Council Regulation (EC) No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention
Published date | 15 December 2000 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 316, 15 December 2000 |
Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino
Gazzetta ufficiale n. L 316 del 15/12/2000 pag. 0001 - 0010
Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio
dell'11 dicembre 2000
che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 1, lettera a),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo(1),
considerando quanto segue:
(1) Gli Stati membri hanno ratificato la convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.
(2) Gli Stati membri hanno concluso la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (in seguito denominata: "la convenzione di Dublino")(2).
(3) Ai fini dell'applicazione della convenzione di Dublino è necessario determinare l'identità dei richiedenti asilo e delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne della Comunità. È inoltre auspicabile, ai fini di un'efficace applicazione della convenzione di Dublino e, in particolare, dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) ed e), consentire a ciascuno Stato membro di accertare se uno straniero trovato illegalmente nel suo territorio abbia presentato domanda di asilo in un altro Stato membro.
(4) Costituendo le impronte digitali un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto dei dati relativi alle loro impronte digitali.
(5) A tal fine, è necessario istituire un sistema denominato "Eurodac", comprendente un'unità centrale, che opererà presso la Commissione e che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati sulle impronte digitali, e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e la banca dati centrale.
(6) È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare tempestivamente le impronte digitali di tutti i richiedenti asilo e di tutti gli stranieri che vengano fermati in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna di uno Stato membro, qualora costoro abbiano almeno 14 anni di età.
(7) È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione all'unità centrale dei dati relativi a tali impronte digitali, alla registrazione, nella banca dati centrale, dei dati suddetti e di altri dati pertinenti, alla loro memorizzazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e al congelamento ed alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di stranieri.
(8) Gli stranieri che hanno presentato domanda di asilo in uno Stato membro possono avere la possibilità di chiedere asilo per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali devono essere conservate dall'unità centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Dato che la maggior parte degli stranieri che hanno soggiornato nella Comunità per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali.
(9) Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati dattiloscopici così a lungo. I dati dattiloscopici dovrebbero essere cancellati non appena gli stranieri cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro.
(10) È necessario precisare chiaramente le competenze rispettive della Commissione e degli Stati membri nei riguardi dell'unità centrale per quanto concerne l'utilizzazione, la sicurezza, l'accesso e la rettifica dei dati registrati.
(11) Mentre la responsabilità extracontrattuale della Comunità in relazione alle attività del sistema Eurodac sarà disciplinata dalle pertinenti disposizioni del trattato, è necessario dettare regole specifiche per la responsabilità extracontrattuale degli Stati membri in relazione al funzionamento del sistema.
(12) Secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo delle misure proposte, vale a dire l'istituzione presso la Commissione di un sistema per il confronto dei dati sulle impronte digitali, come supporto all'attuazione della politica di asilo della Comunità, non può, per sua stessa natura, essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario. Secondo il principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.
(13) Poiché spetta ai soli Stati membri sia rilevare e classificare i risultati dei confronti trasmessi dall'unità centrale, sia congelare i dati relativi alle persone ammesse e riconosciute come rifugiati e poiché tale responsabilità attiene alla sfera particolarmente delicata del trattamento dei dati personali e potrebbe influire sul godimento delle libertà individuali, vi è motivo che il Consiglio si riservi di esercitare esso stesso alcune competenze di esecuzione riguardanti in particolare l'adozione di misure che assicurino la sicurezza e l'attendibilità di tali dati.
(14) Le misure necessarie per l'attuazione delle altre misure del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(3).
(15) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(4), si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel contesto del sistema Eurodac.
(16) A norma dell'articolo 286 del trattato, la direttiva 95/46/CE si applica altresì alle istituzioni e agli organismi comunitari. Poiché l'unità centrale sarà istituita presso la Commissione, la suddetta direttiva si applicherà al trattamento dei dati personali effettuato dall'unità centrale.
(17) I principi sanciti dalla direttiva 95/46/CE in tema di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla tutela della vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, andrebbero rafforzati o chiariti, in particolare in rapporto ad alcuni settori.
(18) È opportuno controllare e valutare l'attività dell'Eurodac.
(19) Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni per punire l'uso dei dati registrati nella banca dati centrale con finalità contrarie a quelle dell'Eurodac.
(20) Il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.
(21) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati, non partecipa all'adozione del presente regolamento e, di conseguenza, non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.
(22) È opportuno far coincidere l'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento con quello della convenzione di Dublino.
(23) Il presente regolamento dovrebbe fornire la base giuridica per le modalità di applicazione necessarie, in vista di una rapida applicazione del regolamento stesso, affinché gli Stati membri e la Commissione pervengano ai richiesti accordi tecnici. La Commissione dovrebbe pertanto essere incaricata di verificare la sussistenza di tali condizioni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Scopo dell'"Eurodac"
1. È istituito un sistema denominato "Eurodac", allo scopo di concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi della convenzione di Dublino, per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro e di facilitare inoltre l'applicazione di tale convenzione secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. L'Eurodac comprende:
a) l'unità centrale di cui all'articolo 3;
b) una banca dati centrale informatizzata, nella quale vengono trattati i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2, in vista del confronto dei dati sulle impronte digitali dei richiedenti asilo e delle categorie di stranieri di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1;
c) i mezzi di trasmissione dei dati tra gli Stati membri e la banca dati centrale.
Le norme cui è soggetto l'Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati all'unità centrale fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.
3. Fatta salva l'utilizzazione dei dati destinati all'Eurodac da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi della propria legislazione nazionale, i dati sulle impronte digitali e gli altri dati personali possono essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, della convenzione di Dublino.
Articolo 2
De...
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