Council Regulation (EC) No 1197/2009 of 30 November 2009 amending Regulation (EC) No 2115/2005 establishing a recovery plan for Greenland halibut in the framework of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation

Published date09 December 2009
Subject MatterExternal relations,Fisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 322, 09 December 2009
L_2009322IT.01000101.xml
9.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 322/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1197/2009 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 2115/2005 che istituisce un piano di ricostituzione per l’ippoglosso nero nell’ambito dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio (1) attua un piano di ricostituzione per l’ippoglosso nero adottato dall’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale («NAFO»).
(2) Nella sua 29a riunione annuale del settembre 2007 la NAFO ha adottato una serie di modifiche di detto piano di ricostituzione. Tali modifiche riguardano il rafforzamento delle misure in materia di dichiarazione delle catture e misure di controllo supplementari intese a potenziare le ispezioni in mare per le navi in entrata e in uscita dalla zona NAFO.
(3) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 2115/2005 al fine di attuare le modifiche apportate al piano di ricostituzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2115/2005 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 5 bis Entrata nella zona di regolamentazione NAFO 1. Le navi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, possono entrare nella zona di regolamentazione NAFO per praticare la pesca dell’ippoglosso nero soltanto:
a) se le catture di qualsiasi tipo detenute a bordo sono inferiori a 50 tonnellate; oppure
b) se rispettano la procedura prevista ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Se una nave detiene a bordo 50 o più tonnellate di catture effettuate fuori dalla zona di regolamentazione NAFO, essa comunica al segretariato della NAFO, via e-mail o fax, almeno 72 ore prima dell’entrata nella zona di regolamentazione NAFO:
a) il quantitativo delle catture detenute a bordo;
b) la posizione stimata (latitudine/longitudine) della zona in cui il comandante della nave intende iniziare la pesca; e
c) l’orario di arrivo previsto in tale posizione.
3. Se una nave di ispezione, a seguito della notifica di cui al paragrafo 2, segnala l’intenzione di
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