Council Regulation (EC) No 2603/2000 of 27 November 2000 imposing a definitive countervailing duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain polyethylene terephthalate originating in India, Malaysia and Thailand and terminating the anti-subsidy proceeding concerning imports of certain polyethylene terephthalate originating in Indonesia, the Republic of Korea and Taiwan

Published date30 November 2000
Subject MatterCommercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 301, 30 November 2000
EUR-Lex - 32000R2603 - IT 32000R2603

Regolamento (CE) n. 2603/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un dazio compensativo definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, della Malaysia e della Thailandia e che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan

Gazzetta ufficiale n. L 301 del 30/11/2000 pag. 0001 - 0020


Regolamento (CE) n. 2603/2000 del Consiglio

del 27 novembre 2000

che istituisce un dazio compensativo definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, della Malaysia e della Thailandia e che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare gli articoli 14 e 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1741/2000(2) ("regolamento provvisorio"), la Commissione ha istituito dazi compensativi provvisori sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia.

(2) A seguito della parallela inchiesta antidumping, con il regolamento (CE) n. 1742/2000 della Commissione(3), sono stati istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia.

(3) Si rammenta che l'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o ottobre 1998 e il 30 settembre 1999 ("periodo dell'inchiesta"). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1996 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo in esame").

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(4) Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali era stata decisa l'istituzione di misure provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato le proprie osservazioni per iscritto. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2026/97 ("regolamento di base"), a tutte le parti interessate che ne avevano fatto richiesta è stata data la possibilità di essere sentite dalla Commissione.

(5) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(6) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi compensativi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni relative alla comunicazione.

(7) Le osservazioni verbali e scritte presentate dalle parti sono state analizzate e, se del caso, sono state tenute in considerazione ai fini delle conclusioni definitive.

(8) Dopo un riesame delle risultanze provvisorie, effettuato sulla base delle informazioni raccolte successivamente, si conclude che è opportuno confermare le principali risultanze esposte nel regolamento provvisorio.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(9) Nel regolamento provvisorio, il prodotto in esame è definito polietilentereftalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, classificabile ai codici NC 39076020 e ex 3907 60 80 (Codice Taric 3907608010). Poiché in merito a tale definizione non sono pervenute nuove osservazioni, le risultanze provvisorie relative al prodotto in esame sono confermate.

2. Prodotto simile

(10) Al considerando 16 del regolamento provvisorio, è stato rilevato che il PET prodotto dall'industria comunitaria e venduto sul mercato comunitario e quello prodotto nei paesi interessati e esportato nella Comunità erano prodotti simili, in quanto i diversi tipi di PET esistenti presentavano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e avevano le stesse applicazioni. Poiché a tale proposito non sono state presentate nuove prove, in relazione al prodotto simile sono confermate le risultanze provvisorie.

D. SOVVENZIONI

(11) Le risultanze elaborate nel regolamento provvisorio in relazione alle sovvenzioni compensabili ottenute dai produttori esportatori sono confermate in via definitiva, tranne per i casi in cui dal presente documento emerga esplicita indicazione contraria.

I. INDIA

Questioni di carattere generale

1. Apertura

(12) Il governo indiano asserisce che la Commissione ha avviato questa inchiesta in violazione dell'articolo 10 del regolamento di base e dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ("accordo sulle sovvenzioni"). Secondo questo governo, le informazioni contenute nella denuncia in relazione alle sovvenzioni e al pregiudizio erano imprecise e incomplete e non costituivano una prova sufficiente per avviare il procedimento.

(13) In risposta a tale obiezione, è stato rilevato che la denuncia conteneva prove sufficienti dell'esistenza di sovvenzioni e di pregiudizio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base e dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'accordo sulle sovvenzioni. La denuncia conteneva tutte le informazioni di cui il denunziante poteva disporre riguardo all'esistenza di sovvenzioni, pregiudizio e nesso di causalità. Per quanto attiene alle sovvenzioni, occorre anche ricordare che la maggior parte dei programmi disponibili in India sono già stati esaminati e sottoposti a misure compensative in precedenti inchieste che hanno riguardato importazioni originarie dell'India (es. pellicole di PET, prodotti piatti di acciai laminati ecc.). L'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia sono state esaminate dalla Commissione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di base e sono state ritenute sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta. Pertanto, l'obiezione non è accolta.

2. Avviso di apertura

(14) Il governo dell'India sostiene che l'avviso di apertura(4) non soddisfaceva i criteri dell'articolo 22, paragrafo 2 dell'accordo sulle sovvenzioni poiché non conteneva né le informazioni in base alle quali era stata denunciata l'esistenza di sovvenzioni, né una sintesi dei fattori su cui era stata basata la denuncia di pregiudizio.

(15) L'articolo 22, paragrafo 2 dell'accordo sulle sovvenzioni dispone che un avviso pubblico di inchiesta contenga informazioni adeguate, tra cui una descrizione delle pratiche di sovvenzionamento e una sintesi dei fattori su cui è basata la denuncia di pregiudizio. Per quanto attiene alla denuncia di sovvenzioni, nell'avviso di apertura si legge: "È stato affermato che i produttori indiani del prodotto in questione hanno beneficiato di numerose sovvenzioni concesse dal loro governo. Tali sovvenzioni consistono in esenzioni dall'imposta sul reddito, esenzioni dal pagamento di dazi sulle importazioni di materie prime e di beni strumentali nonché benefici concessi alle aziende orientate verso l'esportazione e a quelle situate in zone di trasformazione per l'esportazione." e "È stato affermato che tali agevolazioni sono sovvenzioni in quanto comportano un contributo finanziario del governo indiano e pertanto conferiscono un vantaggio ai beneficiari, vale a dire agli esportatori di polietilentereftalato. Si afferma che tali sovvenzioni dipendono dall'andamento delle esportazioni e sono pertanto specifiche e compensabili". In merito alla denuncia di pregiudizio, l'avviso di apertura riferisce che "Il denunciante ha presentato prove del fatto che le importazioni del prodotto in questione provenienti da India, Indonesia, Malaysia, Repubblica di Corea, Taiwan e Thailandia sono globalmente aumentate in termini assoluti e di quota di mercato." e inoltre che "Ha affermato che il volume e i prezzi del prodotto importato hanno avuto un impatto negativo sulla quota di mercato e sui prezzi applicati dai produttori comunitari provocando, insieme ad altre conseguenze, notevoli effetti negativi sulle prestazioni globali e sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria".

Il testo citato costituisce un'adeguata sintesi delle denunce relative alle sovvenzioni e al pregiudizio.

Sovvenzioni

1. Credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme - DEPB)

a) DEPB pre-esportazione

(16) Il governo indiano sostiene che il DEPB pre-esportazione è stato abolito il 1o aprile 2000. Pertanto, non dovrebbero essere istituiti dazi compensativi a carico di tale programma poiché l'imposizione di tali dazi contravverrebbe all'articolo 15 del regolamento di base.

(17) Dopo la comunicazione delle risultanze provvisorie, il governo indiano ha presentato prove del fatto che tale programma è giunto effettivamente a scadenza e non conferirà più vantaggi ai produttori esportatori indiani. Pertanto questa richiesta è accolta e i vantaggi in questione sono esclusi dal calcolo delle aliquote di sovvenzione. Poiché tale programma non è più compensabile, non è necessario esaminare altre osservazioni presentate a questo proposito dalle parti interessate.

b) DEPB...

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