Council Regulation (EC) No 165/94 of 24 January 1994 concerning the co-financing by the Community of remote sensing checks and amending Regulation (EEC) No 3508/92 establishing an integrated administration and control system for certain Community aid schemes

Published date29 January 1994
Subject MatterInformation and verification,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 24, 29 January 1994
EUR-Lex - 31994R0165 - IT 31994R0165

Regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento e recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 29/01/1994 pag. 0006 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 55 pag. 0380
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 55 pag. 0380


REGOLAMENTO (CE) N. 165/94 DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 1994 relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento e recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92 (3) prevede la possibilità che gli Stati membri utilizzino il telerilevamento per determinare le superfici delle parcelle agricole, per identificare le colture e per accertarne lo stato;

considerando che, per la sua novità e complessità, il telerilevamento comporta tuttora notevoli spese, che è opportuno coprire in parte con fondi comunitari, onde consentire a tutti gli Stati membri che lo desiderino di procedere ad un più rapido ammodernamento delle tecniche di controllo; che, tuttavia, tale cofinanziamento dovrebbe avere una durata limitata;

considerando che il cofinanziamento deve avere per oggetto unicamente la tecnica utilizzata, senza che vengano imputate in alcun caso al bilancio generale delle Comunità europee spese strettamente amministrative, le quali, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), sono a carico dei bilanci nazionali;

considerando che la Commissione dovrebbe essere consultata in merito agli aspetti tecnici e finanziari dei progetti elaborati dagli Stati membri, nonché alla stipulazione di contratti d'appalto, al fine di garantire una sufficiente omogeneità tra gli Stati membri;

considerando che, data la limitatezza dei fondi disponibili, è necessario predisporne un'equa ripartizione tra gli Stati membri, applicando una percentuale massima di cofinanziamento e un criterio di ripartizione;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che l'accentramento a livello comunitario delle trattative per l'acquisto delle necessarie immagini via satellite e che una gestione comune delle immagini di archivio offrano possibilità altrimenti inaccessibili al singolo Stato membro;

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