Council Regulation (EC) No 485/2008 of 26 May 2008 on scrutiny by Member States of transactions forming part of the system of financing by the European Agricultural Guarantee Fund (Codified version)

Published date03 June 2008
Subject MatterEuropean Agricultural Guarantee Fund
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 143, 03 June 2008
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3.6.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 143/1

REGOLAMENTO (CE) N. 485/2008 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2008

relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) A norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare allo scopo di accertare se le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAG) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano reali e regolari, di prevenire e perseguire le irregolarità e di recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze.
(3) Il controllo dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debitrici può costituire un efficacissimo mezzo di controllo delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAG. Tale controllo completa quelli già effettuati dagli Stati membri. Inoltre, il presente regolamento non incide sulle disposizioni nazionali in materia di controllo che siano di portata più ampia di quelle delle disposizioni previste da esso.
(4) I documenti in base ai quali viene effettuato il controllo in questione dovrebbero essere determinati in modo da consentire una verifica completa.
(5) La scelta delle aziende da controllare dovrebbe essere effettuata tenendo conto in particolare del carattere delle operazioni effettuate sotto la loro responsabilità e della ripartizione delle imprese beneficiarie o debitrici secondo la loro importanza nell’ambito del sistema di finanziamento del FEAG.
(6) Occorre inoltre stabilire un numero minimo di controllo dei documenti commerciali. Tale numero dovrebbe essere fissato applicando un metodo che consenta di evitare eccessive differenze tra gli Stati membri dovute alla particolare struttura delle spese rispettive nel quadro dei FEAG. Tale metodo può essere definito prendendo come riferimento il numero di imprese che rivestono una certa importanza finanziaria nell’ambito del sistema di finanziamento del FEAG.
(7) Si dovrebbero definire i poteri degli agenti incaricati dei controlli, nonché l’obbligo delle imprese di tenere i documenti commerciali a loro disposizione durante un periodo determinato e di fornire loro le informazioni che richiedono. Si dovrebbe anche prevedere la possibilità di sequestrare i documenti commerciali, in determinati casi.
(8) Data la struttura internazionale del commercio agricolo e ai fini del funzionamento del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri. È altresì necessario elaborare a livello comunitario un sistema di documentazione centralizzato concernente imprese beneficiarie o debitrici stabilite in paesi terzi.
(9) Se l’adozione dei loro programmi di controllo spetta innanzi tutto agli Stati membri, è necessario che tali programmi siano comunicati alla Commissione, affinché essa possa svolgere la propria funzione di supervisione e di coordinamento, e che tali programmi siano adottati sulla base di criteri appropriati. I controlli possono così essere concentrati su settori o imprese ad alto rischio di frode.
(10) È necessario che ciascuno Stato membro disponga di un servizio specifico incaricato di seguire l’applicazione del presente regolamento e di coordinare i controlli effettuati a norma del presente regolamento. I funzionari di detto servizio possono effettuare i controlli delle imprese a norma del presente regolamento.
(11) I servizi che effettuano i controlli in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere organizzati in modo indipendente dai servizi che effettuano i controlli prima del pagamento.
(12) Le informazioni raccolte nell’ambito dei controlli dei documenti commerciali dovrebbero essere coperte dal segreto professionale.
(13) Si dovrebbe predisporre uno scambio di informazioni a livello comunitario affinché i risultati dell’applicazione del presente regolamento possano essere utilizzati con maggiore efficacia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento riguarda il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che rientrano direttamente o indirettamente nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAG) sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori, o dei loro rappresentanti, in seguito denominati «imprese».

2. Il presente regolamento non si applica alle misure contemplate nel sistema integrato di gestione e di controllo che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (5). Secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione stabilisce un elenco di altre misure cui non si applica il presente regolamento.

3. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:

a) per «documenti commerciali» si intende il complesso dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità e la corrispondenza, relativi all’attività professionale dell’impresa nonché i dati commerciali, in qualsiasi forma, compresi i dati immagazzinati elettronicamente, sempreché questi documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1;
b) per «terzi» si intende ogni persona fisica o giuridica che abbia un collegamento diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAG.

Articolo 2

1. Gli Stati membri procedono sistematicamente a controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto del carattere delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri vigilano affinché la scelta delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di rivelazione delle irregolarità nel quadro del sistema di finanziamento del FEAG. La selezione tiene conto in particolare dell’importanza finanziaria delle imprese in tale sistema e di altri fattori di rischio.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 riguardano, durante ogni periodo di controllo di cui al paragrafo 7, un numero di imprese che non può essere inferiore alla metà del numero di imprese le cui entrate o i cui debiti o la somma di essi, nell’ambito del sistema di finanziamento del FEAG, siano stati superiori a 150 000 EUR nell’anno di esercizio FEAG precedente quello in cui inizia il periodo di controllo in questione.

3. Per ciascun periodo di controllo, gli Stati membri, fatti salvi i loro obblighi di cui al paragrafo 1, selezionano le imprese da controllare in funzione dei risultati dell’analisi dei rischi applicata al settore delle restituzioni all’esportazione e a tutte le altre misure per le quali essa può applicarsi. Gli Stati membri presentano alla Commissione la loro proposta per l’utilizzazione delle analisi dei rischi. Tale proposta comprende tutte le informazioni utili riguardanti il metodo da seguire, le tecniche, i criteri e i metodi di attuazione. Essa è presentata entro il 1o dicembre dell’anno che precede l’inizio del periodo di controllo in cui l’analisi dovrà applicarsi. Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni della Commissione in merito alla loro proposta, che devono essere formulate entro otto settimane dal ricevimento della stessa.

4. Per quel che riguarda le misure per le quali lo Stato membro ritiene che l’analisi dei rischi non sia applicabile, le imprese la cui somma delle entrate o dei debiti ovvero la somma di questi due importi nel quadro del sistema di finanziamento del FEAG è stata superiore a 350 000 EUR e che non sono state controllate ai sensi del presente regolamento durante uno dei due periodi di controllo precedenti devono obbligatoriamente costituire oggetto di controllo.

5. Le imprese la cui somma delle entrate o dei debiti sia stata inferiore a 40 000 EUR sono controllate in applicazione del presente regolamento unicamente in funzione di criteri che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro programma annuale previsto all’articolo 10 o dalla Commissione in ogni emendamento richiesto di detto programma.

6. Nei casi appropriati, i controlli previsti al paragrafo 1 sono estesi alle persone fisiche o giuridiche a cui sono associate le imprese ai sensi dell’articolo 1 nonché ad ogni altra persona fisica o giuridica suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all’articolo 3.

7. Il periodo di controllo si situa tra il 1o luglio e il...

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