Council Regulation (EC) No 1560/2007 of 17 December 2007 amending Regulation (EC) No 21/2004 as regards the date of introduction of electronic identification for ovine and caprine animals
Published date | 22 December 2007 |
Subject Matter | Veterinary legislation,Sheepmeat and goatmeat,Information and verification |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 340, 22 December 2007 |
22.12.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 340/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1560/2007 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data di introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina (2) prevede che ciascuno Stato membro debba istituire un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina conformemente alle disposizioni di detto regolamento. |
(2) | Detto regolamento prevede altresì che, a partire dal 1o gennaio 2008, l’identificazione elettronica diventi obbligatoria per tutti gli animali nati dopo tale data. |
(3) | Inoltre, il suddetto regolamento prevede che la Commissione debba presentare al Consiglio, entro il 30 giugno 2006, una relazione sull'applicazione del sistema d'identificazione elettronica corredata delle proposte appropriate sulle quali il Consiglio delibera volta a confermare o modificare, se del caso, la data di introduzione dell’uso obbligatorio di tale sistema e ad aggiornare, se del caso, gli aspetti tecnici utili per l'attuazione dell'identificazione elettronica. |
(4) | La relazione della Commissione conclude che non è possibile giustificare la data del 1o gennaio 2008 come data d'introduzione dell’identificazione elettronica obbligatoria. È pertanto opportuno modificare la data, facendola slittare al 31 dicembre 2009, per consentire agli Stati membri di adottare le misure necessarie per attuare correttamente il sistema, tenendo conto del suo attuale e potenziale impatto economico. |
(5) | Una serie di Stati membri ha già sviluppato la tecnologia necessaria per l’introduzione dell’identificazione elettronica e ha acquisito esperienze significative quanto alla sua applicazione. A tali paesi non dovrebbe essere impedito di introdurre il sistema a livello nazionale, se lo ritengono opportuno. La loro esperienza fornirebbe alla Commissione e agli altri Stati membri nuove |
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