Council Regulation (EC) No 1183/2006 of 24 July 2006 concerning the Community scale for the classification of carcasses of adult bovine animals (codified version)

Published date04 August 2006
Subject MatterBeef and veal
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 214, 04 August 2006
L_2006214IT.01000101.xml
4.8.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1183/2006 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2006

relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti

(versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (3), è stato modificato in modo sostanziale (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) Le constatazioni dei corsi e le misure d'intervento nel settore delle carni bovine devono effettuarsi in base ad una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti.
(3) La classificazione delle carcasse di bovini adulti deve effettuarsi in base alla conformazione ed allo stato d'ingrassamento. L'applicazione combinata di questi due criteri permette di suddividere le carcasse in classi. Le carcasse così classificate devono formare oggetto di un'identificazione.
(4) Per garantire l'applicazione omogenea del presente regolamento nella Comunità è necessario prevedere verifiche sul posto da parte di un comitato di controllo comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento sono considerate:

a) «carcasse»: il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentate:
senza testa e senza zampe: la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche,
senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino,
senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario;
b) «mezzene»: il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa definita alla lettera a) secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.

Articolo 3

Ai fini dell'accertamento dei prezzi di mercato, la carcassa viene presentata non mondata, con il collo tagliato conformemente alle prescrizioni veterinarie e:

senza reni, grasso di rognonata e grasso di bacino,
senza diaframma né pilastro del diaframma,
senza coda,
senza midollo spinale,
senza grasso scrotale,
senza corona della fesa,
senza vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa).

Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere presentazioni differenti nei casi in cui questa presentazione di riferimento non è utilizzata.

In tal caso, le correzioni necessarie per passare da queste presentazioni alla presentazione di riferimento sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (5).

Articolo 4

1. Fatte salve le norme applicabili in materia d'intervento, le carcasse di bovini adulti sono ripartite nelle seguenti categorie:

A. carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni,
B. carcasse di altri animali maschi non castrati,
C. carcasse di animali maschi castrati,
D. carcasse di animali femmine che hanno già figliato,
E. carcasse di altri animali femmine.

Secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999 si definiscono i criteri che consentono di distinguere tra loro le categorie di carcasse.

2. La classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua valutando successivamente:

a) la conformazione, quale definita all’allegato I;
b) lo stato di ingrassamento quale definito all’allegato II.

3. La classe di conformazione designata dalla lettera S nell'allegato I può essere utilizzata dagli Stati membri per tener conto, con l'introduzione facoltativa di una classe di conformazione superiore alle classi esistenti (groppa di cavallo), delle caratteristiche o della prevista evoluzione di una produzione particolare.

Gli Stati...

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