Council Regulation (EC) No 374/98 of 12 February 1998 amending Articles 6 and 9 of Regulation (EC) No 1172/95 on the statistics relating to the trading of goods by the Community and its Member States with non-member countries

Published date19 February 1998
Subject MatterCommercial policy,Information and verification,Common customs tariff
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 48, 19 February 1998
EUR-Lex - 31998R0374 - IT

Regolamento (CE) n. 374/98 del Consiglio del 12 febbraio 1998 che modifica gli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 1172/95 relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 048 del 19/02/1998 pag. 0006 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 374/98 DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 1998 che modifica gli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 1172/95 relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in seguito alla modifica del territorio statistico della Comunità in data 1° gennaio 1997 con il regolamento (CE) n. 476/97 (1) che modifica il regolamento (CE) n. 1172/95 (2), i riferimenti alla precedente definizione del territorio statistico devono essere soppressi; che occorre pertanto modificare l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1172/95;

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la nomenclatura dei paesi attualmente utilizzata ai fini delle statistiche degli scambi di beni sarà sostituita da una nomenclatura alfabetica basata sulla codifica ISO alfa-2 e che, in tale nuovo contesto e in un intento di armonizzazione, tutti gli Stati membri devono utilizzare la stessa nomenclatura allo stadio della raccolta e della trasmissione delle statistiche ad Eurostat; che è quindi necessario modificare l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1172/95, sopprimendo la possibilità data agli Stati membri di utilizzare, allo stadio della raccolta, differenti nomenclature di paesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1172/95 è modificato come segue:

1) all'articolo 6, paragrafo 1:

a) al punto a) è soppresso il secondo trattino;

b) al punto b) e soppresso il terzo trattino;

c) il punto c) è sostituito dal testo seguente:

«c) le merci di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma».

2) All'articolo 9:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Per ogni paese deve essere menzionato il codice previsto dalla nomenclatura dei paesi di cui al paragrafo 1.»;

b) il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta...

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