Council Regulation (EC) No 865/2007 of 10 July 2007 amending Regulation (EC) No 2371/2002 on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries Policy

Published date24 July 2007
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 192, 24 July 2007
L_2007192IT.01000101.xml
24.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 192/1

REGOLAMENTO (CE) N. 865/2007 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2), comprende disposizioni relative alla gestione della capacità di pesca.
(2) Le attuali disposizioni relative alla gestione della capacità di pesca devono essere adattate alla luce dell'esperienza acquisita.
(3) È opportuno autorizzare gli Stati membri a concedere un limitato aumento della stazza alle navi nuove o esistenti, al fine di migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti, purché ciò non determini un aumento dello sforzo di pesca e dando la priorità alla piccola pesca costiera ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1198/2006, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (3). È opportuno collegare il suddetto aumento agli sforzi realizzati per adeguare la capacità di pesca con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 o il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2006, nonché a partire dal 1o gennaio 2007.
(4) La riduzione della potenza del motore richiesta per la sostituzione di quest'ultimo con aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1198/2006 deve essere considerata una riduzione di capacità della flotta con aiuti pubblici nell'ambito dell'applicazione del piano di entrata/uscita e dell'adeguamento dei livelli di riferimento.
(5) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è modificato come segue:

1) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Adeguamento della capacità di pesca 1. Gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono. 2. Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di riferimento espressi in GT e kW per la capacità di pesca stabiliti a norma del presente articolo e dell'articolo 12 non vengano superati. 3. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è
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