Council Regulation (EC) No 1261/2007 of 9 October 2007 amending Regulation (EC) No 320/2006 establishing a temporary scheme for the restructuring of the sugar industry in the Community

Published date27 October 2007
Subject MatterFinancial provisions,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 283, 27 October 2007
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27.10.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 283/8

REGOLAMENTO (CE) N. 1261/2007 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio (1), è stato adottato per consentire ai produttori di zucchero meno competitivi di abbandonare la loro quota di produzione. La rinuncia alle quote nell’ambito di tale regolamento non ha tuttavia raggiunto il livello inizialmente previsto.
(2) A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), entro la fine del febbraio 2010 si dovrà procedere ad una riduzione lineare delle quote nazionali e regionali allo scopo di evitare squilibri del mercato nelle campagne di commercializzazione a partire dal 2010/2011, tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione. Una simile riduzione lineare potrebbe penalizzare le imprese più competitive e indebolire il settore nel suo insieme. Per evitarlo si ritiene necessario migliorare il funzionamento del regime di ristrutturazione per stimolare la rinuncia alle quote nel suo ambito.
(3) Risulta che la riluttanza delle imprese produttrici di zucchero a presentare domanda di aiuto alla ristrutturazione sia imputabile alla mancanza di certezza circa l’importo dell’aiuto alla ristrutturazione di cui potranno beneficiare, poiché a norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati membri possono decidere di aumentare la percentuale minima dell’aiuto riservato ai coltivatori di barbabietola, di canna e di cicoria e per i fornitori di macchinari. Per eliminare tale incertezza è opportuno fissare l’importo dell’aiuto per i coltivatori e i fornitori di macchinari al 10 % dell’aiuto da concedere alle imprese produttrici di zucchero e concedere ai coltivatori interessati un pagamento supplementare per la campagna di commercializzazione 2008/2009. In alcuni casi, è necessario un periodo più lungo di preparazione al processo di ristrutturazione. Se, in tali casi, le imprese decidono di presentare domanda di aiuto alla ristrutturazione a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010, e per non svantaggiare i coltivatori in tale evenienza, il pagamento supplementare ai coltivatori dovrebbe essere concesso anche per la campagna di commercializzazione 2009/2010, a condizione che la domanda dell’impresa sia presentata entro il 31 gennaio 2008.
(4) Per non penalizzare le imprese e i coltivatori che hanno partecipato al regime di ristrutturazione nel corso delle campagne 2006/2007 e 2007/2008, è opportuno versare loro retroattivamente la differenza tra l’importo dell’aiuto concesso per le suddette campagne e l’aiuto che sarebbe stato concesso per la campagna di commercializzazione 2008/2009.
(5) Per creare un ulteriore incentivo ad aderire al regime di ristrutturazione si ritiene opportuno esentare le imprese che rinunciano, per la campagna 2008/2009, ad una percentuale della loro quota, pari almeno alla percentuale di ritiro loro applicata nella campagna 2007/2008, dal pagamento di una parte del contributo temporaneo per la ristrutturazione da versare a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 320/2006 per la campagna 2007/2008. L’importo da esentare dovrebbe corrispondere alla percentuale di ritiro suddetta.
(6) È inoltre opportuno istituire una procedura di presentazione delle domande in due fasi tale da consentire alle imprese che decidono entro il 31 gennaio 2008 di rinunciare a parte della loro quota corrispondente almeno a detta percentuale di ritiro di presentare una seconda domanda entro il 31 marzo 2008 che consenta loro di rinunciare a un’altra parte o alla totalità della loro quota in considerazione della situazione del mercato nota in quella fase.
(7) Si ritiene che il regime di ristrutturazione darebbe risultati migliori se i produttori avessero la possibilità di rinunciare di propria iniziativa alla produzione di barbabietole o canna da zucchero destinate ad essere trasformate in zucchero di quota. A tal fine, nella campagna di commercializzazione 2008/2009 è opportuno dare ai coltivatori la possibilità di chiedere direttamente l’aiuto previsto all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006 a condizione che cessino le consegne di barbabietola o di canna da zucchero alle imprese alle quali erano vincolati da contratti di fornitura nel corso della campagna precedente. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza ridurre la quota delle imprese produttrici di zucchero interessate. In determinati casi potrebbe essere più opportuno ricorrere a questa possibilità a livello di Stati membri piuttosto che a livello di imprese.
(8) Per evitare di compromettere la redditività economica delle imprese produttrici di zucchero interessate dalle domande di aiuto dei coltivatori, è opportuno limitare la riduzione della quota al 10 % della quota assegnata a ciascuna impresa, che equivale alla percentuale della quota che lo Stato membro può riassegnare nel corso di ogni campagna a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(9) Se a seguito delle domande di aiuto presentate dai coltivatori la quota che l’impresa produttrice di zucchero detiene subisce una riduzione, è opportuno che detta impresa benefici di un aiuto alla ristrutturazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 320/2006. Di conseguenza, gli importi dell’aiuto concesso dovrebbero corrispondere a quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento. È opportuno tuttavia correggere tali importi al ribasso se l’impresa non adotta misure a favore della manodopera colpita dalla riduzione della quota di produzione.
(10) È opportuno che un’impresa produttrice di zucchero interessata dalle domande di aiuto presentate dai coltivatori conservi il diritto di presentare una domanda di aiuto alla ristrutturazione, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006, fino al 31 gennaio precedente la campagna di commercializzazione considerata, purché rinunci ad una quota corrispondente almeno alla riduzione della quota che sarebbe risultata dalle domande di aiuto presentate dai coltivatori. In questo caso è opportuno che le domande dei coltivatori siano sostituite dalla domanda di aiuto dell’impresa produttrice di zucchero.
(11) L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 320/2006 prevede l’aiuto alla diversificazione. Si è evidenziata la necessità di chiarire il significato del terzo comma del paragrafo 4
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