Council Regulation (EC) No 172/2008 of 25 February 2008 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of ferro-silicon originating in the People’s Republic of China, Egypt, Kazakhstan, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Russia

Published date28 February 2008
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 55, 28 February 2008
L_2008055IT.01000601.xml
28.2.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 55/6

REGOLAMENTO (CE) N. 172/2008 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2008

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (CE) n. 994/2007 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio («FeSi»), attualmente classificabile ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90, originarie della Repubblica popolare cinese (RPC), dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia.

1.2. Fase successiva del procedimento

(2) A seguito della divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite. La Commissione ha proseguito la raccolta e la verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
(3) La Commissione ha continuato l’inchiesta relativamente agli aspetti connessi all’interesse della Comunità e ha effettuato un’analisi dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite da alcuni utilizzatori della Comunità dopo l’istituzione delle misure antidumping provvisorie.
(4) Al considerando (166) del regolamento provvisorio la Commissione si era impegnata a esaminare ulteriormente gli effetti delle misure provvisorie sulla situazione degli utilizzatori prima di prendere una decisione definitiva.
(5) A tal fine la Commissione ha contattato direttamente e attraverso le associazioni di categoria circa 500 fonderie ubicate nella Comunità alle quali ha inviato un questionario, dato che questa categoria di industria utilizzatrice non aveva dimostrato alcun particolare interesse per il presente procedimento prima dell’istituzione delle misure provvisorie. Ulteriori informazioni sono state richieste anche a tutti i produttori di acciaio che avevano collaborato nella fase provvisoria in modo da consentire alla Commissione di esaminare i possibili effetti delle misure provvisorie sulla loro attività.
(6) Hanno risposto al questionario solo sette fonderie e otto produttori di acciaio hanno fatto pervenire ulteriori informazioni. Tutte e sette le fonderie e tre degli otto produttori di acciaio hanno fornito le informazioni necessarie ai fini di un esame approfondito degli effetti delle misure provvisorie sulla loro situazione economica.
(7) Data la complessità della struttura nella quale operava — nel periodo oggetto dell’inchiesta — il produttore esportatore cinese cui è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM), sono state richieste ulteriori informazioni al fine di pervenire a conclusioni definitive. Inoltre, come enunciato al considerando (49) del regolamento provvisorio, dato che questo produttore esportatore cinese acquistava elettricità da un fornitore collegato, le sue spese per l’energia connesse alla produzione di FeSi sono state ulteriormente esaminate.
(8) Alla luce di quanto precede sono state effettuate tre ulteriori visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
Erdos, Ordos, Mongolia interna, fornitore di energia elettrica nella RPC,
Trompetter Guss, Chemnitz, Germania, utilizzatore (fonderia) nella Comunità,
Arcelor Mittal, Genk, Belgio, utilizzatore (produttore di acciaio) nella Comunità.
(9) Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni sono state, se del caso, modificate di conseguenza.
(10) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di misure antidumping definitive sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni successivamente alla divulgazione di queste informazioni.
(11) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

(12) Come enunciato nei considerando (15) e (16) del regolamento provvisorio, vari esportatori hanno sostenuto che le scorie, contenenti spesso notevolmente meno del 45 % di silicio, cioè il FeSi di bassa purezza, dovessero essere escluse dall’ambito dell’inchiesta in quanto prive di una sufficiente affinità quanto alle caratteristiche fisiche essenziali e ai principali impieghi. La Commissione si era impegnata a chiarire ulteriormente la questione, in merito alla quale varie parti interessate hanno fatto pervenire nuove osservazioni successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie.
(13) A tale proposito va in primo luogo rilevato che il prodotto oggetto della presente inchiesta è il ferrosilicio contenente almeno il 4 % di ferro e più dell’8 % e meno del 96 % di silicio. Dall’inchiesta è emerso anche che le scorie con un tenore di silicio inferiore al 45 % possono essere impiegate dall’industria siderurgica sotto forma di mattonelle agglomerate come avviene per il FeSi con un tenore d silicio superiore al 45 %. Si può pertanto concludere che le scorie presentano le stesse caratteristiche fisiche di base degli altri tipi di FeSi con un più elevato tenore di silicio e sono con essi intercambiabili. Alla luce di quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando (16) del regolamento provvisorio, secondo cui il FeSi di bassa purezza va considerato alla stregua del prodotto in esame.
(14) Un importatore indipendente ha sostenuto che la polvere di ferrosilicio atomizzata con un tenore di silicio del 15 % e del 45 % dovesse essere esclusa dalla definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta. Tuttavia non è giustificato escludere la polvere di ferrosilicio atomizzata dalla presente inchiesta, soprattutto se si considera che il FeSi con un tenore di silicio del 15 % e del 45 % rientra nella definizione del prodotto in esame. Va aggiunto che l’importatore interessato, dopo essere stato sentito, non ha presentato alcun elemento di prova a sostegno della sua tesi, nonostante una richiesta in tal senso della Commissione. La richiesta è stata pertanto respinta.

2.2. Prodotto simile

(15) In assenza di osservazioni relative al prodotto simile, si conferma il considerando (17) del regolamento provvisorio.

3. DUMPING

3.1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(16) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore cinese ha ribadito le sue osservazioni, enunciate al considerando (26) del regolamento provvisorio, in merito alla modifica della durata di vita utile stimata dei suoi beni attivi. Detto produttore esportatore non ha però presentato elementi nuovi, rispetto a quelli avanzati nelle fasi precedenti dell’inchiesta, a sostegno della sua tesi della non correttezza delle conclusioni provvisorie sul TEM, di cui al considerando (23) del regolamento provvisorio.
(17) In assenza di altre osservazioni relative al TEM, si confermano i considerando da (18) a (26) del regolamento provvisorio.

3.2. Trattamento individuale (TI)

(18) In assenza di osservazioni in merito al TI, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da (27) a (31) del regolamento provvisorio.

3.3. Valore normale

3.3.1. Paese di riferimento

(19) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore cinese ha sostenuto che la Norvegia non sia un paese di riferimento appropriato a causa dei costi elevati dell’energia elettrica che non sarebbero rappresentativi a livello mondiale per il settore interessato e a causa delle differenze di accesso alle materie prime rispetto ai produttori cinesi. Il produttore esportatore cinese ha altresì affermato che i produttori norvegesi vendono soprattutto sui mercati di esportazione in quanto la maggior parte dei consumi nazionali è per uso proprio (uso captive), e che durante il periodo dell’inchiesta i produttori norvegesi si erano concentrati soprattutto sul FeSi di qualità speciale mentre i produttori esportatori cinesi avevano prodotto solo FeSi di
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