Council Regulation (EC) No 2201/96 of 28 October 1996 on the common organization of the markets in processed fruit and vegetable products
Coming into Force | 01 January 1997,21 November 1996 |
End of Effective Date | 30 June 2008 |
Celex Number | 31996R2201 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2201/oj |
Published date | 21 November 1996 |
Date | 28 October 1996 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 297, 21 November 1996 |
Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 297 del 21/11/1996 pag. 0029 - 0048
REGOLAMENTO (CE) N. 2201/96 DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
(1) considerando che sul settore ortofrutticolo in generale agiscono vari fattori di cambiamento, di cui la Comunità deve tener conto mediante una ridefinizione delle regole di base che disciplinano le organizzazioni di mercato del settore; che, per quanto riguarda taluni prodotti trasformati, è inoltre necessario tener conto della situazione dei mercati internazionali; che per effetto delle numerose modificazioni apportate all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli dopo la sua introduzione occorre, a fini di chiarezza, adottare un nuovo regolamento;
(2) considerando che taluni prodotti trasformati rivestono particolare importanza nelle regioni mediterranee della Comunità, dove i prezzi alla produzione sono sensibilmente superiori a quelli dei paesi terzi; che il regime di aiuto alla produzione basato sulla stipulazione di contratti che garantiscano il regolare approvvigionamento dell'industria contro pagamento di un prezzo minimo al produttore, applicato ormai da tempo, ha dato buoni risultati ed è quindi opportuno mantenerlo; che tuttavia, in parallelo con gli ortofrutticoli freschi, occorre potenziare il ruolo delle organizzazioni di produttori onde favorire una maggiore concentrazione e una gestione più razionale dell'offerta ed agevolare il controllo del rispetto del prezzo minimo pagato ai produttori;
(3) considerando che, dato il nesso esistente tra i prezzi dei prodotti da consumarsi freschi e quelli dei prodotti destinati alla trasformazione, è necessario che il prezzo minimo al produttore sia determinato in funzione dell'andamento dei prezzi di mercato nel settore degli ortofrutticoli freschi e con l'effetto di mantenere un adeguato equilibrio tra i vari sbocchi del prodotto fresco;
(4) considerando che l'importo dell'aiuto deve compensare la differenza tra i prezzi corrisposti ai produttori nella Comunità e quelli praticati nei paesi terzi; che è quindi necessario impostare il calcolo in modo da tener conto di questa differenza e dell'incidenza dell'andamento del prezzo minimo, salva l'applicazione di alcuni elementi tecnici;
(5) considerando che, a causa delle ingenti quantità di materie prime disponibili e dell'elasticità del potenziale di trasformazione, in certi casi la concessione dell'aiuto può comportare un aumento considerevole della produzione; che, per evitare le difficoltà di smercio che potrebbero conseguirne, si deve assoggettare la concessione dell'aiuto a limitazioni, le quali, a seconda dei prodotti, potranno assumere la forma di una soglia di garanzia o di un regime di quote;
(6) considerando che l'esperienza acquisita nel comparto dei prodotti trasformati a base di pomodori milita a favore dell'adozione di un regime meno rigido, mirante a stimolare il dinamismo delle imprese e la competitività dell'industria comunitaria; che le quote per gruppo di prodotti e Stato membro devono essere fissate in modo forfettario per il primo biennio di applicazione del nuovo regime; che l'importo dell'aiuto per i concentrati e relativi derivati deve essere ridotto per compensare l'aumento delle spese risultante dall'aumento delle quote di concentrato di pomodoro e degli altri prodotti rispetto al vecchio regime;
(7) considerando che le peculiarità che caratterizzano il settore delle uve secche hanno determinato l'applicazione di un sistema di aiuto legato alla superficie specializzata coltivata; che detto sistema, nonché il sistema della superficie massima garantita, mirante ad evitare un'estensione smisurata della coltura delle uve da essiccazione, devono essere entrambi mantenuti, come in passato, nell'ambito dello stesso regolamento;
(8) considerando che proseguono le operazioni di reimpianto volte a combattere la fillossera; che, per evitare che tali operazioni cessino, lasciando vaste superfici ancora indifese, occorre mantenere il regime di aiuto ai produttori che procedono al reimpianto del vigneto a fini di lotta contro la fillossera;
(9) considerando che, per facilitare lo smercio dei prodotti trasformati e il loro adattamento qualitativo alle esigenze del mercato, occorre prevedere la possibilità di stabilire apposite norme;
(10) considerando che, nei settori delle uve secche e dei fichi secchi, il sistema di ammasso a fine campagna, limitato a un determinato quantitativo, deve essere mantenuto, salvo taluni aggiustamenti; che occorre stabilire il livello dei prezzi di acquisto per i due prodotti in funzione delle rispettive caratteristiche;
(11) considerando che occorre prevedere la possibilità di attuare misure specifiche a favore di alcuni settori esposti alla concorrenza internazionale e la cui produzione è di grande importanza a livello regionale o locale; che tali misure devono recare miglioramenti strutturali diretti a stimolare la competitività e a promuovere la domanda dei prodotti in questione; che è opportuno prevedere, in via transitoria, un aiuto forfettario a favore delle superfici attuali di coltura degli asparagi destinati alla trasformazione, data la situazione del settore;
(12) considerando che il regolamento (CE) n. 3290/94 (4) ha introdotto gli adattamenti e le misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in particolare il nuovo regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che le disposizioni dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 3290/94 sono riprese nel presente regolamento; che tuttavia, a fini di semplificazione, occorre attribuire alla Commissione la competenza di attuare talune disposizioni tecniche relative ad un'eventuale penuria di zucchero;
(13) considerando che la concessione di determinati aiuti comprometterebbe il funzionamento del mercato interno; che quindi occorre rendere applicabili nel settore contemplato dal presente regolamento le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune;
(14) considerando che occorre applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (5), del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore degli ortofrutticoli al settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli al fine non duplicare le norme e gli organismi di controllo; che è necessario prevedere anche sanzioni al fine a garantire un'applicazione uniforme in tutta la Comunità del nuovo regime;
(15) considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli deve tenere conto, in parallelo e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;
(16) considerando che, per agevolare l'esecuzione delle disposizioni previste, occorre definire una procedura che attui una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
2. L'organizzazione comune riguarda i prodotti seguenti:
>SPAZIO PER TABELLA>
(3) La durata delle campagne di commercializzazione per i prodotti di cui al paragrafo 2 è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 29.
TITOLO I Regime di aiuti
Articolo 2
1. Ai prodotti indicati all'allegato I, ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità, si applica un regime di aiuto alla produzione.
2. L'aiuto alla produzione è concesso all'impresa di trasformazione che ha pagato al produttore, per la materia prima, un prezzo almeno pari al prezzo minimo, in base ai contratti stipulati tra le organizzazioni di produttori riconosciute o pre-riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 2200/96, da un lato, e le imprese di trasformazione, dall'altro.
Tuttavia, durante le cinque campagne di commercializzazione successive all'applicazione del presente regolamento, possono essere stipulati contratti anche tra i trasformatori e singoli produttori per un quantitativo che non superi - per ciascuna campagna - rispettivamente il 75 %, il 65 %, il 55 %, il 40 % e il 25 % del quantitativo che dà diritto all'aiuto alla produzione.
Le suddette organizzazioni di produttori consentono l'applicazione delle disposizioni del presente articolo a favore dei produttori non affiliati ad alcuna delle strutture collettive contemplate dal regolamento (CE) n. 2200/96, i quali si impegnano a commercializzare per il loro tramite la totalità della produzione destinata alla fabbricazione dei prodotti indicati all'allegato I e che versano un contributo a titolo di partecipazione alle spese generali di gestione del regime da parte dell'organizzazione.
I contratti devono essere sottoscritti prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione.
Articolo 3
1. Il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base:
a) del prezzo minimo applicabile nel corso della campagna precedente;
b) dell'andamento dei prezzi di mercato nel settore degli ortofrutticoli;
c) della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco di...
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