/06/1997 pag. 0030 - 0039


REGOLAMENTO (CE) N. 952/97 DEL CONSIGLIO del 20 maggio 1997 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (4), è stato modificato ripetutamente e in modo sostanziale; che, in occasione di nuove modifiche di tale regolamento, occorre, per motivi di razionalità e di chiarezza, procedere ad una rifusione delle disposizioni in questione;

(2) considerando che la Comunità è caratterizzata da una diversità delle situazioni delle sue regioni per quanto riguarda l'offerta e l'immissione sul mercato dei prodotti agricoli;

(3) considerando che la persistenza delle carenze di cui sopra costituisce un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39, paragrafo 1, del trattato; che essa rende infatti difficile l'incremento della produttività dell'agricoltura, il progresso tecnico, lo sviluppo razionale della produzione, l'impiego ottimale dei fattori produttivi, nonché la realizzazione di un livello di vita equo per la popolazione agricola e della stabilizzazione dei mercati; che essa potrebbe d'altronde influire sul livello dei prezzi ai consumatori;

(4) considerando che a tale situazione si può rimediare con l'associazione degli agricoltori al fine di intervenire nel processo economico mediante forme di azione comune volte a concentrare l'offerta e a adeguare la produzione alle esigenze di mercato; che l'associazione deve essere fin d'ora incoraggiata nelle regioni interessate senza tuttavia escludere l'estensione del regime ad altre regioni in grado di dimostrare l'esistenza di esigenze analoghe;

(5) considerando che occorre ciononostante garantire, mediante un sistema di riconoscimento, che l'associazione dei produttori agricoli sia effettuata in seno ad organismi che prevedono un'adeguata disciplina della produzione e dell'immissione sul mercato, che offrano sufficienti garanzie per quanto riguarda la stabilità e l'efficienza della loro azione senza contrastare, con la loro posizione e la loro attività economica, il funzionamento del mercato comune e gli obiettivi generali del trattato;

(6) considerando che al fine di stimolare una concentrazione dell'offerta maggiore di quella realizzata a livello di un'unica associazione, è opportuno incoraggiare, oltre al raggruppamento degli agricoltori nell'ambito di associazioni di produttori, la costituzione di tali associazioni;

(7) considerando che la concessione di aiuti destinati a coprire una parte delle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo può costituire un incentivo appropriato alla creazione di associazioni e di unioni, nonché all'adeguamento delle organizzazioni di produttori già esistenti alle condizioni richieste;

(8) considerando che è tuttavia opportuno limitare ad un importo globale massimo l'aiuto concesso alle unioni, per tener conto del fatto che ciascuna delle associazioni aderenti ha già beneficiato o beneficia ancora degli aiuti per la costituzione e il funzionamento amministrativo;

(9) considerando che al fine di garantire l'applicazione del regime previsto in tutte le regioni della Comunità in cui ciò si rivela necessario, è opportuno rendere obbligatoria la concessione di aiuti alle associazioni e alle unioni; che occorre inoltre stabilire i limiti massimi di questi aiuti, prevedendo comunque la possibilità di superare tali limiti per taluni aiuti destinati a regioni o a settori che devono far fronte a particolari difficoltà;

(10) considerando che il particolare ritardo constatato in Portogallo nella costituzione di associazioni di produttori rende opportuna un'intensificazione delle misure in tale Stato membro, quale approvata dal regolamento (CEE) n. 746/93 (5); che il presente regolamento riprende, per quanto riguarda le associazioni di produttori e le relative unioni, le disposizioni di tale regolamento; che è opportuno a tal riguardo abrogarlo;

(11) considerando che è utile prevedere per l'informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati, la pubblicazione all'inizio di ogni anno, dell'elenco delle associazioni e delle unioni che sono state riconosciute nonché delle revoche di riconoscimento pronunciate durante l'anno precedente;

(12) considerando che il complesso delle misure previste riveste interesse comunitario e mira a realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, comprese le modifiche di struttura necessaria al buon funzionamento del mercato comune; che tali misure costituiscono un'azione comune, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento (6);

(13) considerando che la Commissione, deve essere in grado di far sì che le disposizioni adottate dagli Stati membri per l'applicazione di tale azione comune ne rispettino le condizioni; che essa deve essere inoltre in grado di valutare ogni anno i risultati pratici dell'applicazione dell'azione comune;

(14) considerando che l'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, può contribuire a migliorare la struttura dell'offerta di prodotti agricoli nelle regioni in cui un tale miglioramento è indispensabile e che le azioni previste dal presente regolamento sono contemplate dalle previsioni annuali di spesa di cui all'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole (7);

(15) considerando che per facilitare la successiva attuazione di talune misure previste, occorre prevedere una misura che instauri una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione; che questa può essere assicurata in modo adeguato nell'ambito del comitato delle strutture agricole e dello sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

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