Council Regulation (EC) No 820/97 of 21 April 1997 establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products

Coming into Force08 May 1997,01 July 1997
End of Effective Date13 August 2000
Celex Number31997R0820
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1997/820/oj
Published date07 May 1997
Date21 April 1997
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 117, 7 May 1997
EUR-Lex - 31997R0820 - IT 31997R0820

Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 117 del 07/05/1997 pag. 0001 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 820/97 DEL CONSIGLIO del 21 aprile 1997 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il mercato delle carni bovine e dei prodotti a base di carni è stato destabilizzato dalla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina; che è pertanto necessario ripristinare la stabilità del mercato; che questo obiettivo può essere realizzato nel modo più efficace migliorando la trasparenza delle condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti in questione, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità;

considerando che a tal fine è indispensabile istituire, da un lato, un sistema più efficace di identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione e, dall'altro, un sistema comunitario specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine fondato su criteri oggettivi nella fase di commercializzazione;

considerando che, per le garanzie fornite da tale miglioramento, saranno parimenti soddisfatte talune esigenze di interesse generale, quali la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali;

considerando che in tal modo i consumatori saranno incoraggiati ad aver maggior fiducia nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (4), dispone che gli animali destinati agli scambi intracomunitari debbano essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da poter risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio, come pure che anteriormente al 1° gennaio 1993 detti sistemi di identificazione e di registrazione debbano essere estesi ai movimenti di animali all'interno del territorio di ciascuno Stato membro;

considerando che, a norma dell'articolo 14 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (5), l'identificazione e la registrazione dei suddetti animali prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 90/425/CEE devono, eccetto per quanto riguarda gli animali da macello e gli equidi registrati, essere effettuate dopo il controllo di cui sopra;

considerando che, ai fini della gestione di alcuni regimi di aiuto comunitari nel settore agricolo, è necessario per alcuni tipi di bestiame identificare i singoli capi; che i sistemi di identificazione e di registrazione devono pertanto consentire l'applicazione e il controllo di tali misure; che occorre prevedere sanzioni appropriate in caso di infrazione alle disposizioni del presente regolamento;

considerando che è necessario garantire un rapido ed efficace scambio di informazioni tra gli Stati membri per la corretta applicazione del presente regolamento; che norme comunitarie pertinenti sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (6), e dalla direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (7);

considerando che le regole attuali in materia di identificazione e di registrazione dei bovini sono state fissate dalla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (8); che, come dimostra l'esperienza, l'attuazione di questa direttiva per quanto riguarda i bovini non è stata interamente soddisfacente e deve essere migliorata; che occorre quindi adottare un regolamento specifico per i bovini in modo da rafforzare le disposizioni della direttiva;

considerando che, per rendere accettabile il sistema perfezionato di identificazione da istituire, è indispensabile non imporre al produttore esigenze eccessive sul piano amministrativo; che devono essere previsti termini di attuazione praticabili;

considerando che, nell'intento di poter rintracciare rapidamente ed esattamente gli animali per motivi di controllo dei regimi di aiuto comunitari, ogni Stato membro dovrà creare una base di dati computerizzata nella quale figurino identità dell'animale, tutte le aziende del proprio territorio e i movimenti degli animali, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (9), che precisa gli imperativi sanitari per tale base di dati;

considerando che occorre adottare provvedimenti affinché siano messe in atto le condizioni tecniche idonee a garantire una comunicazione ottimale tra il produttore e la base di dati, nonché una completa utilizzazione delle basi stesse;

considerando che, per poter ricostruire i loro movimenti, gli animali devono essere identificati con un marchio apposto su ciascun orecchio e accompagnati da un passaporto nel corso dei vari movimenti; che le caratteristiche del marchio e del passaporto devono essere stabiliti a livello comunitario; che deve essere rilasciato un passaporto per ciascun animale cui sono stati assegnati marchi auricolari;

considerando che gli animali importati dai paesi terzi conformemente alla direttiva 91/496/CEE dovranno essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione;

considerando che ogni animale dovrà conservare i propri marchi auricolari per tutta la vita;

considerando che la Commissione sta esaminando la possibilità, sulla base dei lavori svolti dal Centro comune di ricerca, di utilizzare dispositivi elettronici per l'identificazione degli animali;

considerando che i detentori di animali, eccettuati i trasportatori, devono tener un registro aggiornato degli animali presenti nella propria azienda; che le caratteristiche di tale registro devono essere fissate a livello comunitario; che l'autorità competente deve avere accesso, a sua richiesta, ai registri suddetti;

considerando che gli Stati membri possono porre a carico dell'insieme della filiera delle carni bovine le spese derivanti dall'applicazione di tali misure;

considerando che occorre designare l'autorità o le autorità competenti per l'applicazione di ciascun titolo del presente regolamento;

considerando, nel contesto del sistema di etichettatura istituito dal presente regolamento, per carni bovine si intendono determinati prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (10);

considerando che prima del 1° gennaio 2000 il sistema di etichettatura è facoltativo per gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine, vale a dire che gli operatori e le organizzazioni che intendano etichettare le proprie carni bovine devono conformarsi al presente regolamento; che un sistema di etichettatura obbligatorio della carne bovina deve essere istituito ed essere obbligatorio in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2000; che tale sistema obbligatorio non esclude la possibilità per uno Stato membro di decidere di applicare tale sistema a titolo facoltativo alla carne bovina commercializzata in questo stesso Stato membro; che il sistema di etichettatura previsto dal presente regolamento deve restare in vigore fino al 31 dicembre 1999; che prima del 1° gennaio 2000 gli Stati membri avranno la facoltà di rendere il sistema obbligatorio in determinate circostanze;

considerando che le disposizioni del presente regolamento non devono infirmare la normativa comunitaria vigente che disciplina l'etichettatura e il controllo dei prodotti alimentari, la protezione...

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