Council Regulation (EC) No 146/2008 of 14 February 2008 amending Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers and Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Published date21 February 2008
Subject Mattereconomic, social and territorial cohesion,Agricultural structural funds,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 46, 21 February 2008
L_2008046IT.01000101.xml
21.2.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 46/1

REGOLAMENTO (CE) N. 146/2008 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) L’esperienza ha mostrato la necessità di prevedere una misura di tolleranza per i casi minori d’inadempienza dei requisiti in materia di condizionalità qualora la gravità, portata e persistenza di tale inadempienza non giustifichino una riduzione immediata dei pagamenti diretti da corrispondere. Tale misura di tolleranza dovrebbe tuttavia includere un seguito appropriato da parte dell’autorità nazionale competente fin quando i casi d’inadempienza non siano stati sanati. L’applicazione di riduzioni ad importi dei pagamenti diretti di entità iniziale assai ridotta rischia inoltre di rivelarsi onerosa rispetto agli eventuali effetti dissuasivi ottenuti. Occorrerebbe pertanto definire una soglia adeguata al di sotto della quale gli Stati membri possano decidere di non applicare riduzioni, a condizione che l’autorità nazionale competente prenda misure volte ad assicurare che l’agricoltore provveda a sanare i relativi casi di inadempienza constatati.
(2) Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (2), le parcelle corrispondenti agli ettari ammissibili devono essere a disposizione dell’agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi. L’esperienza ha mostrato che questa condizione rischia di ostacolare il funzionamento del mercato fondiario e impone un notevole lavoro amministrativo sia agli agricoltori che ai servizi amministrativi interessati. Tuttavia, al fine di assicurare che non siano presentate domande doppie per le stesse superfici, dovrebbe essere fissata una data alla quale le parcelle dovrebbero essere a disposizione dell’agricoltore. È opportuno che gli Stati membri stabiliscano una data non successiva alla data fissata per la modifica della domanda di aiuto. La stessa regola dovrebbe essere applicata anche agli Stati membri che adottano il regime di pagamento unico per superficie.
(3) Come conseguenza della riduzione a un unico giorno del periodo durante il quale le parcelle corrispondenti agli ettari ammissibili, sia per il regime di pagamento unico che per il regime di pagamento unico per superficie sono a disposizione dell’agricoltore, dovrebbero essere chiarite le norme sulla responsabilità nel quadro della condizionalità, in particolare in caso di cessione della terra nel corso dell’anno civile in questione. Occorrerebbe pertanto precisare che l’agricoltore che presenta una domanda di aiuto dovrebbe essere considerato responsabile verso l’autorità competente per il mancato adempimento dei requisiti in materia di condizionalità nell’anno civile in questione per tutte le terre agricole dichiarate nella domanda di aiuto. Ciò non dovrebbe precludere accordi di diritto privato tra l’agricoltore interessato e la persona a cui o da cui la terra agricola è stata ceduta.
(4) Ai sensi dell’articolo 71 nonies del regolamento (CE) n. 1782/2003, i nuovi Stati membri di cui all’articolo 2, lettera g) dello stesso regolamento possono, nell’ambito del regime di pagamento unico, fissare valori unitari differenti per i diritti attribuiti per gli ettari di formazioni erbose o di pascoli permanenti e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile, accertati alla data del 30 giugno 2003 o del 30 giugno 2005 per la Bulgaria e la Romania. I nuovi Stati membri hanno istituito un sistema di identificazione delle parcelle agricole conformemente all’articolo 20 di tale regolamento. Tuttavia, a causa di disfunzioni tecniche nel passaggio a tale sistema di identificazione, è possibile che le caratteristiche di talune parcelle esistenti nel 2003 non siano state correttamente riprese. Per consentire l’uniforme applicazione della possibilità di fissare valori unitari differenti è opportuno rettificare al 30 giugno 2006 la data di identificazione delle parcelle. Tuttavia per la Bulgaria e la Romania la data di identificazione delle parcelle dovrebbe essere il 1o gennaio 2008. Occorre quindi modificare in tal senso l’articolo 71 nonies del regolamento (CE) n. 1782/2003.
(5) L’esperienza ha inoltre mostrato che la creazione dell’infrastruttura amministrativa necessaria per la gestione dei criteri di gestione obbligatori che fanno parte delle norme di condizionalità implica un considerevole lavoro amministrativo. Per facilitare l’introduzione dei criteri di gestione obbligatori nei nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie e agevolarne la messa in opera, ne sarebbe auspicabile l’introduzione graduale in tre anni, sul modello di quella praticata nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, secondo il calendario riportato nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003. Questa introduzione graduale sarebbe possibile anche se i nuovi Stati membri decidono di applicare interamente i pagamenti diretti prima dell’ultima data consentita per l’applicazione del regime di pagamento unico per superficie. Occorre quindi modificare in tal senso l’articolo 143 ter, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l’articolo 51, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (3).
(6) L’articolo 143 ter, paragrafi 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003 fissa le modalità di passaggio al regime di pagamento unico per i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie. In base a queste modalità, la decisione di un nuovo Stato membro di applicare il regime di pagamento unico è subordinata all’autorizzazione preliminare della Commissione che valuta lo stato di preparazione del nuovo Stato membro interessato. Tale autorizzazione preliminare non è più necessaria in quanto quasi tutti i pagamenti diretti risultano disaccoppiati e il regime di pagamento unico per superficie e il regime di pagamento unico sono
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