Council Regulation (EC) No 2889/2000 of 22 December 2000 amending Regulation (EC) No 1334/2000 with regard to intra-Community transfers and exports of dual-use items and technology
Coming into Force | 04 January 2001 |
End of Effective Date | 18 January 2002 |
Celex Number | 32000R2889 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2889/oj |
Published date | 30 December 2000 |
Date | 22 December 2000 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 336, 30 December 2000 |
Regolamento (CE) n. 2889/2000 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 per quanto concerne l'esportazione e i trasferimenti intracomunitari di prodotti e tecnologie a duplice uso
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 30/12/2000 pag. 0014 - 0014
Regolamento (CE) n. 2889/2000 del Consiglio
del 22 dicembre 2000
che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 per quanto concerne l'esportazione e i trasferimenti intracomunitari di prodotti e tecnologie a duplice uso
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso(1), detti beni e tecnologie a duplice uso dovrebbero essere sottoposti ad un controllo efficace quando sono esportati dalla Comunità.
(2) Al fine di consentire agli Stati membri e all'Unione europea di adempiere ai loro obblighi internazionali, in particolare quelli sottoscritti nell'ambito del regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), la categoria 0 (materiali nucleari, impianti ed apparecchiature) dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 è stata integralmente inclusa nell'allegato IV (autorizzazione necessaria per i trasferimenti intracomunitari di prodotti).
(3) È in seguito emerso che il controllo intracomunitario dei materiali nucleari meno sensibili alla proliferazione, applicato in virtù del regolamento (CE) n. 1334/2000, creava ostacoli al commercio, senza peraltro aumentare la protezione già assicurata ai sensi del trattato Euratom. Occorre dunque eliminare il suddetto controllo per quanto riguarda tali materiali.
(4) Nella dichiarazione di Dublino del 1984 sulla politica comune gli Stati membri hanno tuttavia riconosciuto la necessità di mantenere controlli a livello intracomunitario per i trasferimenti di beni considerati particolarmente sensibili, ai fini della non proliferazione delle armi nucleari. Occorrerebbe quindi mantenere controlli sui materiali fissili speciali inclusi nelle materie 0C002 (il plutonio distinto e l'"uranio arricchito in isotopi 235 o 233" in misura superiore al 20 %).
(5) Il regolamento (CE) n. 1334/2000 dovrebbe essere modificato di...
To continue reading
Request your trial