Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein

Published date03 March 1997
Subject Mattercarne de conejo y de caza de cría,medio ambiente,Política comercial,Mercado interior - Principios,environnement,viandes de lapin et de gibier d'élevage,Politique commerciale,Marché intérieur - Principes,ambiente,carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento,Politica commerciale,Mercato interno - Principi
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 61, 3 de marzo de 1997,Journal officiel des Communautés européennes, L 61, 3 mars 1997,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 61, 3 marzo 1997
TESTO consolidato: 31997R0338 — IT — 19.01.2022

01997R0338 — IT — 19.01.2022 — 022.001


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►B REGOLAMENTO (CE) N. 338/97 DEL CONSIGLIO del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 061 del 3.3.1997, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
M1 REGOLAMENTO (CE) N. 938/97 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 1997 L 140 1 30.5.1997
M2 REGOLAMENTO (CE) N. 2307/97 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 1997 L 325 1 27.11.1997
M3 REGOLAMENTO (CE) N. 2214/98 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 1998 L 279 3 16.10.1998
M4 REGOLAMENTO (CE) N. 1476/1999 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 1999 L 171 5 7.7.1999
M5 REGOLAMENTO (CE) N. 2724/2000 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2000 L 320 1 18.12.2000
M6 REGOLAMENTO (CE) N. 1579/2001 DELLA COMMISSIONE del 1o agosto 2001 L 209 14 2.8.2001
M7 REGOLAMENTO (CE) N. 2476/2001 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2001 L 334 3 18.12.2001
M8 REGOLAMENTO (CE) N. 1497/2003 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 2003 L 215 3 27.8.2003
►M9 REGOLAMENTO (CE) N. 1882/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2003 L 284 1 31.10.2003
M10 REGOLAMENTO (CE) N. 834/2004 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2004 L 127 40 29.4.2004
M11 REGOLAMENTO (CE) N. 1332/2005 DELLA COMMISSIONE, del 9 agosto 2005, L 215 1 19.8.2005
M12 REGOLAMENTO (CE) N. 318/2008 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2008 L 95 3 8.4.2008
M13 REGOLAMENTO (CE) N. 407/2009 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 2009 L 123 3 19.5.2009
►M14 REGOLAMENTO (CE) N. 398/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 L 126 5 21.5.2009
M15 REGOLAMENTO (UE) N. 709/2010 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2010 L 212 1 12.8.2010
M16 REGOLAMENTO (UE) N. 101/2012 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2012 L 39 133 11.2.2012
M17 REGOLAMENTO (UE) N. 1158/2012 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2012 L 339 1 12.12.2012
M18 REGOLAMENTO (UE) N. 750/2013 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2013 L 212 1 7.8.2013
M19 REGOLAMENTO (UE) N. 1320/2014 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 2014 L 361 1 17.12.2014
M20 REGOLAMENTO (UE) 2016/2029 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2016 L 316 1 23.11.2016
M21 REGOLAMENTO (UE) 2017/128 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2017 L 21 1 26.1.2017
M22 REGOLAMENTO (UE) 2017/160 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2017 L 27 1 1.2.2017
►M23 REGOLAMENTO (UE) 2019/1010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 L 170 115 25.6.2019
M24 REGOLAMENTO (UE) 2019/2117 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2019 L 320 13 11.12.2019
►M25 REGOLAMENTO (UE) 2021/2280 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2021 L 473 1 30.12.2021


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 298, 1.11.1997, pag. 70 (338/1997)
C2 Rettifica, GU L 139, 5.6.2009, pag. 35 (407/2009)
C3 Rettifica, GU L 176, 7.7.2009, pag. 27 (407/2009)
C4 Rettifica, GU L 147, 17.5.2014, pag. 122 (750/2013)
C5 Rettifica, GU L 023, 28.1.2017, pag. 123 (2017/128)
C6 Rettifica, GU L 325, 16.12.2019, pag. 183 (2019/2117)
C7 Rettifica, GU L 330, 20.12.2019, pag. 104 (2019/2117)
C8 Rettifica, GU L 332, 23.12.2019, pag. 204 (2019/2117)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 338/97 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1996

relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio



Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio secondo le disposizioni stabilite nei seguenti articoli.

Il presente regolamento si applica nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della Convenzione definitiva all'articolo 2.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)

«comitato», il comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche, istituito a norma dell'articolo 18;

b)

«Convenzione», la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);

c)

«paese di origine», il paese in cui un esemplare è stato catturato o prelevato dall'ambiente naturale, allevato in cattività o riprodotto artificialmente;

d)

«notifica d'importazione», la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nella Comunità di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D del presente regolamento, su un formulario prescritto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18;

e)

«introduzione dal mare», l'introduzione di un esemplare nella Comunità direttamente dall'ambiente marino da cui è stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante, il fondo marino e il relativo sottosuolo;

f)

«rilascio», l'espletamento di tutte le procedure connesse alla preparazione e al perfezionamento di una licenza o di un certificato e la sua consegna al richiedente;

g)

«organo di gestione», un organo di gestione nazionale designato da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o, nel caso di Stato terzo parte contraente della Convenzione, in conformità dell'articolo IX della Convenzione stessa;

h)

«Stato membro di destinazione», lo Stato membro di destinazione menzionato nel documento utilizzato per esportare o riesportare un esemplare; nel caso di introduzione dal mare, lo Stato membro responsabile del luogo di destinazione di un esemplare;

i)

«offerta in vendita», l'offerta in vendita e qualsiasi atto ragionevolmente interpretabile come tale, comprese le offerte al pubblico o gli atti aventi il medesimo effetto, nonché l'invito a trattare;

j)

«oggetti personali o domestici», esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali;

k)

«luogo di destinazione», il luogo normalmente destinato alla custodia degli esemplari, al momento della loro introduzione nella Comunità; nel caso di esemplari vivi, esso è il primo luogo nel quale si intendono custodire gli esemplari, dopo l'eventuale periodo di quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari;

l)

«popolazione», un numero totale di esemplari biologicamente o geograficamente distinto;

m)

«fini prevalentemente commerciali», i fini i cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;

n)

«riesportazione dalla Comunità», l'esportazione dal territorio della Comunità di un esemplare precedentemente introdottovi;

o)

«reintroduzione nella Comunità», l'introduzione nel territorio della Comunità di un esemplare precedentemente esportato o riesportato;

p)

«alienazione», qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso;

q)

«autorità scientifica», un'autorità scientifica designata da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), o, nel caso di un paese terzo che sia parte della Convenzione, in base all'articolo IX della Convenzione;

r)

«gruppo di consulenza scientifica», organo consultivo istituito in base all'articolo 17;

s)

«specie», una specie, sottospecie o una loro popolazione;

t)

«esemplare», qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.

Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A a D l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un «genitore» appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i «genitori» di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figuri, si applicano le disposizioni dell'allegato più restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei «genitori» di un esemplare di pianta ibrida è di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni dell'allegato più restrittivo si applicano soltanto se tale specie è indicata a tal fine nell'allegato;

u)

«commercio», l'introduzione nella Comunità, compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dalla stessa, nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del...

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