Council Regulation (EC) No 1347/2000 of 29 May 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and in matters of parental responsibility for children of both spouses

Coming into Force01 March 2001
End of Effective Date28 February 2005
Celex Number32000R1347
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2000/1347/oj
Published date30 June 2000
Date29 May 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 160, 30 June 2000
EUR-Lex - 32000R1347 - IT 32000R1347

Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 30/06/2000 pag. 0019 - 0036


Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio

del 29 maggio 2000

relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri si prefiggono l'obiettivo di conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare tale spazio la Comunità deve adottare, tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del mercato interno.

(2) Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che sia migliorata ed accelerata la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia civile.

(3) Tale materia rientra ora nell'ambito dell'articolo 65 del trattato.

(4) Le differenze tra alcune norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento ostacolano la libera circolazione delle persone nonché il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto opportuno adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia matrimoniale e in materia di postestà dei genitori, semplificando le formalità per un rapido ed automatico riconoscimento delle decisioni e per la loro esecuzione.

(5) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

(6) Il Consiglio, con atto del 28 maggio 1998(4), ha stabilito la convenzione concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, raccomandandone agli Stati membri l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali. È opportuno salvaguardare la continuità dei risultati conseguiti nell'ambito dei negoziati per la conclusione della convenzione. Il presente regolamento recepisce sostanzialmente il contenuto della convenzione, ma contiene anche una serie di disposizioni nuove rispetto alla convenzione, idonee ad assicurare la coerenza con alcune disposizioni del regolamento proposto concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

(7) Per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle decisioni pronunciate in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori, è necessario ed opportuno che il riconoscimento all'estero della competenza e delle decisioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale ed alla potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi sia attuato mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile.

(8) Occorre che il presente regolamento preveda misure coerenti e uniformi, che consentano una circolazione delle persone quanto più ampia possibile. È pertanto necessario che esso venga applicato anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, conformemente ai criteri di competenza previsti dal regolamento.

(9) Il campo d'applicazione del presente regolamento è limitato ai procedimenti civili e ai procedimenti non giudiziari previsti in materia matrimoniale in determinati Stati membri, ad esclusione dei procedimenti di natura meramente religiosa. Di conseguenza è opportuno precisare che il termine "giudice" ricomprende le autorità giudiziarie e non giudiziarie competenti in materia matrimoniale.

(10) Il presente regolamento è limitato ai procedimenti relativi al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio. Il riconoscimento delle decisioni di divorzio e annullamento riguarda soltanto le questioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Il presente regolamento non pregiudica questioni quali la colpa dei coniugi, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali, l'obbligo alimentare o altri provvedimenti accessori ed eventuali, pur se connessi a tali procedimenti.

(11) Il presente regolamento riguarda la potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi per le questioni strettamente connesse con i procedimenti di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio.

(12) I criteri di competenza accolti nel presente regolamento si fondano sul principio secondo cui tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza giurisdizionale deve sussistere un reale collegamento. La scelta di taluni criteri è dovuta al fatto che essi esistono in vari ordinamenti giuridici nazionali e sono accettati dagli altri Stati membri.

(13) Uno dei rischi da prendere in considerazione nell'ambito della tutela dei figli di entrambi i coniugi nelle situazioni di crisi coniugale riguarda il trasferimento all'estero del figlio ad opera di uno dei genitori. Vanno quindi tutelati gli interessi fondamentali dei figli, in particolare a norma della convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Il criterio della residenza abituale in base alla legge è pertanto conservato nei casi in cui, a causa del trasferimento del figlio o del mancato ritorno senza giustificati motivi, si verifichi un cambiamento di fatto della residenza abituale.

(14) Il presente regolamento non osta a che i giudici di uno Stato membro adottino provvedimenti provvisori o cautelari, in casi di urgenza, per quanto riguarda persone o beni situati in detto Stato.

(15) Il termine "decisione" si riferisce unicamente alle decisioni che dispongono il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio. Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro d'origine sono equiparati a tali "decisioni".

(16) Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro sono fondati sul principio della fiducia reciproca. I motivi di diniego sono ridotti al minimo indispensabile. Tali procedimenti devono prevedere disposizioni per salvaguardare la tutela dell'ordine pubblico dello Stato richiesto e i diritti della difesa e delle parti, in particolare i diritti individuali dei figli in causa e ciò al fine di prevenire il riconoscimento di decisioni tra loro contraddittorie.

(17) Lo Stato richiesto non deve procedere da un riesame né della competenza giurisdizionale dello Stato d'origine né del merito della decisione.

(18) Non può essere richiesto alcun procedimento per l'aggiornamento degli atti di stato civile in un determinato Stato membro, a seguito di una decisione definitiva emessa in un altro Stato membro.

(19) Le disposizioni della convenzione conclusa nel 1931 dagli Stati nordici debbono poter essere applicate nei limiti previsti dal presente regolamento.

(20) La Spagna, l'Italia e il Portogallo hanno concluso concordati prima che le materie coperte dal presente regolamento fossero comprese nell'ambito del trattato. È necessario assicurare che questi Stati non violino i loro impegni internazionali con la Santa Sede.

(21) Gli Stati membri devono conservare la facoltà di convenire tra loro le modalità pratiche d'applicazione del presente regolamento, finché non siano adottati provvedimenti comunitari in tal senso.

(22) Occorre che gli allegati I, II e III, relativi ai giudici e ai mezzi di impugnazione, siano modificati dalla Commissione in base alle modifiche trasmesse dagli Stati membri interessati. Le modifiche degli allegati IV e V dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alle Commissione(5).

(23) La Commissione deve esaminare l'applicazione del presente regolamento entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e proporre le modificazioni eventualmente necessarie.

(24) Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che intendono partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(25) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento, e di conseguenza non è dallo stesso vincolata né soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti procedimenti:

a) procedimenti civili relativi al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio;

b) procedimenti civili relativi alla potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, instaurati in occasione dei procedimenti in materia matrimoniale di cui alla lettera a).

2. Sono equiparati ai procedimenti giudiziari gli altri procedimenti ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro. Il termine "giudice" comprende tutte le autorità degli Stati membri...

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