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| 4.12.2004 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 359/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2073/2004 DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2004
relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
| (1) | La pratica della frode nell'Unione europea ha gravi conseguenze nei bilanci nazionali e può provocare distorsioni di concorrenza nei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa. Pertanto essa pregiudica il funzionamento del mercato interno. |
| (2) | La lotta contro le frodi relative alle accise esige una stretta collaborazione tra le autorità amministrative che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate dell'esecuzione delle misure adottate in materia. |
| (3) | È pertanto opportuno definire le norme secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri sono tenute a prestarsi reciproca assistenza e a collaborare con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione delle norme relative alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e alla riscossione delle accise. |
| (4) | La reciproca assistenza e la cooperazione amministrativa in materia di accise sono disciplinate dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi (3). La reciproca assistenza e la cooperazione amministrativa in materia di IVA sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1798/2003 (4). |
| (5) | Tale strumento giuridico si è rivelato efficace ma è ormai insufficiente per far fronte alle nuove esigenze in materia di cooperazione amministrativa derivanti dall'integrazione sempre più stretta delle economie nell'ambito del mercato interno. |
| (6) | Inoltre, la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (5), ha istituito taluni strumenti inerenti allo scambio di informazioni, le cui procedure dovrebbero essere definite nell'ambito di uno strumento giuridico generale dedicato alla cooperazione amministrativa in materia di accise. |
| (7) | Inoltre, si è rivelato necessario prevedere norme più chiare e più cogenti in materia di cooperazione tra Stati membri, in quanto i diritti e gli obblighi di tutte le parti interessate non sono sufficientemente definiti. |
| (8) | Non vi sono inoltre sufficienti contatti diretti tra gli uffici locali o nazionali antifrode, in quanto di norma la comunicazione ha luogo tra gli uffici centrali di collegamento. Ciò riduce l'efficacia della cooperazione, limita l'uso del dispositivo di cooperazione amministrativa e implica termini di comunicazione troppo lunghi. Occorrerebbe pertanto prevedere contatti più diretti tra i servizi amministrativi per rendere la cooperazione più efficace e più rapida. |
| (9) | La cooperazione inoltre non è abbastanza stretta in quanto, oltre alla verifica dei movimenti di cui all'articolo 15 ter della direttiva 92/12/CEE, vi sono pochi scambi automatici o spontanei di informazioni tra gli Stati membri. Occorrerebbe rendere gli scambi di informazioni tra le amministrazioni, e tra queste e la Commissione, più intensi e più rapidi per combattere efficacemente contro la frode. |
| (10) | È pertanto necessario dotare il settore delle accise di un testo specifico, che riprenda le pertinenti disposizioni della direttiva 77/799/CEE. In tale testo, inoltre, occorrerebbe considerare gli elementi atti a consentire di garantire una migliore cooperazione tra gli Stati membri, mediante la creazione e il miglioramento dei sistemi di comunicazione delle informazioni in materia di circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. Detto testo non pregiudica l'applicazione della convenzione del 18 dicembre 1997 relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (6). |
| (11) | Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le altre misure comunitarie che contribuiscono alla lotta contro le frodi relative alle accise. |
| (12) | Il presente regolamento dovrebbe riprendere, precisandoli, i sistemi contenuti nella direttiva 92/12/CEE, che mirano a facilitare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. Tali sistemi comprendono il registro degli operatori economici interessati e dei luoghi e il sistema di verifica dei movimenti. Il presente regolamento dovrebbe altresì introdurre un sistema di informazione preventiva tra gli Stati membri. |
| (13) | Ai fini del presente regolamento, è opportuno limitare taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7), per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e) della medesima. |
| (14) | Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8). |
| (15) | Poiché gli scopi del presente regolamento, vale a dire semplificare e rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri che richiedono un approccio armonizzato, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa dell'unità d'azione e dell'efficacia perseguite, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
| (16) | Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri preposte all'applicazione della legislazione relativa alle accise devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di garantire l'osservanza di tale legislazione.
A tal fine, esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di scambiare ogni informazione che possa consentire loro di accertare correttamente le accise.
Esso definisce inoltre norme e procedure per lo scambio di alcune informazioni per via elettronica, in particolare per quanto riguarda gli scambi intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa.
2. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle norme sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale. Esso non pregiudica inoltre obblighi in materia di assistenza reciproca risultanti da altri atti giuridici, compresi eventuali accordi bilaterali o multilaterali.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
| 1) | «autorità competente»: l'autorità designata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1; |
| 2) | «autorità richiedente»: l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro oppure un servizio di collegamento o un funzionario competente dello Stato membro in questione che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente; |
| 3) | «autorità interpellata»: l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro oppure un servizio di collegamento o un funzionario competente dello Stato membro in questione che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente; |
| 4) | «ufficio centrale di collegamento»: l'ufficio che è stato designato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa; |
| 5) | «servizio di collegamento»: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento con competenza territoriale specifica o responsabilità funzionale specializzata che è stato designato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, per procedere a scambi diretti di informazioni sulla base del presente regolamento; |
| 6) | «funzionario competente»: qualsiasi funzionario che può scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento, a cui è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5; |
| 7) | «ufficio delle accise»: qualsiasi ufficio in cui possono essere espletate alcune delle formalità previste dalle norme in materia di accise; |
| 8) | «scambio automatico occasionale»: la comunicazione, sistematica e senza preventiva richiesta, di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro, man mano che sono disponibili; |
| 9) | «scambio automatico regolare»: la comunicazione, sistematica e senza preventiva richiesta, di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro, a intervalli regolari prestabiliti; |
| 10) | «scambio spontaneo»: la comunicazione, occasionale e senza preventiva richiesta, di informazioni ad un altro Stato membro; |
| 11) | «sistema informatizzato»: il sistema informatizzato per il controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa previsto dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9); |
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