Council Regulation (EC) No 2022/95 of 16 August 1995 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ammonium nitrate originating in Russia

Published date23 August 1995
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 198, 23 August 1995
EUR-Lex - 31995R2022 - IT 31995R2022

Regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio, del 16 agosto 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 23/08/1995 pag. 0001 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 2022/95 DEL CONSIGLIO del 16 agosto 1995 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 23 che stabilische che il regolamento (CEE) n. 2423/88, dell'11 luglio 1988, relativo alla protezione contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (2), continua ad applicarsi ai procedimenti in cui un'inchiesta in corso al 1° settembre 1994 non sia ancora stata conclusa al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 3283/94,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione in seno al comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel giugno 1994, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia, e ha avviato un'inchiesta.

(2) In seguito a un procedimento antidumping regionale (4), a partire dal maggio 1994 sono in vigore misure antidumping relative alle importazioni nel Regno Unito di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia. Tali misure consistono nell'accettazione di impegni che limitano le esportazioni da ciascuno dei due paesi nel Regno Unito a 100 000 tonnellate l'anno.

(3) Il procedimento è stato avviato in seguito alla denuncia presentata dalla European Fertilizer Manufacturer's Association (EFMA) in nome dei produttori che, secondo la denuncia, nell'insieme rappresentano una parte importante della produzione comunitaria.

(4) La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto suindicato originario della Lituania e della Russia, e dal conseguente notevole pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

(5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori, gli esportatori e gli importatori notevolmente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunciante, e ha offerto alle parti direttamente interessate le possibilità di comunicare le loro informazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(6) L'esportatore lituano, alcuni esportatori russi, alcuni importatori e tutti i produttori denunzianti hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Alcune parti, tra cui le autorità russe e lituane, hanno chiesto e ottenuto un'audizione. Anche la European Fertilizer Importer's Association (EFIA) ha presentato le proprie osservazioni per iscritto ed ha ottenuto un'audizione.

(7) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte dettagliate dai produttori comunitari denunzianti, dall'unico produttore ed esportatore lituano e da alcuni degli importatori comunitari. La Commissione ha ricevuto una risposta dettagliata anche da un produttore comunitario che non fa parte dei denunzianti, mentre alcuni produttori russi hanno inviato risposte parziali.

(8) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni necessarie ai fini della determinazione del dumping e del pregiudizio, ed ha svolto inchieste in loco presso le sedi delle seguenti società:

a) produttori comunitari denunzianti:

- Grande Paroisse SA, Paris-La-Défense, Francia - Hydro-Agri-France SA, Neuilly-sur-Seine, Francia - Hydro-Agri (UK) Ltd, Immingham, Regno Unito - Hydro-Agri , Sluiskil BV, Paesi Bassi b) importatori comunitari non collegati:

- Noortrade GmbH, Viernheim, Germania - Schweizerhall Fertilizer GmbH, Hamburg, Germania - Unifert France SA, Sète, Francia - Conagra Resources Europe Ltd, Tiverton, Devon, Regno Unito c) produttore nel paese analogo:

- Zaklady Azotawe « Pulawy », Pulawy, Polonia (9) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° aprile 1993 e il 31 marzo 1994 (« periodo dell'inchiesta »).

(10) La Commissione ha comunicato le conclusioni preliminari a tutte le parti interessate, molte delle quali hanno presentato i propri commenti per iscritto, mentre altre hanno chiesto e ottenuto di essere sentite.

(11) La Commissione ha continuato a ricercare tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. La parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi, ed è stato concesso un periodo durante il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito alle informazioni comunicate.

(12) La Commissione ha tenuto conto dei commenti delle parti ed ha modificato le proprie conclusioni ove giustificato.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(13) Il prodotto in esame è il nitrato di ammonio, un fertilizzante prodotto sotto forma di prill o di granuli, con un tenore di elemento fertilizzante azotato compreso tra il 33 e il 35 %.

(14) Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e tecniche, il nitrato di ammonio prodotto dall'industria comunitaria è un prodotto simile al nitrato di ammonio esportato nella Comunità dalla Russia e dalla Lituania, e al nitrato di ammonio prodotto e venduto in Polonia, paese che è stato scelto come paese analogo (punti da 22 a 24).

C. INDUSTRIA COMUNITARIA

(15) I produttori denunzianti rappresentano il 94 % della produzione comunitaria di nitrato di ammonio, e costituiscono pertanto l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(16) Secondo l'EFIA, che rappresenta gli importatori comunitari, la Hydro Fertilizers Ltd (UK) doveva essere esclusa dall'industria comunitaria in quanto importerebbe nitrato di ammonio tramite una società collegata, la Fertrachem UK. Si è potuto tuttavia stabilire che nel corso del periodo d'inchiesta la Fertrachem non ha effettuato importazioni di questo tipo. È stato affermato inoltre che un altro produttore denunziante, la BASF, doveva essere esclusa per motivi analoghi, dal momento che avrebbe importato nitrato di ammonio dalla Russia e dalla Lituania tramite una società collegata, la Kali (UK) Ltd. È stato verificato che la Kali (UK) Ltd ha importato nitrato di ammonio dalla Lituania e dalla Russia durante il periodo d'inchiesta, ma non era collegata alla BASF né direttamente né tramite una filiale durante tale periodo, e non esisteva nessun accordo tra la suddetta società e un'altra società collegata alla BASF per quanto riguarda l'acquisto di nitrato di ammonio.

Pertanto l'esclusione della Hydro Fertilizers Ltd (UK) o della BASF dall'industria comunitaria non risulta giustificata.

D. DUMPING

a) Valore normale I. Scelta del paese analogo (17) Poiché nessun dei due paesi interessati è retto da un'economia di mercato, il valore normale è stato calcolato sulla base dei prezzi o dei costi in un paese analogo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

A) PROPOSTA DEL DENUNZIANTE: UNGHERIA (18) Secondo il denunziante l'Ungheria, che era stata scelta come paese analogo nel caso del procedimento regionale per il Regno Unito di cui al punto 2, è un paese analogo adeguato allo scopo della presente inchiesta. Sono stati presi contatti con la Nitrogenmuvek, Varpalota, Ungheria. La Commissione non disponeva dei dati relativi al secondo produttore ungherese. La Nitrogenmuvek ha risposto al questionario della Commissione. Secondo i dati forniti nelle risposte, il volume delle vendite della Nitrogenmuvek sul mercato interno durante il periodo d'inchiesta era rilevante rispetto al volume delle importazioni nella Comunità dalla Russia e dalla Lituania. L'80 % delle vendite riguardava il prodotto imballato in sacchi. Il produttore ungherese utilizza gas nazionale o importato acquistato a prezzi di mercato.

(19) La Nitrogenmuvek non ha però risposto alla richiesta della Commissione di svolgere una visita di verifica. Date le circostanze non è quindi stato possibile un valore normale affidabile sulla base dei dati disponibili relativi all'Ungheria. Inoltre in Ungheria ci sono solo due produttori di nitrato di ammonio, ma le importazioni sono limitate da un dazio del 15 % e, dal 1993, da un contingente annuale d'importazione contro i paesi CIS di 50 000 tonnellate di nitrato di ammonio e di nitrati di calcio e di ammonio mescolati. Pertanto, la concorrenza è alquanto limitata, e per le ragioni di cui sopra l'Ungheria non è un paese analogo adeguato.

B) ALTRI PAESI (20) La Commissione ha scritto anche a tutti i produttori noti di nitrato di ammonio in Australia, Bulgaria, Canada, Egitto, Messico, Polonia, Turchia e Stati Uniti. L'EFIA ha proposto l'Algeria e la Romania come paesi analoghi, e la Commissione ha scritto ai produttori noti di questi paesi.

I seguenti produttori hanno collaborato ed hanno risposto ai questionari inviati dalla Commissione:

- Abu Qir Fertilizers Co., Alessandria, Egitto - Zaklady Azotawe « Pulawy », Pulawy, Polonia i) Egitto (21) Durante il periodo d'inchiesta, il volume delle vendite sul mercato interno di nitrato di ammonio in Egitto era superiore al volume totale delle importazioni nella Comunità dalla Russia e dalla Lituania. Il 100 % del prodotto venduto sul mercato interno era imballato in sacchi, al pari del...

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