Council Regulation (EC) No 3096/95 of 22 December 1995 amending Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self- employed persons and to members of their families moving within the Community and Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71

Published date30 December 1995
Subject MatterProvisions under Article 235 EEC,Free movement of workers,Social provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 335, 30 December 1995
EUR-Lex - 31995R3096 - IT 31995R3096

Regolamento (CE) n. 3096/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 30/12/1995 pag. 0010 - 0027


REGOLAMENTO (CE) N. 3096/95 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che è opportuno apportare alcune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 (4) e (CEE) n. 574/72 (5); che alcune di tali modifiche sono legate ai cambiamenti che gli Stati membri hanno apportato alla loro legislazione in materia di sicurezza sociale, mentre altre modifiche rivestono un carattere tecnico e sono destinate a completare tali regolamenti;

(2) considerando che è opportuno, tenuto conto del fatto che la natura e le condizioni di erogazione degli assegni speciali di adozione sono analoghe a quelle per la nascita, completare l'articolo 1, lettera u), punto i) del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di permettere che essi vengano indicati nella parte II dell'allegato II;

(3) considerando che risulta necessario permettere ai lavoratori subordinati distaccati, ai lavoratori subordinati che esercitano la loro attività sul territorio di diversi Stati membri o sul territorio di uno Stato membro in un'impresa avente sede in un altro Stato membro e attraversata dalla frontiera comune, ai lavoratori non subordinati che si trovano in situazioni analoghe, alla gente del mare che si trova in situazioni comparabili e alle persone che beneficiano di una deroga agli articoli da 13 a 16 del regolamento (CEE) n. 1408/71 per accordo intervenuto fra le autorità competenti, compresi i funzionari pubblici e il personale assimilato, nonché ai familiari che li accompagnano, di beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 per ogni situazione che rende necessarie prestazioni, purché si tratti di un soggiorno professionale;

(4) considerando che, per ragioni di semplificazione e di unificazione delle regole di gestione applicabili, è opportuno sopprimere l'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

(5) considerando che l'articolo 49, paragrafo 1, lettera b) consente di liquidare una prestazione tenendo conto soltanto dei periodi maturati sotto legislazione in base alle quali sono riconosciuti dei diritti, in quanto tali periodi bastano per il calcolo delle prestazioni in applicazione delle legislazioni di cui sono soddisfatti i presupposti; che può tuttavia risultare che il fatto di prendere in considerazione periodi maturati sotto legislazioni per cui non sono soddisfatti i presupposti per il riconoscimento dei diritti consente in taluni casi, in base alle legislazioni per cui sono soddisfatti i presupposti, di determinare importi più elevati delle prestazioni; che appare utile di conseguenza completare l'articolo 49, paragrafo 1, lettere i) e ii) per permettere di prendere in considerazione tali periodi in quanto ne risulta per l'interessato un importo delle prestazioni più elevato;

(6) considerando che è necessario modificare la rubrica «B. DANIMARCA» dell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di precisare la definizione attuale dell'espressione «familiare»;

(7) considerando che, vista la modifica da introdurre all'articolo 1, lettera u), punto i) del regolamento (CEE) n. 1408/71, il titolo della parte II dell'allegato II deve essere modificato di conseguenza; che è opportuno completare le rubriche «A. BELGIO» e «E. FRANCIA» di tale allegato per tener conto rispettivamente del premio di adozione e dell'assegno di adozione, che sono stati introdotti nelle legislazioni di tali Stati membri in materia di prestazioni familiari;

(8) considerando che occorre aggiungere all'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, alla rubrica «B. DANIMARCA», l'indennità di alloggio dei pensionati, e alla rubrica «O. REGNO UNITO» le indennità per richiedenti lavoro basate sui redditi, che costituiscono prestazioni speciali a carattere non contributivo a norma del paragrafo 2 bis dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

(9) considerando che sembra opportuno precisare all'allegato III, parti A e B, al punto «35. GERMANIA-AUSTRIA», lettera e) del regolamento (CEE) n. 1408/71, che l'applicazione transitoria delle disposizioni dell'accordo bilaterale fra la Germania e l'Austria rimane valida anche in caso di trasformazione di una pensione;

(10) considerando che risulta necessario, a seguito delle sentenze della Corte di giustizia nella causa 87/76 (Bozzone) e nelle cause riunite 82 e 103/86 (Laborero e Sabato), apportare talune modifiche agli allegati dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 per tener conto del fatto che il regime belga di sicurezza sociale d'oltremare rientra nel campo d'applicazione di detti regolamenti;

(11) considerando che è opportuno modificare la rubrica «O. REGNO UNITO» della parte C dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1408/71, per permettere alle autorità britanniche competenti di rinunciare al calcolo prorata della pensione quando tale calcolo non fornisce un risultato più favorevole ai beneficiari dal punto di vista finanziario;

(12) considerando che a seguito dei cambiamenti intervenuti nella legislazione tedesca in tale materia, è opportuno un conseguente adattamento della rubrica «C. GERMANIA» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71;

(13) considerando che è del pari opportuno sopprimere i punti 1 e 2 e inserire un nuovo punto alla rubrica «L. PORTOGALLO» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 affinché i funzionari pubblici pensionati e i loro familiari possano beneficiare delle prestazioni in natura di malattia e/o maternità in caso di necessità immediata nel corso di un soggiorno sul territorio di un altro Stato membro, ovvero allorché questi vi si recano per ricevere le cure appropriate con riferimento al loro stato di salute, previa autorizzazione dell'istituzione competente portoghese;

(14) considerando che, a seguito degli accordi conclusi tra il Belgio e il Lussemburgo, occorre adattare di conseguenza il punto 1 dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 1408/71;

(15) considerando che è opportuno inserire un nuovo articolo 19 bis nel regolamento (CEE) n. 574/72 per consentire l'attuazione amministrativa e finanziaria del servizio delle prestazioni in natura in caso di soggiorno nello Stato competente dei familiari che hanno la loro residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il lavoratore subordinato o autonomo;

(16) considerando che a seguito di una riorganizzazione amministrativa svoltasi in Austria, è opportuno un conseguente adattamento della rubrica «K. AUSTRIA» degli allegati 1, 2, 3, 4 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72;

(17) considerando che bisogna adattare i punti «4. BELGIO-FRANCIA», «23. DANIMARCA-AUSTRIA», «41. FRANCIA-ITALIA», «82. ITALIA-REGNO UNITO», «84. LUSSEMBURGO-AUSTRIA», «95. AUSTRIA-FINLANDIA» e «97. AUSTRIA-REGNO UNITO» dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72, per tener conto degli accordi conclusi da tali Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, lettera u), punto i), il testo attuale è sostituito dal testo seguente:

«i) Il termine "prestazioni familiari" designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione di cui all'allegato II;».

2) Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 22 ter

Attività svolta in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Soggiorno nello Stato in cui viene svolta l'attività

Il lavoratore subordinato o autonomo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 14, all'articolo 14 bis, all'articolo 14 ter, all'articolo 14 quater, lettera a) o all'articolo 17, nonché i suoi familiari che lo accompagnano, beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, punto a) per ogni situazione che renda necessarie prestazioni nel corso di un soggiorno sul territorio dello Stato membro su cui il lavoratore esercita la sua attività professionale o di cui la nave, a bordo della quale il lavoratore svolge la sua attività professionale, batte bandiera.»

3) L'articolo 32 è soppresso.

4) All'articolo 36, paragrafo 1 sono soppressi i termini «fatte salve le disposizioni dell'articolo 32».

5) L'articolo 49, paragrafo 1, lettera b) è modificato come segue:

a) al punto i), dopo i termini «dell'articolo 46, paragrafo 2», sono aggiunti i seguenti termini:

«a meno che il fatto di tenere conto dei suddetti periodi non consenta di determinare un importo della prestazione più elevato»;

b) il punto ii) è sostituito dal seguente testo:

«ii) se l'interessato soddisfa le condizioni di un'unica legislazione senza che sia necessario...

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