Council Regulation (EC) No 1334/2000 of 22 June 2000 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use items and technology

Coming into Force28 September 2000
End of Effective Date26 August 2009
Celex Number32000R1334
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2000/1334/oj
Published date30 June 2000
Date22 June 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 159, 30 June 2000
EUR-Lex - 32000R1334 - IT 32000R1334

Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 30/06/2000 pag. 0001 - 0215


Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio

del 22 giugno 2000

che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione(1),

considerando quanto segue:

(1) I prodotti a duplice uso (inclusi il software e la tecnologia) dovrebbero essere sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità.

(2) È necessario un efficace sistema comune di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri, in particolare in materia di non proliferazione, e dell'Unione europea.

(3) L'esistenza di un sistema comune di controllo e di politiche armonizzate di applicazione e controllo in tutti gli Stati membri rappresenta un presupposto indispensabile per la libera circolazione dei prodotti a duplice uso all'interno della Comunità.

(4) L'attuale regime di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso fissato dal regolamento (CE) n. 3381/94(2) e dalla decisione 94/942/PESC(3) deve essere ulteriormente armonizzato al fine di continuare a garantire controlli efficaci.

(5) Elenchi comuni di prodotti a duplice uso, di destinazioni e di linee direttrici sono elementi essenziali per un sistema di controllo efficace delle esportazioni. Tali elenchi sono stati stabiliti dalla decisione 94/942/PESC e dalle successive modifiche e dovrebbero essere incorporati nel presente regolamento.

(6) La responsabilità delle decisioni in merito alle richieste di autorizzazioni di esportazione spetta alle autorità nazionali. Le disposizioni e le decisioni nazionali relative alle esportazioni di prodotti a duplice uso devono essere adottate nell'ambito della politica commerciale comune e, in particolare, del regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni(4).

(7) Le decisioni relative all'aggiornamento degli elenchi comuni di beni a duplice uso devono essere pienamente conformi agli obblighi e agli impegni che ciascuno Stato membro ha assunto in quanto membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e degli accordi in materia di controllo delle esportazioni, oppure a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.

(8) Anche la trasmissione di software e di tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso destinazioni al di fuori della Comunità dovrebbe essere sottoposta a controllo.

(9) Occorre prestare particolare attenzione alle questioni relative alla riesportazione e all'utilizzazione finale.

(10) Il 22 settembre 1998 i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea hanno firmato protocolli aggiuntivi dei rispettivi accordi di salvaguardia conclusi tra gli Stati membri, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, che, tra altre misure, obbligano gli Stati membri a fornire informazioni sulle attrezzature e sulle materie non nucleari specificate.

(11) La Comunità ha istituito un complesso organico di norme doganali contenute nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(5), e nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(6), che attua il regolamento (CEE) n. 2913/92, i quali stabiliscono, tra l'altro, le disposizioni relative all'esportazione e riesportazione di beni. Il presente regolamento non pone alcuna restrizione ai poteri attribuiti dal codice doganale comunitario e dalle relative disposizioni d'applicazione da questi ultimi derivanti.

(12) A norma ed entro i limiti dell'articolo 30 del trattato e in attesa di un maggiore grado di armonizzazione, gli Stati membri manterranno il diritto di effettuare controlli sui trasferimenti di determinati prodotti a duplice uso all'interno della Comunità europea al fine di salvaguardare l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Tali controlli, essendo correlati all'efficacia dei controlli sulle esportazioni dalla Comunità, saranno periodicamente riesaminati dal Consiglio.

(13) Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare provvedimenti intensi a conferire adeguati poteri alle autorità competenti.

(14) Ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

(15) Nella risoluzione del 13 aprile 1999(7) il Parlamento europeo ha espresso i suoi pareri.

(16) Il regolamento (CE) n. 3381/94 dovrebbe conseguentemente essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento:

a) "prodotti a duplice uso" sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari;

b) "esportazione" è:

i) un regime di esportazione ai sensi dell'articolo 161 del codice doganale comunitario;

ii) una riesportazione, ai sensi dell'articolo 182 di detto codice, e

iii) la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunità; ciò si applica alla trasmissione orale di tecnologia tramite telefono solo quando tale tecnologia è contenuta in un documento, di cui una parte pertinente è letta o è descritta al telefono in modo tale da conseguire un risultato sostanzialmente analogo;

c) "esportatore" è qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale è resa una dichiarazione d'esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità al momento dell'accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto è determinante la facoltà di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità.

Per "esportatore" si intende altresì qualsiasi persona fisica o giuridica che decida di trasmettere software o tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunità.

Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona non stabilita nella Comunità, la qualità di esportatore è assunta dal contraente stabilito nella Comunità;

d) "dichiarazione d'esportazione" è l'atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la volontà di sottoporre un prodotto a duplice uso al regime di esportazione.

CAPO II

Ambito di applicazione

Articolo 3

1. L'esportazione dei prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione.

2. Può essere subordinata ad autorizzazione, a norma degli articoli 4 o 5, anche l'esportazione verso tutte o talune destinazioni di determinati prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I.

3. Il presente regolamento non si applica alla fornitura di servizi o alla trasmissione di tecnologie qualora esse comportino un movimento transfrontaliero di persone fisiche.

4. Il presente regolamento non si applica ai prodotti a duplice uso che attraversano solamente il territorio della Comunità, vale a dire quelli che non sono sottoposti ad altro regime o controllo doganale oltre a quello del transito esterno, oppure che sono semplicemente introdotti in una zona franca o in un deposito franco e non devono essere iscritti in una contabilità di magazzino approvata.

Articolo 4

1. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'esportazione nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi.

2. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'esportazione anche nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad un embargo sugli armamenti...

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