Council Regulation (EC) No 1543/95 of 29 June 1995 derogating, for the 1995/96 marketing year, from Regulation (EC) No 3119/93 laying down special measures to encourage the processing of certain citrus fruits

Published date30 June 1995
Subject MatterProcessed fruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 148, 30 June 1995
EUR-Lex - 31995R1543 - IT 31995R1543

Regolamento (CE) n. 1543/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, recante deroga, per la campagna 1995/1996, al regolamento (CE) n. 3119/93 che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi

Gazzetta ufficiale n. L 148 del 30/06/1995 pag. 0030 - 0030


REGOLAMENTO (CE) N. 1543/95 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1995 recante deroga, per la campagna 1995/1996, al regolamento (CE) n. 3119/93 che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, nel quadro del regime comunitario di aiuto per la trasformazione degli agrumi, è emerso che alcune industrie di trasformazione incontrano difficoltà finanziarie per versare il prezzo minimo ai produttori e che è pertanto opportuno prendere in considerazione tale situazione autorizzando gli Stati membri, per la nuova campagna 1995/1996, a versare, a determinate condizioni, la compensazione finanziaria direttamente ai produttori;

considerando che gli Stati membri che optino per questa possibilità non possono far ricorso alle disposizioni sulla concessione della compensazione prevista dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3119/93 del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3119/93, lo Stato membro può versare la compensazione finanziaria direttamente ai produttori, per la quantità da essi consegnata nel quadro dei contratti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui sopra. In tal caso, il trasformatore è tenuto a versare al produttore un prezzo pari almeno alla differenza tra il prezzo minimo di cui all'articolo 3 e la compensazione finanziaria di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento.

Il disposto del primo comma non si applica ai mandarini satsuma.

Articolo 2

In caso di applicazione dell'articolo 1, la compensazione finanziaria è versata al produttore su sua richiesta, non appena le autorità di controllo dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione abbiano constatato che i prodotti oggetto dei contratti sono stati consegnati.

Articolo 3

La decisione dello Stato membro di applicare...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT