Council Regulation (EC) No 1236/2005 of 27 June 2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

Coming into Force30 July 2006
End of Effective Date31 December 9999
Published date10 September 2010
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/1236/oj
Date27 June 2005
Celex Number32005R1236
L_2005200IT.01000101.xml
30.7.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2005 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2005

relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Poiché il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituisce, ai sensi dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, uno dei principi comuni agli Stati membri, la Comunità ha deciso nel 1995 di farne un elemento essenziale delle sue relazioni con i paesi terzi. Si è deciso pertanto di inserire una clausola in tal senso in tutti i nuovi accordi di commercio, di cooperazione e di associazione a carattere generale conclusi con i paesi terzi.
(2) L'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali contengono un'incondizionata proibizione generale della tortura e dei trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Altri testi, in particolare la Dichiarazione delle Nazioni Unite contro la tortura (1) e la Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, impongono agli Stati di impedire la tortura.
(3) L'articolo 2, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2) stipula che nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. Il 29 giugno 1998, il Consiglio ha approvato gli «Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte» decidendo che l'Unione europea si sarebbe adoperata in vista dell'abolizione universale della pena di morte.
(4) L'articolo 4 di detta Carta stipula che nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Il 9 aprile 2001 il Consiglio ha approvato gli «Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti». Tali orientamenti fanno riferimento sia all'adozione del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, nel 1998, sia al lavoro in corso volto ad introdurre controlli a livello comunitario sulle esportazioni di equipaggiamento paramilitare quali esempi di misure atte a contribuire efficacemente alla prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. Gli orientamenti prevedono inoltre che i paesi terzi siano invitati ad impedire l'uso, la produzione e il commercio di attrezzature destinate ad essere utilizzate come strumenti di tortura o per infliggere altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e a prevenire l'abuso di qualsiasi altro strumento a tali fini. Essi precisano anche che il divieto di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti impone chiari limiti all'uso della pena di morte. Pertanto, secondo tali testi la pena di morte non è da considerarsi legittima in alcuna circostanza.
(5) Nella sua risoluzione sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, adottata il 25 aprile 2001 e appoggiata dagli Stati membri dell'UE, la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo ha invitato i membri delle Nazioni Unite a prendere misure appropriate, anche di carattere legislativo, per prevenire e vietare, tra l'altro, l'esportazione di attrezzature specificamente concepite per infliggere torture e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Questo punto è stato confermato dalle risoluzioni adottate il 16 aprile 2002, il 23 aprile 2003, il 19 aprile 2004 e il 19 aprile 2005.
(6) Il 3 ottobre 2001, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione (3) sulla seconda relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi, sollecitando la Commissione ad agire rapidamente per la presentazione di un appropriato meccanismo comunitario che includa il divieto di promozione, commercio ed esportazione di attrezzature di polizia e di sicurezza il cui uso sia in sé crudele, inumano o degradante e ad assicurare che il suddetto meccanismo comunitario sospenda il trasferimento di attrezzature di polizia e di sicurezza i cui effetti clinici non siano pienamente noti, nonché di attrezzature il cui uso, nella pratica, ha rivelato un rischio sostanziale di abusi o di lesioni ingiustificate.
(7) Occorre pertanto stabilire norme comunitarie sul commercio con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e di quelle che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, in modo da promuovere il rispetto della vita umana e dei diritti fondamentali dell'uomo tutelando, di conseguenza, la morale pubblica. Queste norme impedirebbero agli operatori economici comunitari di trarre vantaggio dagli scambi che promuovono o comunque agevolano l'attuazione di politiche in materia di pena di morte, tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti incompatibili con gli orientamenti pertinenti dell'UE, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con le convenzioni e i trattati internazionali.
(8) Ai fini del presente regolamento, si ritiene opportuno applicare le definizioni di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e nella risoluzione 3452 (XXX) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Queste definizioni dovrebbero essere interpretate in funzione della giurisprudenza sull'interpretazione dei termini corrispondenti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nei testi pertinenti adottati dall’UE o dai suoi Stati membri.
(9) Occorre vietare le esportazioni e le importazioni di attrezzature praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
(10) Occorre inoltre istituire controlli sulle esportazioni di determinate merci che potrebbero essere usate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ma che hanno anche usi legittimi. I controlli in questione dovrebbero riguardare merci utilizzate principalmente per finalità coercitive nonché, sempre che tali controlli non si dimostrino eccessivi, tutte le altre attrezzature e prodotti che potrebbero essere usati impropriamente per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche.
(11) L'articolo 3 del codice di condotta per i funzionari incaricati di applicare la legge (4) limita il ricorso alla forza ai casi di assoluta necessità, nella misura richiesta dallo svolgimento delle loro funzioni. Conformemente ai principi di base sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari incaricati di applicare la legge, adottati nel 1990 dall'ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del reo, nello svolgimento delle loro funzioni i funzionari incaricati di applicare la legge devono utilizzare per quanto possibile mezzi non violenti prima di ricorrere all'uso della forza e delle armi da fuoco.
(12) I principi di base suddetti caldeggiano pertanto la produzione di armi paralizzanti non letali da usare in circostanze appropriate e comunque sotto una rigorosa sorveglianza. In quest'ottica, determinate attrezzature utilizzate tradizionalmente dalla polizia come strumenti antisommossa o di autodifesa sono state modificate affinché le si possa usare per somministrare scosse elettriche o rilasciare sostanze chimiche paralizzanti. In molti paesi, tuttavia, risulta che queste armi vengano utilizzate impropriamente per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
(13) I principi di base suddetti sottolineano che i funzionari incaricati di applicare la legge dovrebbero essere muniti di un'attrezzatura di autodifesa. Il presente regolamento, pertanto, non si applica al commercio delle attrezzature tradizionali di autodifesa, come gli scudi.
(14) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche al commercio di alcune specifiche sostanze chimiche paralizzanti.
(15) Per quanto riguarda ceppi, catene e manette va osservato che l'articolo 33 delle Regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti (5) dispone che gli strumenti di contenzione non siano mai usati a scopo punitivo e, inoltre, che catene e ceppi non vadano usati come strumenti di contenzione. Va altresì notato che le Regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti vietano l'uso di altri strumenti di contenzione, salvo a scopo precauzionale per impedire l'evasione durante un trasferimento, per motivi medici sotto la guida di un operatore sanitario oppure, qualora gli altri metodi di controllo si rivelino inefficaci, per impedire a un prigioniero di provocare lesioni a se stesso o ad altre persone oppure danni alla proprietà.
(16) Tenuto conto del fatto che alcuni Stati membri hanno già vietato le esportazioni e importazioni di tali merci, è opportuno concedere loro la facoltà di vietare le esportazioni e importazioni di ceppi, catene
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