Council Regulation (EC) No 1051/2001 of 22 May 2001 on production aid for cotton

Published date01 June 2001
Subject MatterAccession,Cotton
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 148, 01 June 2001
EUR-Lex - 32001R1051 - IT

Regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone

Gazzetta ufficiale n. L 148 del 01/06/2001 pag. 0003 - 0008


Regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio

del 22 maggio 2001

relativo all'aiuto alla produzione di cotone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone(1), allegato all'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Parlamento europeo(3),

visto il parere del Comitato economico e sociale(4),

considerando quanto segue:

(1) Dai risultati dell'esame del funzionamento del regime di aiuto di cui al paragrafo 11 del protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia emerge la necessità di mantenere l'attuale regime relativo al cotone, apportandovi taluni adeguamenti.

(2) Le misure relative al cotone figurano nel protocollo n. 4, nel regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81(5), nonché nel regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia(6). È opportuno mantenere il regime previsto dal protocollo n. 4, in particolare la possibilità di adattamento del regime da parte del Consiglio, nonché, a fini di semplificazione, riunire in uno stesso regolamento del Consiglio tutte le misure di applicazione necessarie per la concessione dell'aiuto.

(3) Ai sensi del paragrafo 6 del protocollo n. 4, occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del regime concernente il cotone. L'aiuto alla produzione di cui al paragrafo 3 del protocollo n. 4 si basa attualmente, nel quadro di quantitativi nazionali garantiti, su un sistema che, da un lato, garantisce un prezzo minimo al produttore e, dall'altro, compensa, a livello dell'aiuto concesso allo sgranatore, la differenza tra il prezzo di obiettivo e il prezzo del mercato mondiale. L'esperienza acquisita induce a mantenere i fondamenti e gli elementi costitutivi di tale sistema.

(4) Il prezzo di obiettivo e il prezzo minimo da pagare al produttore, nonché i quantitativi nazionali garantiti, devono essere fissati in modo da evitare squilibri tra le colture e consentire agli operatori di elaborare programmi di produzione e di trasformazione a medio termine.

(5) Occorre conservare le disposizioni che consentono di stabilire il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato. È possibile stabilire detto prezzo sulla base del rapporto tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Per determinare il prezzo del cotone sgranato, si devono prendere in considerazione le offerte presentate sul mercato mondiale, nonché i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale.

(6) Il meccanismo attualmente in vigore, secondo il quale la riduzione del prezzo di obiettivo in caso di superamento di un determinato quantitativo di produzione si applica proporzionalmente agli Stati membri responsabili del superamento, dev'essere mantenuto al fine di ripartire equamente le penalità. Tuttavia, la riduzione del prezzo di obiettivo può essere attenuata nella misura in cui, tenuto conto in particolare del livello medio dei prezzi sul mercato mondiale, non venga superato un certo livello di spesa. Le conseguenze del meccanismo dei quantitativi nazionali garantiti devono applicarsi a livello del prezzo minimo e dell'aiuto.

(7) La percentuale di riduzione del prezzo di obiettivo attualmente in vigore, pari alla metà della percentuale di superamento del quantitativo nazionale garantito, rischia in certi casi di mettere in pericolo la disciplina di bilancio. Occorre pertanto aumentare tale percentuale a partire da una determinata soglia di produzione.

(8) Al fine di garantire l'equilibrio del sistema, l'aiuto alla produzione di cotone dev'essere d'ora innanzi versato interamente ai beneficiari, ferme restando le varie riduzioni o decurtazioni previste dalla normativa comunitaria. Allo stato attuale delle strutture di produzione, l'aiuto dev'essere concesso alle imprese di sgranatura del cotone che versano ai produttori un prezzo almeno pari al prezzo minimo e un acconto su tale prezzo e che accettano determinate condizioni relative al controllo dei quantitativi ammissibili all'aiuto.

(9) L'importo dell'aiuto varia con il prezzo del mercato mondiale e occorre attribuirlo ai corrispondenti quantitativi di cotone ammissibili all'aiuto in funzione del periodo esatto nel corso del quale è stata presentata domanda di aiuto per tali quantitativi. L'attuale regime consente allo sgranatore di fissare tale importo, nella domanda di aiuto, in funzione in particolare della data di conclusione dei contratti di vendita del cotone sgranato di cui dispone. Per favorire ulteriormente la commercializzazione del cotone sgranato sul mercato mondiale, è opportuno permettere in futuro la conclusione di contratti prima del periodo di raccolta e, di conseguenza, estendere il periodo di presentazione delle domande di aiuto.

(10) Risulta poco opportuno risolvere a livello comunitario i rapporti contrattuali tra produttori e sgranatori. Occorre pertanto mantenere, pur precisandolo, l'attuale principio di comune accordo tra le summenzionate parti contraenti.

(11) L'importo dell'aiuto da concedere può essere reso noto soltanto dopo la determinazione delle produzioni effettive di ogni Stato membro. Per attenuare gli svantaggi causati da un tardivo versamento dell'aiuto, è opportuno continuare a disporre un pagamento parziale anticipato sotto forma di acconto.

(12) Gli Stati membri produttori devono adottare le misure di controllo necessarie a garantire il corretto funzionamento delle misure previste per la concessione dell'aiuto, utilizzando, se del caso, il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e...

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