Council Regulation (EC) No 1788/2003 of 29 September 2003 establishing a levy in the milk and milk products sector

Coming into Force28 October 2003,01 April 2004
End of Effective Date31 March 2008
Celex Number32003R1788
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/1788/oj
Published date21 October 2003
Date29 September 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 270, 21 October 2003
EUR-Lex - 32003R1788 - IT 32003R1788

Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 270 del 21/10/2003 pag. 0123 - 0136


Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

del 29 settembre 2003

che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 856/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(2), ha introdotto un regime di prelievo supplementare in questo settore, a decorrere dal 2 aprile 1984. Tale regime è stato prorogato diverse volte, in particolare dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(3), e da ultimo, fino al 31 marzo 2008, dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(4).

(2) Per mettere a frutto l'esperienza acquisita in un intento di semplificazione e chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3950/92 e sostituirlo riorganizzando e chiarendo le norme vigenti.

(3) Obiettivo principale del regime è ridurre il divario tra l'offerta e la domanda nel mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire un migliore equilibrio del mercato. È pertanto opportuno applicare il regime per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1o aprile 2008. Tali periodi andranno ad aggiungersi a quelli già previsti dal regolamento (CEE) n. 3950/92.

(4) È opportuno che sia confermato il metodo adottato nel 1984, che consiste nell'imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti direttamente che eccedono un limite di garanzia. Detto limite è fissato, per ciascuno degli Stati membri, come un quantitativo globale garantito ad un determinato tenore di riferimento di grassi.

(5) È opportuno che il prelievo sia fissato ad un livello dissuasivo, sia dovuto dagli Stati membri non appena il quantitativo di riferimento nazionale viene superato e sia ripartito dallo Stato membro tra i produttori che hanno contribuito al superamento. Questi ultimi sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili.

(6) È opportuno che gli Stati membri versino al FEAOG, sezione Garanzia, il prelievo corrispondente al superamento del loro quantitativo di riferimento nazionale, ridotto di un importo forfettario dello 1 % onde tener conto dei casi di fallimento o di incapacità definitiva di alcuni produttori di versare il loro contributo al pagamento del prelievo dovuto.

(7) È opportuno che gli Stati membri dispongano di un determinato termine che consenta la ripartizione del prelievo dovuto tra i produttori e il relativo versamento al FEAOG, sezione Garanzia. Se non possono rispettare il termine previsto occorre vigilare affinché il FEAOG, sezione Garanzia, disponga degli importi dovuti deducendoli dai rimborsi mensili agli Stati membri. È pertanto opportuno derogare dalla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 dicembre 2000, riguardante la disciplina di bilancio(5).

(8) Il regolamento (CEE) n. 3950/92 ha operato una distinzione tra consegne e vendite dirette. L'esperienza dimostra che è opportuno semplificare la gestione, limitando le consegne al latte intero, ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero-caseario. Le vendite dirette dovrebbero pertanto comprendere le vendite e le cessioni dirette di latte ai consumatori, nonché tutte le vendite e le cessioni di altri prodotti lattiero-caseari.

(9) Ai quantitativi di riferimento individuali per le consegne si dovrebbe applicare un tenore rappresentativo di grassi stabilito con riguardo ai tenori esistenti e modificabili in base a regole da precisare. È opportuno prevedere norme che garantiscano che il divario tra la media ponderata dei tenori rappresentativi individuali e il tenore di riferimento nazionale resti minimo.

(10) È opportuno prevedere una procedura semplificata di ripartizione dei quantitativi di riferimento individuali tra consegne e vendite dirette, prevedendo altresì la comunicazione alla Commissione dei dati necessari per tale ripartizione e per il calcolo del prelievo. La ripartizione dovrebbe basarsi sui quantitativi di riferimento detenuti dai produttori per il periodo di dodici mesi con decorrenza 1o aprile 2003. La somma dei quantitativi attribuiti ai produttori dagli Stati membri non dovrebbe superare i quantitativi di riferimento nazionali. I quantitativi di riferimento nazionali sono fissati per i prossimi undici periodi a decorrere dal 1o aprile 2004 e tengono conto dei diversi elementi del regime precedente.

(11) Occorre stabilire le condizioni nelle quali si deve tener conto del tenore di grassi nel latte ai fini del computo definitivo dei quantitativi consegnati. È opportuno sottolineare che in nessun caso una correzione individuale verso il basso del tenore di grassi del latte consegnato o la separazione del latte nei suoi diversi componenti possono escludere dal pagamento del prelievo qualsiasi quantitativo di latte che ecceda il quantitativo globale garantito in uno Stato membro. Considerata l'esiguità dei quantitativi in questione, non è necessario tener conto del tenore di grassi per le vendite dirette.

(12) Per garantire il funzionamento efficace del regime, è opportuno stabilire che gli acquirenti, che risultano i più idonei ad effettuare le operazioni necessarie, riscuotano il contributo al prelievo dovuto dai produttori e dare loro i mezzi per assicurarne la riscossione. D'altra parte l'importo riscosso che eccede il prelievo dovuto dagli Stati membri andrebbe destinato al finanziamento di programmi nazionali di ristrutturazione e/o rimborsato ai produttori che rientrano in determinate categorie o confrontati ad una situazione eccezionale. Tuttavia, qualora risulti che non è dovuto alcun prelievo da parte dello Stato membro, gli anticipi eventualmente riscossi sono rimborsati.

(13) Dall'esperienza acquisita è emerso che l'applicazione del presente regime presuppone l'esistenza di una riserva nazionale che consenta, in funzione di criteri obiettivi, ai produttori di ottenere quantitativi supplementari o ai nuovi produttori di iniziare le loro attività e nella quale confluiscano tutti i quantitativi che, indipendentemente dai motivi, non hanno o non hanno più una destinazione individuale. Per consentire agli Stati membri di far fronte a situazioni particolari, determinate secondo criteri obiettivi, è opportuno autorizzarli ad alimentare anche la riserva nazionale, in particolare effettuando una riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento o trattenute sui trasferimenti definitivi di tali quantitativi.

(14) Allo scopo di mantenere una certa duttilità nella gestione del regime, è opportuno autorizzare gli Stati membri a riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, a livello nazionale o tra gli acquirenti.

(15) La scarsa utilizzazione dei quantitativi di riferimento da parte dei produttori può impedire uno sviluppo armonioso del settore della produzione lattiera. Per evitare tali inconvenienti gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere che in casi di inattività o di netta sottoutilizzazione nel corso di un lasso di tempo significativo, i quantitativi di riferimento inutilizzati siano versati nella riserva nazionale per essere ridistribuiti ad altri produttori. Si deve tuttavia prevedere il caso di produttori che si trovano temporaneamente nell'incapacità di produrre e che intendono riprendere la produzione.

(16) Negli Stati membri che le hanno autorizzate, le cessioni temporanee di una parte del quantitativo di riferimento individuale hanno consentito un migliore funzionamento del regime. L'attuazione di tale meccanismo non dovrebbe tuttavia ostacolare il proseguimento delle evoluzioni e degli adeguamenti strutturali, né ignorare le conseguenti difficoltà amministrative o consentire ad ex produttori che hanno cessato l'attività di conservare la loro quota al di là del tempo strettamente necessario al trasferimento della quota ad un produttore attivo.

(17) All'atto dell'instaurazione del regime nel 1984, è stato stabilito il principio che il quantitativo di riferimento di un'azienda è trasferito con corrispondente trasferimento di terra all'acquirente, al locatario o...

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