Council Regulation (EC) No 1777/2005 of 17 October 2005 laying down implementing measures for Directive 77/388/EEC on the common system of value added tax

Published date27 June 2006
Subject MatterValue added tax,Taxation,Approximation of laws
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29.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 288/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1777/2005 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2005

recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1) (di seguito «direttiva 77/388/CEE»), in particolare l’articolo 29 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 77/388/CEE stabilisce norme in materia di imposta sul valore aggiunto che, in alcuni casi, sono soggette a interpretazione da parte degli Stati membri. L’adozione di disposizioni comuni di applicazione della direttiva 77/388/CEE dovrebbe garantire un’applicazione del sistema di imposta sul valore aggiunto più conforme all’obiettivo del mercato interno qualora si verifichino, o rischino di verificarsi, divergenze nell’applicazione incompatibili con il corretto funzionamento di detto mercato. Queste disposizioni di applicazione sono giuridicamente vincolanti solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e non compromettono la validità della legislazione e dell’interpretazione precedentemente adottate dagli Stati membri.
(2) Per realizzare lo scopo fondamentale di garantire l’applicazione uniforme dell’attuale sistema di imposta sul valore aggiunto è necessario stabilire disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CEE, in particolare in materia di soggetti passivi, cessioni di beni e prestazioni di servizi e luogo di cessione o prestazione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell’articolo 5, terzo comma, del trattato. Dato che il regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, l’uniformità dell’applicazione è garantita al meglio mediante un regolamento.
(3) Tali disposizioni di applicazione contengono norme specifiche in risposta a determinate questioni di applicazione e mirano ad introdurre un trattamento uniforme in tutto il territorio della Comunità solamente in relazione a tali circostanze specifiche. Esse non sono pertanto trasponibili ad altri casi e vanno applicate, tenendo conto della loro formulazione, in maniera restrittiva.
(4) L’ulteriore integrazione del mercato interno ha accresciuto il bisogno di cooperazione transfrontaliera tra operatori economici stabiliti in diversi Stati membri e portato allo sviluppo di gruppi europei di interesse economico (GEIE), costituiti a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 (2). È opportuno, pertanto, stabilire che anche tali GEIE siano soggetti passivi quando effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso.
(5) La vendita di un’opzione come strumento finanziario dovrebbe essere trattata come una prestazione di servizi distinta dalle operazioni sottostanti cui l’opzione si riferisce.
(6) È opportuno, da un lato, stabilire che un’operazione consistente unicamente nel montaggio delle varie parti di un macchinario fornite dal cliente costituisce prestazione di servizi e, dall’altro, stabilire al riguardo il luogo di prestazione.
(7) Quando varie prestazioni effettuate nell’ambito dell’organizzazione di un funerale fanno parte di un servizio unico, occorre anche determinare le disposizioni applicabili riguardo al luogo di prestazione.
(8) Taluni servizi specifici quali la concessione di diritti di ritrasmissione televisiva di partite di calcio, la traduzione di testi, i servizi relativi alle richieste di rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto, taluni servizi di intermediazione, la locazione di mezzi di trasporto e taluni servizi elettronici implicano operazioni transfrontaliere o la partecipazione di operatori economici stabiliti in paesi terzi. Occorre definire chiaramente il luogo di prestazione di tali servizi ai fini di una maggiore certezza del diritto. L’enumerazione dei servizi elettronici o altri non è esaustiva né definitiva.
(9) In talune circostanze specifiche la commissione per l’uso di una carta di credito o di debito pagata in relazione a un’operazione non dovrebbe ridurre la base imponibile di quest’ultima.
(10) Le prestazioni didattiche direttamente connesse con un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l’aggiornamento professionale, dovrebbero essere incluse, indipendentemente dalla durata dei corsi, tra le attività di formazione o riqualificazione professionale.
(11) I «noble» di platino dovrebbero essere trattati come articoli esclusi dalle esenzioni per valute, banconote e monete.
(12) I beni trasportati fuori dalla Comunità dall’acquirente e destinati all’attrezzatura o al rifornimento e vettovagliamento di mezzi di trasporto usati per scopi non commerciali da persone diverse dalle persone fisiche, come enti pubblici e associazioni, non dovrebbero beneficiare di esenzioni per le operazioni all’esportazione.
(13) Al fine di garantire uniformità nelle pratiche amministrative per il calcolo del valore minimo ai fini delle esenzioni applicabili all’esportazione dei beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, dovrebbero essere armonizzate le disposizioni relative al suddetto calcolo.
(14) Ai fini dell’esercizio del diritto a deduzione dovrebbero poter essere utilizzati anche i documenti di importazione elettronici, se soddisfano gli stessi requisiti dei documenti su carta.
(15) Occorre precisare i pesi per l’oro da investimento comunemente accettati dal mercato dell’oro e fissare una data comune per la determinazione del valore delle monete d’oro, al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici.
(16) Il regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità che forniscono servizi elettronici a soggetti non passivi stabiliti o residenti nella Comunità è soggetto a determinate condizioni. Qualora tali condizioni non siano più soddisfatte, le conseguenze dovrebbero in particolare essere enunciate inequivocabilmente.
(17) In materia di acquisti intracomunitari di beni, il diritto dello Stato membro di acquisto di tassare l’acquisto dovrebbe restare impregiudicato, indipendentemente dal trattamento d’imposta sul valore aggiunto dell’operazione negli altri Stati membri.
(18) È opportuno stabilire norme per garantire il trattamento uniforme delle cessioni di beni una volta che il prestatore abbia superato il massimale delle vendite a distanza fissato per le cessioni in un altro Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce disposizioni di applicazione degli articoli 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 26 ter, 26 quater, 28 bis e 28 ter della direttiva 77/388/CEE e del relativo allegato L.

CAPO II

SOGGETTI PASSIVI E OPERAZIONI IMPONIBILI

SEZIONE 1

(Articolo 4 della direttiva 77/388/CEE)

Articolo 2

Il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85, che effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso a favore dei propri membri o di terzi, è un soggetto passivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE.

SEZIONE 2

(Articolo 6 della direttiva 77/388/CEE)

Articolo 3

1. La vendita di un’opzione relativa all’ambito d’applicazione dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della direttiva 77/388/CEE è una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva. La prestazione di servizi è distinta dalle operazioni sottostanti cui essa si riferisce.

2. Se il soggetto passivo si limita a montare le diverse parti di un macchinario, tutte fornitegli dal suo cliente, tale operazione è una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE.

CAPO III

LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI

SEZIONE 1

(Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE)

Articolo 4

Qualora costituiscano un servizio unico, i servizi forniti nel quadro dell’organizzazione di un funerale rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE.

SEZIONE 2

(Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE)

Articolo 5

Ad eccezione dei casi in cui i beni montati diventano parte di beni immobili, il luogo di prestazione dei servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento è stabilito a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), o dell’articolo 28 ter, parte F, della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 6

I servizi di traduzione di testi rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 7

Qualora un organismo stabilito in un paese terzo effettui la concessione di diritti di ritrasmissione televisiva di partite di calcio nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella Comunità, tale operazione rientra nell’ambito d’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), primo trattino, della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 8

Le prestazioni di servizi consistenti nel chiedere o riscuotere rimborsi a titolo della direttiva 79/1072/CEE (3) rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), terzo trattino, della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 9

Le prestazioni di servizi degli intermediari di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), settimo trattino, della...

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