Council Regulation (EC) No 2040/2000 of 26 September 2000 on budgetary discipline
Published date | 29 September 2000 |
Subject Matter | Budget |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 244, 29 September 2000 |
Regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, riguardante la disciplina di bilancio
Gazzetta ufficiale n. L 244 del 29/09/2000 pag. 0027 - 0032
Regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio
del 26 settembre 2000
riguardante la disciplina di bilancio
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 279 e 308,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere della Corte dei conti(3),
considerando quanto segue:
(1) Il Consiglio europeo riunito a Berlino il 24 e 25 marzo 1999 ha stabilito che le spese dell'Unione debbono rispettare sia la norma imperativa della disciplina di bilancio sia quella della spesa efficace.
(2) Il 6 maggio 1999 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(4). Detto accordo interistituzionale, le cui disposizioni sono tutte integralmente applicabili, sottolinea che la disciplina di bilancio è globale, si applica a tutte le spese e impegna tutte le istituzioni associate alla sua attuazione. Esso definisce le prospettive finanziarie che mirano ad assicurare, a medio termine, l'ordinato andamento, per grandi categorie, delle spese dell'Unione europea, nei limiti delle risorse proprie.
(3) Le istituzioni hanno convenuto che il calcolo della linea direttrice agricola resta immutato. In un'ottica di semplificazione, occorre tuttavia adottare una base di riferimento recente e assicurare la coerenza dei dati statistici con quelli che si prevede di utilizzare nella futura decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.
(4) Il Consiglio europeo ha concluso che la linea direttrice agricola copre ora le spese della politica agricola comune riformata, le nuove misure per lo sviluppo rurale, le misure di carattere veterinario e fitosanitario, le spese connesse con lo strumento di preadesione nel settore agricolo e gli importi disponibili nel quadro dell'adesione.
(5) I meccanismi di deprezzamento delle giacenze costituite durante l'esercizio finanziario devono essere mantenuti.
(6) Il Consiglio europeo riunito a Berlino il 24 e 25 marzo 1999, tenendo conto dei livelli reali delle spese e puntando a stabilizzare in termini reali le spese agricole nel periodo 2000-2006, ha ritenuto che la riforma della politica agricola comune possa essere attuata nell'ambito finanziario da esso determinato. Ha invitato la Commissione e il Consiglio a tentare di realizzare risparmi supplementari, affinché le spese totali durante il periodo 2000-2006, escluse le misure relative allo sviluppo rurale e le misure veterinarie, non superino, nella media annuale, l'importo da esso stabilito. Alla luce delle sue decisioni, ha reputato che gli importi da imputare nella rubrica 1 delle prospettive finanziarie non debbano superare taluni livelli annui, che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno sottoscritto mediante l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.
(7) I massimali della sottorubrica "Spese della politica agricola comune" e della sottorubrica "Sviluppo rurale e misure di accompagnamento" sono stabiliti nelle prospettive finanziarie, che sono parte integrante dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999. Possono essere riveduti soltanto previa decisione comune dei due rami dell'autorità di bilancio, su proposta della Commissione, in conformità delle disposizioni previste a tal fine dall'accordo interistituzionale.
(8) Occorre pertanto che, quando il Consiglio modifica la legislazione agricola, la Commissione, ogni volta che lo ritenga opportuno, segnali al Consiglio, se del caso, l'esistenza di un rischio notevole che le spese derivanti, a suo avviso, dall'applicazione della normativa agricola superino il massimale della sottorubrica 1a delle prospettive finanziarie.
(9) Fatto salvo il punto 19 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, dato che un siffatto superamento non potrebbe essere preso in considerazione in un'eventuale proposta di revisione del massimale della sottorubrica 1a delle prospettive finanziarie, è necessario che il Consiglio possa adattare la normativa agricola in tempo utile affinché il massimale sia rispettato.
(10) La disciplina di bilancio esige che tutte le misure normative proposte ed eventualmente decise, come pure, in qualsiasi momento della procedura di bilancio e dell'esecuzione del medesimo, gli stanziamenti chiesti, autorizzati o eseguiti, rispettino gli importi fissati nelle prospettive finanziarie, da una parte, per le spese della politica agricola comune eccettuato lo sviluppo rurale, che costituiscono spese obbligatorie e, dall'altra, per le spese destinate allo sviluppo rurale e per le misure di accompagnamento.
(11) Per far sì che siano rispettati i massimali fissati nella rubrica 1 delle prospettive finanziarie, è probabile che debbano essere prese misure di risparmio, se del caso a breve termine. Per assicurare il rispetto del principio del legittimo affidamento, è necessario informare gli interessati di questa esigenza, per consentire loro di adeguare a questa evenienza le proprie legittime aspettative. Simili misure devono essere prese con sufficiente anticipo e possono prendere effetto soltanto a partire dall'inizio della campagna successiva in ciascun settore interessato.
(12) L'esigenza di rispettare le aspettative legittime degli interessati impone inoltre che le misure eventualmente necessarie siano adottate sufficientemente presto e, a tal fine, che si esamini ogni anno la situazione finanziaria a medio termine, alla luce di previsioni costantemente aggiornate.
(13) Se dall'esame risulta che sussiste un rischio notevole di superamento degli importi iscritti nella rubrica 1 delle prospettive finanziarie, è opportuno che la Commissione adotti le misure appropriate per risanare la situazione nell'ambito dei suoi poteri di gestione e, qualora non possa prendere misure sufficienti, proponga altre misure al Consiglio il quale, visto che la campagna di...
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