Council Regulation (EC) No 15/2008 of 20 December 2007 amending Regulation (EC) No 2100/94 as regards the entitlement to file an application for a Community plant variety right

Published date11 January 2008
Subject MatterProvisions under Article 235 EEC,Agriculture and Fisheries,Intellectual, industrial and commercial property
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 8, 11 January 2008
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11.1.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 8/2

REGOLAMENTO (CE) N. 15/2008 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda la legittimazione a presentare domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), istituisce un sistema che prevede la concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, valida sull’intero territorio della Comunità.
(2) Al fine di facilitare gli scambi commerciali, è opportuno rendere più accessibile detta privativa. Occorre dunque semplificare i requisiti che legittimano la presentazione della relativa domanda e introdurre un sistema unico applicabile per tutte le domande.
(3) Il regolamento (CE) n. 2100/94 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2100/94 è modificato come segue:

1) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Legittimazione a presentare domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali La domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica o da qualsiasi organismo assimilato a una persona giuridica ai sensi della legislazione ad esso applicabile. La domanda può essere presentata congiuntamente da più persone che si trovino in tali condizioni.»;
2) all’articolo 41, paragrafo 2, le parole «12, paragrafo 1, lettera b),» sono soppresse;
3) all’articolo 52, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I paragrafi 2 e 3 si applicano anche alle domande presentate in precedenza in un altro Stato.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA


(1) GU...

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